Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1604/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME ( -) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2827/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado ha accolto l’appello, annullando l’avviso di rettifica per IMU (euro 1.135.768,44) impugnato dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE;
ricorre in cassazione il Comune con un unico motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5. Cod. proc. civ.);
la società contribuente è rimasta intimata;
la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso.
…
Considerato che
Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.
Il ricorso prospetta, in concreto, un vizio della motivazione in violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018, Rv. 648743 -01 e Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01).
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare
o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata.
Infatti, la sentenza non affronta minimamente le questioni sollevate dal Comune nella sua costituzione in appello in relazione alle singole unità immobiliari della ricorrente; per l’accatastamento del padiglione fieristico in E/3, peraltro, il Comune aveva ritenuto me ritevole di accoglimento l’eccezione della contribuente, non così per gli altri immobili non riconosciuti come storici.
Nessuna motivazione contiene la sentenza sulla posizione in giudizio del Comune e sulle questioni sollevate, limitandosi apoditticamente ad affermare la fondatezza del ricorso in appello, sulla base degli atti, senza indicare come e perché. In tal modo rendendo non comprensibile il ragionamento giuridico e fattuale della decisione, in violazione delle norme sopra citate.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.