Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6008 Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NONNO NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 06/03/2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Importatore – Responsabilità.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
Consigliere – R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2021
NOME NONNO
Consigliere
Rel. –
NOME COGNOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere –
CC – 23/06/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25336/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Calabria –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria n. 691/05/21, depositata l’8 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 691/05/21 del 08/03/2021, la RAGIONE_SOCIALE Calabria RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 219/01/13 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Reggio Calabria (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un invito al pagamento concernente IVA relativa agli anni d’imposta 2008 e 2009.
1.1. Come emerge dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti, l’invito al pagamento era stato emesso in ragione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione in dogana resa dallo spedizioniere e rappresentante diretto RAGIONE_SOCIALE società importatrice, NOME COGNOME, riguardante l’importazione di merce dichiarata comunitaria e, dunque, in esenzione di IVA, ma in realtà proveniente da un Paese extra UE, con conseguente necessità di scontare l’IVA all’importazione.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) l’importatore che si affida ad uno spedizioniere che agisce quale suo rappresentante diretto «risponde RAGIONE_SOCIALE irregolarità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE conseguenze patrimoniali derivanti»; b) lo spedizioniere che spende il proprio nome in dogana risponde solidalmente con l’importatore.
NOME impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e depositava istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disattesa l’istanza di trattazione RAGIONE_SOCIALE presente controversia in pubblica udienza.
1.1. In adesione all’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
1.3. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte, ma non è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti, come si chiarirà nel prosieguo.
1.4. Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE esigenze difensive va anzitutto sottolineato che, in conformità alla giurisprudenza sovranazionale, il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU e avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e vi si può derogare in presenza di « particolari ragioni giustificative », ove « obiettive e razionali » (in particolare, Corte cost. n. 80 dell’11/03/2011); inoltre, dette esigenze sono in concreto presidiate, perché la parte istante ha illustrato le proprie posizioni depositando osservazioni scritte.
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione totalmente avulsa dai fatti di causa.
2.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si contesta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché per omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata o comunque per non avere esaminato le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado da RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi doganali TULD), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la responsabilità di NOME sebbene quest’ultima abbia assolto all’obbligazione e sia vittima del comportamento fraudolento di un terzo soggetto, lo spedizioniere, così assumendo una decisione in violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. In subordine si formula questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disposizione richiamata.
2.3. Con il quinto motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 82, § 2, del Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992 (cd. Codice doganale comunitario CDC), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente non possa essere esentata dal nuovo pagamento in ragione del principio del legittimo affidamento. In subordine, si formula questione pregiudiziale in ordine al contrasto dell’interpretazione propugnata dal giudice di appello con il principio del legittimo affidamento.
2.4. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR ritenuto l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione.
2.5. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del principio comunitario di obbligatoria instaurazione del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo pur in assenza dell’invito dell’importatore a dedurre in relazione alla contestazione mossagli.
Il primo motivo è fondato e assorbente degli altri motivi di ricorso.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
3.2. Nel caso di specie, la CTR ha affermato una serie di generali principi di diritto senza ricollegarli direttamente ai fatti di causa, sicché non si riesce a comprendere quale sia l’effettiva ratio decidendi .
3.3. Trattasi, all’evidenza, di motivazione apparente che implica la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2023.