Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29362/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentate e difese
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 3013/67/16 depositata il 16 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un avviso di
accertamento con il quale, in riferimento all’anno d’imposta 2008, contestava alla prefata società l’indebita detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa sulla fattura n. 4/2008 emessa nei suoi confronti della prefata società dall’AVV_NOTAIO, relativa ad attività professionale il cui costo era stato ritenuto non idoneamente documentato, né inerente all’attività d’impresa svolta dalla contribuente.
Con due successivi avvisi di accertamento notificati alla RAGIONE_SOCIALE, derivante dalla scissione parziale della RAGIONE_SOCIALE, la stessa Direzione RAGIONE_SOCIALE: (a)rideterminava in 14.375 euro la perdita fiscale relativa all’anno d’imposta 2009, con una differenza di 206.192 euro rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente (221.287 euro); (b)contestava l’indebito computo della perdita fiscale disconosciuta (206.192 euro) ai fini della determinazione dell’imponibile IRES relativo all’anno 2011.
Le due società proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso gli atti impositivi emessi nei loro confronti.
Disposta la riunione dei procedimenti, la Commissione adìta respingeva i ricorsi con sentenza n. 797/2014 del 18 novembre 2014.
L’appello successivamente spiegato dalle soccombenti veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 3013/67/16 depositata il 16 maggio 2016.
Rilevava il giudice regionale: -che né in sede amministrativa, né in corso di causa, le contribuenti avevano prodotto documentazione atta a comprovare l’effettivo svolgimento della prestazione professionale risultante dalla menzionata fattura n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO; -che era inoltre rimasto indimostrato l’assunto secondo cui la spesa portata in detrazione avrebbe riguardato attività di progettazione di un complesso edilizio da realizzare nel Comune di Garbagnate; –
che correttamente era stata invocata dall’Ufficio l’applicabilità della norma di cui all’art. 109 TUIR, la quale ammette la deduzione dei componenti negativi di reddito soltanto se la loro esistenza risulti da elementi certi e precisi.
Contro quest’ultima sentenza la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine stabilito dal richiamato articolo le ricorrenti hanno depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione degli artt. 36 e 61 D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
1.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità perché corredata da una motivazione solo apparente, risolventesi in un alle argomentazioni addotte dai giudici di primo grado, non essendo stata compiuta dalla C.T.R. un’effettiva disamina RAGIONE_SOCIALE censure mosse e del materiale probatorio offerto dalle appellanti.
Con il secondo motivo, esso pure ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe omesso di statuire sul motivo di gravame articolato dalla RAGIONE_SOCIALE, volto a censurare la decisione di primo grado nella parte relativa alla contestata indetraibilità dell’IVA afferente alla fattura n. 4/2008 emessa dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
Con il terzo motivo, articolato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 1362 c.c., per avere
il giudice regionale erroneamente interpretato i contratti, la corrispondenza commerciale e gli altri documenti prodotti in atti.
Con il quarto motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. di essere incorsa nella violazione e nella falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), per aver erroneamente sussunto la fattispecie concreta in tale astratta previsione normativa, laddove, essendo che il costo portato in deduzione fosse , andavano ritenuti applicabili i commi 1 e 5 dello stesso articolo, i quali non subordinano la deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese e degli altri componenti negativi del reddito alla condizione che essi risultino da elementi certi e precisi.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori censure svolte dalle ricorrenti.
5.1 Per costante orientamento di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata «per relationem» a quella di prime cure, purchè il giudice dia conto, anche solo sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in riferimento ai motivi di impugnazione proposti, ovvero dell’identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in sede di gravame rispetto a quelle già esaminate in primo grado, in modo tale che dalla lettura di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente; va, invece, cassata la decisione con cui il giudice d’appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 2397/2021, Cass. 20883/2019, Cass. n. 28139/2018).
5.2 Nel caso di specie, dopo aver premesso, nella parte narrativa, che i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE erano stati respinti dalla C.T.P. per essere rimasta non «provata l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di cui alla fattura n. 4/2008, che
peraltro risulterebbe ‘coprire’ una operazione di dazione illecita oggetto di contestazione in sede penale» , la C.T.R. si è limitata ad affermare:
-che «le motivazioni seguite dai giudici di I grado sono… condivisibili in riferimento all’omessa produzione di documentazione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, idonea a comprovare l’effettivo svolgimento della prestazione di cui alla fattura n. 4 in contestazione» ;
-che «non risulta peraltro provata neppure la tesi che trattasi di costi relativi all’attività di progettazione per realizzare (un) complesso edilizio nell’area del Comune di Garbagnate, atteso che, come ha sottolineato l’Ufficio, nella fattura n. 4 in contestazione è espressamente indicato nell’oggetto ‘consulenza relativa allo sviluppo urbanistico amministrativo dell’area sita in INDIRIZZO‘» ;
-che «l’Ufficio correttamente invoca l’applicazione dell’art. 109 del TUIR, che presuppone, per la deducibilità dei componenti negativi dal reddito degli stessi, la loro esistenza ‘da elementi certi e precisi’» ;
-che, in base alla giurisprudenza di legittimità, «spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza dei costi deducibili» , non essendo a tal fine «sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore» , ma «occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa» .
5.3 La surriportata motivazione, nella sua estrema laconicità, si risolve, in parte, in un’acritica adesione alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice -peraltro riportate in modo talmente sintetico da non consentire un’adeguata ricostruzione del percorso logico -giuridico seguìto dal predetto giudice -, in parte, nell’apodittica enunciazione del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante ex art. 109 TUIR sulle contribuenti, del tutto
carente di un concreto riferimento ai motivi di gravame da loro articolati e di una pur sommaria disamina dei documenti richiamati a supporto degli stessi.
Anzi, persino le critiche rivolte alla decisione di primo grado risultano illustrate in maniera lacunosa e incompleta, non rinvenendosi in sentenza il benché minimo cenno alla questione relativa all’indetraibilità dell’IVA -in ordine alla quale è denunciato in questa sede il vizio di omessa pronuncia -, né tantomeno ai documenti da queste prodotti al fine di dimostrare che la spesa portata in deduzione si riferisse ad attività professionale effettivamente svolta dall’AVV_NOTAIO, incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE della progettazione di un complesso edilizio da realizzare nel Comune di Novara in un’area che la stessa società aveva promesso di acquistare da tale NOME COGNOME, titolare dell’omonima azienda agricola, con contratto preliminare di compravendita poi risolto.
Da quanto precede risulta, quindi, evidente come la C.T.R. abbia adottato una motivazione meramente apparente, priva di ogni intelligibile aggancio con le doglianze, le allegazioni difensive e gli elementi di prova posti a base dell’esperito gravame.
5.4 Ricorre, pertanto, nel caso in esame, l’anomalia motivazionale riconducibile alla categoria dell’apparenza, vizio tuttora deducibile in cassazione, anche a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, in quanto idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.
Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa.
6.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione