Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CARINI
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Palermo n. 4608/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale, in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Carini nei confronti di COGNOME NOME, avverso la sentenza n. 4456/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sez. 5 (depositata il 16 settembre 2016), con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 3861, notificato in data 3 novembre 2012, che era stato emesso dal Comune di Carini per il versamento dell’I.C.I. relativamente all’area fabbric abile ricadente in INDIRIZZO del territorio comunale di Carini (identificato in catasto al foglio 3, particelle 80, 81 e 93; foglio 10, particelle 33, 121, 123 e 124) per l’anno 2007 , recante una pretesa complessiva di € 3.143,00, sulla base di nuova stima del valore catastale.
1.1. In particolare, respingendo le doglianze di appello, la CTR ha ritenuto che l’atto annullato contenesse ogni riferimento utile ad individuare le ragioni della pretesa impositiva, che non potesse ritenersi violato il principio di cui all’art.3 L. 212/2000 per la stima del valore del terreno effettuato successivamente all’anno di imposizione, atteso che non era mai stato effettuato alcun versamento ICI relativo all’immobile in contestazione (neanche relativo al minimo del valore indicato con delibera della giunta comunale n.45 /2007) e che solo con il pagamento dell’imposta, commisurato a tale valore minimo, all’Ente impositore fosse preclusa una possibile rettifica in rialzo in base ai dati ricavabili dal valore effettivo di mercato (c.5 art. 5 d.lgs.n.504/92). Ha indi concluso che legittimamente il Comune aveva provveduto ad accertare il valore di mercato del terreno, indicando gli elementi di formazione del predetto valore, ritenendo tale valore congruo in relazione alle caratteristiche dell’immobile. Ha infine ritenuto che la mancanza di alcuna dichiarazione ICI da parte della contribuente giustificasse l’irrogazione delle sanzioni.
Avverso la suddetta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi. Non si è costituito l’intimato.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36, del D. lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in quanto sarebbe apodittica e priva di reale contenuto decisorio.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la ‘illegittimità’ della sentenza per non aver rilevato gli intervenuti giudicati esterni per la medesima annualità in merito ai medesimi presupposti oggetto del presente giudizio, eccepito dalla contribuente nel grado di appello, in violazione degli artt. 324, 325, 329, cod. proc. civ . nonché dell’art. 2909 c.c. La sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla domanda relativa all’esistenza di un giudicato esterno formatosi sui ricorsi di numerosi altri comproprietari.
Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000, in quanto l’avviso di accertamento sarebbe stato emesso sulla base di una stima successiva, sicché ne risulterebbe violato il principio di irretroattività.
Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 99 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni avanzate da pagina 6 a pagina 12 del ricorso introduttivo riportate nell’atto di costituzione in appello alle pagine da 16 a 20, in tema di violazione del principio di
capacità contributiva, alla luce delle caratteristiche morfologiche delle aree e dell’esistenza di vincoli sismici ed idrogeologici.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
5.1. La ricorrente lamenta l ‘ apparenza della motivazione con riferimento alle ragioni della ritenuta sufficiente valutazione, da parte della CTR, del valore accertato.
5.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 20/07/2023 n. 2023), la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, si apprezza tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354).
5.3. È quanto si è verificato nel caso di specie.
5.4. La CTR si è limitata ad affermare genericamente che ‘nel merito la sentenza merita censura poiché l’atto annullato contiene ogni
riferimento utile ad individuare le ragioni della pretesa impositiva’, senza di fatto offrire una motivata risposta alle censure della parte contribuente, peraltro in situazione processuale in cui erano state prodotte numerose altre decisioni di segno opposto, ancorché relative ad altri comproprietari o ad altre annualità, in cui la stima è stata censurata in quanto ritenuta viziata in modo inemendabile. L’a ffermare che il valore determinato dall’ufficio era congruo in base alle caratteristiche dell’immobil e si risolve in una motivazione del tutto apodittica, sia là dove non vengono in essa esplicitate quali sarebbero le caratteristiche del bene adeguatamente valorizzate dall’ufficio, sia là dove non si dà conto alcuno dei profili di censura che tale valorizzazione intendevano puntualmente inficiare.
5.5. Con riferimento a tale motivo, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Con il secondo motivo, con il quale si deduce la esistenza di giudicati esterni, deve rilevarsi che si tratta di varie decisioni afferenti ai comproprietari del medesimo terreno o comunque a diverse annualità di imposta; in modo tale che, per la stessa rappresentazione della parte, esse non assumono rilievo preclusivo (quanto, se mai, solo probatorio), appunto perché riguardanti soggetti diversi (che in quanto comproprietari non sono obbligati solidali, così precludendosi l’effetto espansivo dell’art. 1306 c. 2 c od.civ.) ovvero altre annualità, in un contesto fattuale ed estimativo di mutevolezza, considerato che il valore può variare di anno in anno.
Tale motivo non può dunque essere accolto.
Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
In ragione della fondatezza del primo motivo -respinto il secondo e assorbiti gli altri -la sentenza va cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024 .