Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2008.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19566/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. M assimo NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania n. 3932/05/2023, depositata il 2 maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Catania notificava, in data 1° ottobre 2023, a Pucova NOME avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE, con il quale ricostruiva sinteticamente, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, un maggior reddito di € 66.954,90 , rideterminando la relativa imposta IRPEF.
Avverso tale avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, con sentenza n. 1484/11/2016, depositata il 9 febbraio 2016, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -sezione staccata di Catania, con sentenza n. 3932/05/2023, pronunciata il 15 giugno 2022 e depositata in segreteria il 2 maggio 2023 rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 9 ottobre 2023).
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 , num. 4), c.p.c. , e dell’art. 36, comma 2, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era munita di una motivazione solamente apparente, non contenendo una indicazione del ragionamento logico-giuridico compiuto per addivenire alla decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 19 settembre 1992, in combinato disposto dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’Agenzia delle Entrate che l’art. 38 cit., nella versione vigente ratione temporis , consentiva agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, quali beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali ed altri elementi, e che nel caso di specie tali elementi erano rappresentati dalla disponibilità di un autoveicolo e dalle spese di finanziamento.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta
in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. (ad opera dell’articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od
incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appare raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare, apoditticamente, che, nel caso di specie, con riferimento alla giustificazione delle spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico, «le disponibilità aliunde acquisite, anche per una disponibilità finanziaria del coniuge, possono essere portate a sostegno dell’invocato discostamento, e a giustificazione di una redditività che lo legittimi», e che «tale condizione risulta provata e quindi correttamente la decisione impugnata ha annullato l’atto opposto», senza alcuna specifica valutazione di tali disponibilità, della loro provenienza, e della idoneità di esse a giustificare le spese sostenute dalla ricorrente.
In definitiva, quindi, la motivazione della sentenza impugnata deve considerarsi meramente apparente, in quanto non contiene alcuna valutazione del materiale probatorio, né alcuna indicazione del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, ma si limita apoditticamente ad affermare l’esistenza della giustificazione delle spese poste a fondamento dell’accertamento.
2.2. Il secondo motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.