Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1713 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Irap e Iva 2008
Motivazione apparente
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 16720 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore ;
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 11996/04/2015, depositata in data 30 dicembre 2015, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
– previo p.v.c. RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza, con avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, l ‘ RAGIONE_SOCIALE contestava nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALEa progettazione e realizzazione di componenti in plastica per l’industria degli autoveicoli ed elettrodomestici, ai fini Irap e Iva , per l’anno 2008, oltre sanzion i: 1) plusvalenze non dichiarate in relazione alla cessione di due macchine Robot Skill; 2) l’ erronea applicazione del coefficiente di ammortamento di impianti generici; 3) costi indebitamente dedotti in violazione del principio di competenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 109, comma 2, lett. b) TUIR relativamente a prestazioni professionali; 4) costi indebitamente dedotti per servizi infragruppo erogati dalle società controllanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per difetto di certezza e inerenza di cui all’art. 109 TUIR;
-avverso il suddetto avviso la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 478/15/2013, accoglieva il ricorso limitatamente ai rilievi 1, 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE‘accertamento , pronuncia confermata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 11996/04/2015, depositata in data 30 dicembre 2015 che, previa riunione, rigettava entrambi gli appelli RAGIONE_SOCIALEa società e RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio ;
in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che, in relazione al rilievo n. 4), non vi era prova RAGIONE_SOCIALEa esercitata opzione di accesso al consolidato fiscale nazionale né poteva applicarsi la relativa disposizione stante il disposto d i cui all’art. 1 del DL n. 16/12 conv. in legge n. 44/12; l’Ufficio non aveva contestato la circostanza che la CTP avesse respinto il ricorso limitatamente a tale rilievo, non in quanto aveva ritenuto ‘ infondate le doglianze ‘ RAGIONE_SOCIALEa società, ma perché aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa sua adesione alla procedura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nell’appello la società aveva dimostrato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa sua adesione alla procedura del CFN allegando copia RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza.
avverso la sentenza di appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; rimane intimato il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
1.In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all’RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina (ex plurimis, Cass. n. 2354 del 2022).
Con il primo motivo si denuncia la ‘ falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative al Regime del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, per avere la CTR
fatto erroneamente riferimento nella sentenza impugnata al Regime del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 117 e segg. del TUIR in luogo RAGIONE_SOCIALEa procedura RAGIONE_SOCIALE‘Iva di gruppo di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 633/72 cui avevano aderito sia la società contribuente che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fornitrici dei Servizi di Gruppo.
3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio qual era l’effettiva adesione RAGIONE_SOCIALEa contribuente al regime fiscale opzionale dedotta nel ricorso introduttivo e nell’atto di appello che, considerata la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze RAGIONE_SOCIALEa società (non avendo l’Ufficio mosso rilievi in ordine alla circostanza che la CTP aveva respinto il ricorso limitatamente alla ripresa n. 4 non perché aveva ritenuto ‘ infondate le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ‘ ma in quanto aveva ritenuto non fornita la prova RAGIONE_SOCIALEa adesione RAGIONE_SOCIALEa società alla procedura del CFN), avrebbe condotto ad un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia; la ricorrente denuncia, altresì, la motivazione apparente/perplessa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata atteso che la CTR, dopo avere precisato che l’Ufficio non aveva mosso rilievi circa il fatto che CTP aveva respinto il ricorso introduttivo in relazione a tale rilievo non perché aveva ritenuto infondate le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ma in quanto la società non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa adesione al CFN e dopo avere rilevato che RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato in appello la regolare adesione al CFN, aveva, per quanto di interesse, con un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili , rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente; incomprensibile, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, era anche il richiamo da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR all’art. 1 del d.l. n. 16/72, quale norma di asserito ostacolo all’applicazione del consolidato fiscale nazionale, senza che fosse chiaro l’effettivo fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia anche su tale disposizione.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR -nell’ipotesi in cui avesse rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente ritenendo tardivo il deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto d i adesione al CFN violato l’art. 58 cit. che
fa salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre in sede di gravame nuovi documenti.
5 . In disparte il mancato richiamo nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, il secondo motivo di ricorso è fondato, quanto alla denuncia del vizio di motivazione apparente, con assorbimento dei restanti mezzi.
6. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi RAGIONE_SOCIALEa sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021).
Nella sentenza impugnata, a fronte: 1) RAGIONE_SOCIALEa ripresa RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, per quanto ancora di interesse, di costi per servizi infragruppo ritenuti indebitamente dedotti, ai fini Irap e detratti, ai fini Iva, in mancanza dei presupposti di certezza e inerenza ex art. 109 TUIR; 2) RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente limitatamente a tale rilievo (n.4) atteso che RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito prova RAGIONE_SOCIALEa sua adesione al regime del RAGIONE_SOCIALE fiscale nazionale – la CTR ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente affermando, con statuizioni irriducibilmente inconciliabili, da un lato, che l’Ufficio ‘ nelle argomentazioni addotte in appello (…) dilungandosi sul concetto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili ( … ) non aveva mosso rilievo in ordine alla circostanza che la CTP aveva respinto il ricorso limitatamente a tale punto non perché ritenuto infondate le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ma perché ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa sua adesione al RAGIONE_SOCIALE ‘ e dall’altro che in appello ‘la società aveva dimostrato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa sua adesione alla procedura del CFN allegando copia RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza ‘ – peraltro, richiamando al contempo, anche l’art. 1 del d.l. n. 16/2012 conv. in legge. n. 44/2012 ai fini di una asserita non applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione sul CFN. E ‘ evidente che tale motivazione non attinge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. non contenendo una sufficiente esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni logico-giuridiche per le quali la ripresa relativa ai costi per servizi infragruppo sia stata confermata dal giudice di appello.
8.In conclusione, il secondo motivo va accolto nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza
impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023