Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20286/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE
di
SALERNO
-intimato-
avverso la sentenza n. 600/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. Staccata di Salerno, depositata il 14 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con sentenza n. 602/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sez. 11, ha parzialmente rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME in opposizione all’avviso di accertamento, relativo al pagamento di maggior somma a titolo di IMU per l’anno d’imposta 2013, in relazione a 21 immobili, un fabbricato, aree edificabili e terreni agricoli siti in Salerno. Nella decisione impugnata, il giudice di primo grado ha affermato, in particolare, che i terreni erano stati correttamente valutati come edificabili, in assenza di prova in ordine all’effettività della dedotta destinazione agricola con conduzione diretta e che il calcolo dell’imposta e degli accessori doveva ritenersi corretta.
I giudici d’appello, con la sentenza in epigrafe indicata, hanno rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente, confermando integralmente le motivazioni del giudice di primo grado e compensando le spese di lite.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Comune di Salerno è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del carattere devolutivo dell’appello -nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Costituzione’ il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver proceduto ad una ‘succinta e limitata valutazione delle molteplici argomentazioni poste a fondamento dell’appello’ (pag. 14 del ricorso) , omettendo di procedere al riesame di tutte le dettagliate doglianze ed eccezioni formulate quali motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
Osserva, inoltre, come la motivazione debba ritenersi del tutto apparente, limitandosi ad un mero richiamo alle argomentazioni
della CTP, che non consentono di individuare la ratio decidendi della pronuncia.
Con il secondo motivo, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs 504 del 1992 e art. 132 comma 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per avere il giudice regionale ritenuto corretta la determinazione del valore delle aree in esame, senza tenere in considerazione i criteri indicati dal citato art. 5, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame e valutazione, quale fatto decisivo, del criterio di determinazione del valore dei terreni, contenuto nella consulenza di parte a firma dell’ing. COGNOME
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 472 del 1997, art. 31 della l. 289 del 2002 e art. 10 della l. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver omesso il giudice d’appello di pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto nella parte relativa alle sanzioni ed agli interessi, non dovuti in ragione dell’esistenza della citata causa di non punibilità.
Il primo motivo è fondato.
5.1. Questa Corte ha da tempo affermato che, nel processo tributario, ai fini dell’assolvimento dell’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano
ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura (Sez. 5 – , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018, Rv. 652142 -01; principio ribadito dalle successive Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 10673/2022, Cass. n. 16516/2024).
5.2. Orbene, nel caso in esame è la stessa Commissione tributaria regionale ad evidenziare che la parte appellante aveva ribadito con il gravame -le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte (relative alla destinazione agricola delle aree tassate come fabbricabili ed all’erroneità del calcolo del dovuto), che si ponevano in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui era fondata la pronuncia impugnata, censurata con doglianze ben chiaramente identificabili.
Il giudice regionale ha però omesso di esaminare le specifiche ragioni di censura, limitandosi a ritenere infondati i motivi di appello alla luce dei principi affermati da questa Corte in merito alla vocazione edificatoria di aree come quella oggetto di causa, ed affermando che ‘la decisione impugnata appare condivisibile anche in ordine alla divisata esclusione dei benefici invocati dal contribuente per effetto di attività agricola non svolta direttamente bensì dal fratello, che non è soggetto passivo dell’imposta in questione’ (pag. 2 della sentenza). Il Giudice regionale, inoltre, ha apoditticamente affermato: ‘ebbene, avendo la C.T.P. divisato l’infondatezza del ricorso con esaustivi argomenti in fatto e in diritto nei sensi cennati in narrativa, non è dato leggere nell’atto d’appello alcun motivo specificamente censorio de i medesimi, se non in apparenza, ma in realtà solo, come già detto, l’insistenza, a prescindere, sulla contraria tesi propugnata in processo’ (pag. 3 della sentenza).
Si ravvisa, pertanto, un primo profilo di nullità della sentenza.
5.3. Con riferimento, poi, ai criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, ai fini IMU (primo motivo di ricorso in
appello) ed alle sanzioni (quinto motivo di ricorso in appello), la motivazione è da ritenersi meramente apparente.
Questa Corte ha chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 6 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793 – 01) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo il decisum 01 e, Sez. 1 – , Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025, talmente contraddittorio da non permettere di individuare ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del (Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 -tra le più recenti, Rv. 673839 – 01).
Nel caso in esame, con riferimento alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il giudice regionale si è limitato ad affermare: ‘i primi giudici hanno ben considerato che in questa e consimili vicende occorre far riferimento al valore venale degli immobili in questione, come per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. SS.UU; n. 25506/06) e che la presenza di vincoli di inedificabilità non impedisce di considerare la vocazione edificatoria di aree come quelle in oggetto (cfr. ex multis, Cass. sent. 5161/14 e n. 12377/16; ord. n. 4243/18), pacificamente inserite nel
comparto edificatorio CR43 previsto dal PUC, di cui alla delibera consiliare del Comune di Salerno n. 56 del 16.11.06’ (pag. 2 della sentenza).
Con riferimento alla diversa questione relativa all’invocato riconoscimento dei benefici per effetto delle attività agricole svolte su parte dei terreni, il giudice regionale ha affermato: ‘per il resto la decisione impugnata appare condivisibile anche in ordine alla divisata esclusione dei benefici invocati dal contribuente per effetto di attività agricola non svolta direttamente bensì dal fratello che non è soggetto passivo dell’imposta in questione’.
La CTR, nonostante il rilievo dubitativo sulla inammissibilità dell’appello, reso palese dall’uso del condizionale (‘l’appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi’, pag. 2 della sentenza) ha poi rigettato il gravame, limitandosi però ad una motivazione che non si esprime neanche in ordine alle contestazioni sul quantum esposte dalla parte, limitandosi all’affermazione del principio che l’area va considerata edificabile in base allo strumento urbanistico.
Anche con riferimento alle sanzioni (ultimo motivo di appello), la sentenza impugnata nulla ha motivato.
5.4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo.
6.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa
composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 30 aprile 2025 .