Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 512/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente principale- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato in atti: EMAIL)
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1633/05/15 depositata il 28 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante, in applicazione del cd. , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del
1973, il reddito complessivo del contribuente in relazione agli anni d’imposta 2005 e 2006, rettificando in aumento quello da lui dichiarato.
I predetti atti impositivi erano emessi all’esito di pregressa attività di verifica condotta dall’ufficio finanziario, dalla quale era emerso che negli anni innanzi indicati il contribuente aveva avuto la disponibilità di un’imbarcazione a motore Ferretti 620, di due autoveicoli (una Mitsubishi L200 e una Mercedes -Benz SL 500), di una casa di abitazione in Cortona (AR) e di un posto barca in Marina di Ravenna, frazione dell’omonima città romagnola, oltre ad aver assunto due collaboratori familiari.
Contro gli avvisi di accertamento in questione il COGNOME proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva le sue domande con sentenze nn. 43/05/13 e 44/05/13 del 2013.
Tali sentenze venivano separatamente impugnate davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana sia dal contribuente, appellante in via principale, sia dall’Amministrazione Finanziaria, che esperiva gravame incidentale.
Riuniti i procedimenti e disposta la rinnovazione della c.t.u. svolta in primo grado, con sentenza n. 1633/05/15 del 28 settembre 2015 l’adìta Commissione accoglieva l’appello proposto dal contribuente e respingeva quello spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità succedutisi nel tempo in materia di accertamento sintetico, rilevava il giudice regionale, a sostegno della decisione adottata: -che apparivano condivisibili le conclusioni rassegnate dal c.t.u., dalle quali emergeva che «l’ammontare del patrimonio disponibile del contribuente copr (iva) tutti gli investimenti effettuati, finanche i maggiori valori desunti dal redditometro» ; -che andavano, invece, disattese le critiche mosse all’elaborato peritale dall’Amministrazione Finanziaria, «in quanto gli eventuali
errori valutativi -in cui sarebbe incorsa la CTU -risulta (va) no superati dai dati espressi al punto E) (della relazione) , che riporta (va) no un avanzo consistente di patrimonio netto disponibile» .
Avverso la menzionata sentenza d’appello, notificata il 22 ottobre 2015, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 1, c.p.c..
Nel termine stabilito dal predetto articolo il controricorrente/ricorrente in via incidentale ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Illustrazione dei motivi di impugnazione
A)Ricorso principale
Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, con conseguente violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c..
1.1 Si sostiene che la pronuncia resa dalla CTR, per la sua stringatezza e per la genericità di alcune espressioni ivi utilizzate, non consentirebbe di ricostruire il percorso logico -giuridico posto a base della decisione.
1.2. Con il secondo motivo, inquadrato nell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 D. Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 61 e 116 c.p.c., dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P .R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c..
1.2.1 Si rimprovera al giudice regionale di aver disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni all’uopo richieste dalle norme regolanti il processo tributario (necessità di ), essendo stato inammissibilmente affidato all’ausiliario il còmpito di risolvere questioni giuridiche.
1.2.2 Viene, inoltre, contestata la correttezza dei risultati dell’indagine peritale svolta in grado d’appello, in quanto scaturenti dall’applicazione di un’inesatta metodologia ricostruttiva consistita nel rideterminare -in esorbitanza dall’incarico definito dai quesiti formulati dal giudice -le spese effettivamente sostenute dal contribuente per mantenere il possesso dei beni indice individuati dal D.M. 10 settembre 1992 (cd. vecchio redditometro).
Si assume, in proposito, che la decisione adottata dalla CTR, fondandosi sull’acritico recepimento dell’operato del c.t.u., contrasterebbe con la disciplina normativa in tema di accertamento sintetico, e in particolare con il principio di diritto secondo cui il giudice tributario non ha il potere di negare agli indicatori di reddito previsti dal citato decreto ministeriale l’idoneità a lasciar presumere la capacità contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità.
L’inosservanza dell’anzidetto principio di diritto avrebbe, altresì, comportato l’illegittima inversione, ad opera del giudice di secondo grado, dei criteri di riparto dell’onere probatorio applicabili in subiecta materia .
B)Ricorso incidentale condizionato
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., il COGNOME aveva contestato la legittimità degli atti impositivi in discorso per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, asseritamente operante in caso di accertamento redditometrico.
Nella memoria ex art. 380 -bis .1, comma 1, 3° periodo, c.p.c. i
nuovi difensori della parte privata hanno espressamente dichiarato di rinunciare al suddetto motivo di gravame.
2)Esame dei motivi
2.1 Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
2.2 Giova premettere che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale.
Tale inosservanza è individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (per il processo tributario la norma speciale di riferimento è l’art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992) -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
In particolare, si suole definire «apparente» la motivazione materialmente esistente ma tale da non rendere percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez.
Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
2.3 Per quanto d’interesse nella presente sede, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ove il giudice intenda aderire alle risultanze della c.t.u. disposta ed espletata in corso di causa, può limitarsi a rimandare alla relazione redatta dall’ausiliario soltanto se questa non sia stata contestata.
In caso contrario, egli è tenuto a motivare la propria decisione, rispondendo alle censure formulate dalla parte (cfr. Cass. n. 16874/2022, Cass. n. 6357/2016, Cass. n. 12703/2015).
È stato, inoltre, ulteriormente precisato che, qualora nell’elaborato peritale il consulente tecnico abbia replicato ai rilievi formulati dalle parti, il giudice esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fonti del suo convincimento, senza essere tenuto a soffermarsi necessariamente sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, le quali, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (cfr. Cass. n. 33742/2022, Cass. n. 10747/2019, Cass. n. 1815/2015).
2.4 Tanto premesso, ritiene la Corte che, nel caso di specie, sussista effettivamente l’anomalia motivazionale denunziata dall’Amministrazione Finanziaria.
2.5 Come si è già illustrato sopra, la CTR ha accolto l’appello proposto dal COGNOME, il quale in primo grado aveva impugnato con esito negativo gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dal competente Ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che relativamente agli anni 2005 e 2006 aveva determinato sinteticamente il suo reddito complessivo in applicazione del .
2.6 Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che nell’ incipit della motivazione il giudice regionale ha affermato di voler «adeguarsi a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 6813/2009, secondo cui, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui
redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti» .
2.6.1 Nell’immediato prosieguo, tuttavia, lo stesso giudice ha evidenziato che «i destinatari dell’accertamento sintetico sono per definizione soggetti non obbligati alla tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, sicchè ad essi non si può estendere la logica che presiede agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti bancari (tot operazioni, altrettanti riscontri documentali circa la provenienza o la destinazione) e non li si può gravare di fornire la puntuale dimostrazione della correlazione causale tra il loro tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale» , come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare da Cass. n. 6396/2014), la quale, «con riferimento agli accertamenti sintetici fondati su spese sostenute per ‘incrementi patrimoniali’» , ha ritenuto che «la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati» .
2.6.2 Dopo questa poco chiara premessa in iure , passando all’esame del merito, ha «ritenuto di disattendere le critiche avanzate dall’ufficio con memoria finale integrativa, in quanto gli eventuali errori valutativi -in cui sarebbe incorsa la CTU -risultano superati dai dati espressi al punto E), che riportano un avanzo consistente di patrimonio netto disponibile» .
Il rilievo deve intendersi riferito alle circostanze esposte negli ultimi tre periodi della superiore narrativa, ove leggesi: «…questa
Sezione… provvedeva… alla… nomina di CTU nella persona della Dr.ssa NOME COGNOME, alla quale veniva posto il seguente quesito: ‘Esaminando la documentazione in atti, riferisca se l’ammontare del patrimonio consumato dal contribuente sia tale da coprire non solo tutte le spese effettive fatte, ma finanche i maggiori importi desunti dal redditometro’. Il consulente conclude che l’ammontare del patrimonio disponibile del contribuente copre tutti gli investimenti effettuati, finanche i maggiori valori desunti dal redditometro. Con memoria l’ufficio critica la perizia, in quanto avrebbe determinato il patrimonio del contribuente in maniera erronea» .
2.6.3 All’esito di un così breve e perplesso percorso motivazionale, la CTR ha tratto la lapidaria conclusione che l’appello proposto dalla parte privata appariva «meritevole di accoglimento» .
2.7 Le surriportate argomentazioni, confuse e generiche, non consentono di comprendere, e quindi di verificare, l’ iter logico -giuridico posto a base dell’impugnata decisione, non potendo lasciarsi all’interprete il còmpito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 17915/2023, Cass. n. 9422/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 34263/2022).
2.7.1 Invero, in primo luogo, non è dato capire se il giudice d’appello abbia ritenuto che l’onere della prova posto a carico del contribuente consistesse nel dimostrare «la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte» nel periodo interessato dall’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio, o se invece dovesse riguardare anche il «loro impiego negli acquisti effettuati» , come lascerebbe intendere l’affermazione contenuta nella parte iniziale della motivazione ( «La Commissione ritiene di adeguarsi a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 6813/2009…» ).
2.7.2 In secondo luogo, l’intero apparato argomentativo della pronuncia gravata si risolve nell’immotivata adesione del collegio di
appello alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. da esso nominato -peraltro a loro volta riportate in maniera estremamente succinta e non intelligibile (il richiamo si sostanzia nel vago accenno a un non meglio precisato «patrimonio disponibile del contribuente» , indicato come sufficiente a coprire «tutti gli investimenti effettuati, finanche i maggiori valori desunti dal redditometro» ) -, senza che siano state minimamente prese in esame le osservazioni mosse all’elaborato peritale dall’Amministrazione Finanziaria, della cui avvenuta formulazione il medesimo collegio dà espressamente atto.
2.7.3 In terzo luogo, non si evince dal testo della sentenza se l’ausiliario avesse risposto ai rilievi critici svolti dalla difesa erariale; né può ritenersi bastevole ad assolvere l’obbligo motivazionale l’operato riferimento ai «dati espressi al punto E), che, riportan (d) o un avanzo consistente di patrimonio netto disponibile» , consentirebbero di superare «gli eventuali errori valutativi in cui sarebbe incorsa la CTU» , ove si consideri, per un verso, che le contestazioni sollevate dall’Ufficio attenevano proprio alla metodologia seguìta dal consulente ai fini della determinazione del valore del patrimonio del contribuente (pag. 3 della sentenza, ultimo periodo), per altro verso, che rimane, a monte, oscuro il contenuto dell’onere probatorio di cui, secondo la CTR, il COGNOME era gravato.
3)STATUIZIONI CONCLUSIVE
3.1 In definitiva, l’impugnata decisione risulta affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.2 Ciò comporta l’accoglimento del motivo in disamina e il conseguente assorbimento del secondo mezzo.
3.3 Va, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della predetta sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della
contro
versia, fornendo congrua motivazione e facendosi carico anche RAGIONE_SOCIALE questioni qui rimaste assorbite.
3.4 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso incidentale condizionato, accoglie il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione