Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13901 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
AVVISO DI INTIMAZIONE -IRAP ED ALTRO 2009 -2014.
Consigliere
– 28354/2022 22/01/2025
AC –
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 8966/2022 e 28354/2022 R.G. proposti da:
A) ricorso n. 8966/2022 R.G.:
COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege ,
-controricorrenti -REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore;
CONSORZIO STRADALE DI INDIRIZZO E DIRAMAZIONI, in persona del legale rappresentante protempore,
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022;
B) ricorso n. 28354/2022 R.G.:
COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege ,
-controricorrenti –
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore; CONSORZIO STRADALE DI INDIRIZZO E DIRAMAZIONI, in persona del legale rappresentante protempore,
-intimati – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022, depositata il 7 novembre 2022;
udita la relazione delle cause svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, in data 26 gennaio 2017, a COGNOME Filippo intimazione di pagamento n. 097-2017-900-2309064-000, relativa a n. 4 cartelle di pagamento sottese e riguardanti IRAP, ritenute alla fonte per l’anno 2009, canone radiotelevisivo anno 2012, tassa automobilistica anno 2012 e canone consorzio stradale 2014.
1.1 Avverso tale intimazione di pagamento, e le cartelle di pagamento presupposte, COGNOME Filippo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 12857/01/2018, depositata il 21 giugno 2018, ritenendo le cartelle presupposte non regolarmente notificate , accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento impugnata.
1.2 Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022, ritenendo, al contrario, che le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento fossero state regolarmente notificate, accoglieva l’appello, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME sulla base di tre motivi (ricorso n. 8966/2022 R.G.).
Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
La Regione Lazio e il Consorzio Stradale di INDIRIZZO e diramazioni sono rimasti intimati.
In data 26 giugno -4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo inammissibili ed il secondo motivo manifestamente infondato.
In data 26 luglio 2024 il ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022, COGNOME Filippo proponeva anche ricorso per revocazione dinanzi alla stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio (divenuta, nelle more, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio), la quale, con sentenza n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, dichiarava cessata la materia del contendere, con riferimento alla cartella di pagamento n. 0972-2015-0060098092-000, e dichiarava, nel resto, inammissibile il ricorso, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
3.1 Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME sulla base di tre motivi (ricorso n. 28354/2022 R.G.).
Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
La Regione Lazio e il Consorzio Stradale di INDIRIZZO e diramazioni sono rimasti intimati.
In data 28 giugno -4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art.
380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo manifestamente infondati ed il secondo motivo inammissibile.
In data 26 luglio 2024 il ricorrente proposta istanza di trattazione e decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memorie in entrambi i giudizi, rilevando come sulla cartella n. 097 2013 01140467 27 000 per IRAP relativa all’anno 2009, costituendo il titolo d’importo più cospicuo, fosse sopravvenuto, in pendenza dei giudizi di legittimità, il giudicato favorevole ad esso contribuente per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023, depositata il 10 novembre 2023.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso n. 8966/2022 R.G. e n. 28354/2022 R.G., per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Infatti, «i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione»
(Cass. 22 novembre 2024, n. 30184; Cass. 6 luglio 2022, n. 21315).
In via sempre preliminare, appare opportuno trattare il ricorso n. 28354/2022 R.G., riguardante il giudizio di revocazione.
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata per inesistenza/insufficienza della motivazione, in quanto priva di un percorso argomentativo esaustivo e coerente, nonché autonomo rispetto alla decisione di cui era stata chiesta la revoca.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso COGNOME Filippo eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 395, comma 1, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), c.p.c.
Rileva, in particolare, che non era condivisibile il giudizio di inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia in oggetto era da ricondurre nell’alveo del giudizio di revocazione, poiché basata su un errore di fatto, avendo la C.T.R. omesso di esaminare la circostanza che la propria decisione era basata su di un documento, e cioè il certificato storico-anagrafico del contribuente, che non era mai stato depositato in giudizio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 395, comma 1, num. 5), c.p.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), dello stesso codice di rito.
Deduce, in particolare, che la Corte regionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, aveva obliterato il decisum di numerose pronunce del giudice tributario, che avevano accertato come il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in INDIRIZZO e non in INDIRIZZO
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il proprio ragionamento in riferimento alle questioni sollevate, con particolare riferimento all’assenza dei presupposti di cui all’art. 395, num. 4) e 5), c.p.c., ed all’analisi della problematica inerente alla corretta individuazione dell’indirizzo (tra INDIRIZZO e INDIRIZZO presso il quale avrebbero dovuto essere notificati gli atti impugnati, questione rispetto alla quale quindi non era configurabile alcun errore di fatto da parte dell’organo giudicante. La C.T.R del Lazio, infatti, con la sentenza revocanda, ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento presupposte fosse corretta, «in quanto l’Agenzia ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», ragion per cui ha in ogni caso valutato gli elementi probatori sottoposti al suo esame, giungendo ad un giudizio di validità della notificazione.
3.2. Il secondo motivo è invece inammissibile.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata con una serie di censure mescolate tra loro (dal vizio di motivazione all’omesso
esame di un fatto decisivo fino alla violazione di legge) richiedenti, in ogni caso, una nuova valutazione di merito del materiale probatorio valutato dalla Corte territoriale, e quindi un nuovo giudizio di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità.
3.3. Il terzo motivo, così come articolato in ricorso, è pure infondato.
Nel caso di specie, invero, non è configurabile alcun contrasto tra giudicati, con riferimento alla individuazione del domicilio fiscale del contribuente, né potendo essere invocato, a tal proposito, il principio del c.d. ‘giudicato esterno’, non trattandosi di giudizi riguardanti il medesimo rapporto tributario, o comunque i medesimi presupposti impositivi.
Tuttavia, deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916 ) e fondata l’allegazione con la memoria tempestivamente, del giudicato esterno parziale, riferito alla sentenza della CGT1 di Roma n. 13379/2023, munita di relativa attestazione del passaggio in giudicato, con riferimento alla summenzionata cartella IRAP per l’anno 2009, avendo detta pronuncia escluso anche nel merito la sussistenza del relativo presupposto impositivo.
3.4. Ne consegue che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, che ha dato atto anche della cessazione della materia del contendere quanto alla cartella per tassa automobilistica 2012 sopra indicata, dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso, va nel resto confermata.
Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, esso è affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata, in quanto la motivazione era priva di qualsivoglia autonoma valutazioni delle allegazioni probatorie svolte dalle parti, e che la stessa era inoltre affetta da ultrapetizione, in quanto il Collegio si era sostituito all’Agente della riscossione, che sosteneva nel proprio appello che non vi sarebbe stata prova che il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in INDIRIZZO; la sentenza, inoltre, ad avviso del ricorrente, er a caratterizzata da una ‘motivazione apparente’, non avendo la C.T.R. giudicato iuxta alligata et probata .
4.2. Con il secondo motivo di ricorso COGNOME Filippo eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2909 e 2697 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), dello stesso codice di rito.
Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata si appalesava contraria a precedenti giudicati, nei quali il giudice tributario aveva sancito come le notifiche effettuate in INDIRIZZO fossero da considerare illegittime, in quanto il domicilio fiscale del contribuente era situato da lustri in INDIRIZZO in Roma.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 139 e 142 c.p.c. e degli artt. 1 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento impugnata, pur essendo essa stata effettuata in luogo assolutamente estraneo alla sfera giuridica del ricorrente, non costituendo né il domicilio fisale né la sua residenza anagrafica.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
5.1. Il primo motivo è fondato, con carattere assorbente rispetto agli altri motivi.
Ed invero, con il motivo in questione il ricorrente censura sostanzialmente la sentenza impugnata per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente.
Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza – nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. (ad opera dell’articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).
A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi – che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo t ributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appare raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare, apoditticamente, che «le cartelle di pagamento sono state notificate ad un indirizzo giusto in quanto l’Agenzia
ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», senza tuttavia specificare quale fosse tale indirizzo, e, soprattutto, per quale motivo tale indirizzo fosse «quello giusto», avendo, peraltro, la stessa Corte dato atto che il contribuente era fiscalmente residente in Roma, INDIRIZZO sin dal 1999.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è meramente apparente, non essendovi alcuna specifica valutazione della validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in relazione all’indirizzo presso cui tale notifica è stata effettuata, risolvendosi, il giudizio della Corte territoriale, in una apodittica affermazione della validità di tale notificazione, senza alcuna valutazione del caso concreto.
5.2. Gli altri motivi restano quindi assorbiti.
La sentenza impugnata (C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022) deve quindi essere cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, restando in quella sede, l’accertamento in fatto limitato sulla questione della validità delle notifiche alle due residue cartelle oggetto del contendere n. 097 2013 01130143587 97 100 per canone radiodiffusione 2012 e la n. 097 2015 01345151 77 000 per canone consorzio stradale 2014.
Possono essere compensate, in ragione dell’esito del giudizio, per effetto del parziale giudicato esterno sopravvenuto in corso del giudizio di legittimità, le spese della causa n. 28354/2022 R.G., non ricorrendo quindi, i presupposti processuali, né per
l’applicabilità degli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. , né per la previsione a carico del ricorrente di somma di importo pari al contributo unificato previsto per la suddetta impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La disciplina delle spese del giudizio concernente il primo ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 8966/2022 resta demandata al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei giudizi n. 8966/2002 R.G. e n. 28354/2022 R.G.
Rigetta il ricorso n. 28354/2022 nei termini di cui in motivazione, rilevato il sopravvenuto giudicato esterno per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023 depositata il 10 novembre 2023, in ordine all ‘annullamento della cartella IRAP 2009 n. 097 2013 01140467 27 000.
Accoglie il primo motivo del ricorso n. 8966/2022 R.G., e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata con il ricorso n. 8966/2022 R.G. in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del relativo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.