Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO, del Foro di Cassino, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2443, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, il 27.1.2016, e pubblicata il 28.4.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Irpef 2007 -Redditometro -Spese per incrementi patrimoniali -Omesso esame di questioni rilevanti – Conseguenze.
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, c.d. redditometro, accertava con metodo sintetico il maggior reddito ritenuto conseguito da COGNOME NOME nell’anno 2007, ai fini Irpef, in considerazione del riscontrato possesso di beni indice e di spese per incrementi patrimoniali. L’Amministrazione finanziaria, somministrato questionario ed esaminati gli esiti, le notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, proponendo plurime censure. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla contribuente, ed in conseguenza rigettava la sua impugnazione.
NOME COGNOME spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La CTR confermava la decisione assunta dalla CTP.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello pronunciato una decisione riportante una motivazione meramente apparente.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la omessa o insufficiente motivazione adottata dal giudice
del gravame, con particolare riferimento alla violazione del principio di capacità contributiva.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR valutato le concrete emergenze di causa, e pertanto aver trascurato che l’applicazione del redditometro risultava nel caso di specie illegittimo.
Preliminarmente deve osservarsi che, nel suo invero succinto controricorso, l’Amministrazione finanziaria ha domandato pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per avere quest’ultima, in definitiva, domandato rinnovarsi il ‘sindacato del merito della controversia’ (controric., p. 2). La tesi non appare condivisibile perché il ricorso proposto dalla contribuente non è indirizzato a richiedere l’esame nel merito del giudizio essendo, piuttosto, tutto volto a censurare che numerose RAGIONE_SOCIALE questioni controverse non sono state affatto affrontate dai giudici del merito.
I motivi di impugnazione introdotti dalla ricorrente presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, in quanto tutti finalizzati a contestare – in relazione a profili diversi: la nullità della sentenza, la violazione di legge, il vizio di motivazioneche la CTR non ha in realtà pronunciato sull’intero oggetto del giudizio, non esaminando diverse RAGIONE_SOCIALE questioni in esso rilevanti.
5.1. La CTR scrive che ‘i primi giudici … hanno adeguatamente vagliato e tenuto in considerazione, con una sentenza ampiamente motivata ed invero condivisibile, tutti gli elementi fondamentali della fattispecie … precisavano … come in merito all’eccezione relativa alla Fiat Stilo, l’Ufficio ne avesse già escluso le spese legate al possesso, mentre aveva legittimamente considerato le spese per
l’incremento patrimoniale, pari ad €. 2.000,00 all’anno; precisavano altresì i primi giudici, ancora del tutto condivisibilmente, come l’immobile sito in Alvito, considerato seconda casa, non fosse quello con categ. C3, inabitabile come lamentato dalla contribuente, ma è quello con categ. A2 sub 3, giusta visura catastale dei due diversi immobili. Orbene, a fronte di una così puntuale e chiara motivazione resa dai primi giudici nell’impugnata sentenza, le doglianze espresse dalla parte contribuente con il proposto appello, appaiono prive di qualsiasi fondamento, essendosi la stessa limitata a riaffermare gli argomenti dedotti in prime cure, ancorché all’evidenza non rispondenti al vero per quanto ampiamente precisato’ (sent. CTR, p. III).
5.2. Le valutazioni proposte dal giudice dell’appello risultano parziali, non esaminano diverse RAGIONE_SOCIALE questioni controverse, e si rivelano in più punti apodittiche. Sostiene la CTR che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata e la conferma, ma non illustra, neppure in sintesi, che cosa abbia affermato la decisione della CTP, e neppure perché i suoi argomenti debbano condividersi. Il richiamo per relationem alla decisione di primo grado, come operato, non è in grado di consentire neppure la comprensione di quali siano tutte le questioni che hanno costituito l’oggetto del giudizio.
5.2.1. Il giudice del gravame seleziona talune RAGIONE_SOCIALE questioni controverse e solo queste esamina, in alcuni casi lacunosamente. Afferma, in relazione alla autovettura Fiat Stilo che già ‘l’Ufficio ne avesse escluso le spese legate al possesso’. Sta di fatto che, in base alle emergenze di causa, le spese legate al possesso dell’autovettura dovevano essere senz’altro escluse in relazione all’anno 2007, essendo stata acquistata nel 2008, ma la contribuente lamenta che nell’avviso di accertamento le spese di manutenzione sono presenti, nell’elevata misura di Euro 23.762,94,
e le rimangono addebitate, mentre la CTR non chiarisce che cosa intenda significare affermando che l’Ufficio avesse escluso le spese legate al possesso dell’autovettura, non illustrando quando l’Amministrazione finanziaria l’abbia fatto, come e con quali effetti.
5.2.2. Afferma il giudice impugnato che le doglianze espresse dalla parte contribuente mediante il suo appello risultano prive di qualsiasi fondamento, essendosi la stessa limitata a riaffermare gli argomenti dedotti in prime cure, ancorché all’evidenza non rispondenti al vero per quanto ampiamente precisato. La CTR, però, non espone neppure in sintesi quali siano le censure cui intende operare riferimento, fermo restando che parte contribuente è legittimata a riproporre le proprie critiche in sede di appello, ed a richiedere una esplicita pronunzia sulle stesse. Il giudice del gravame scrive che gli argomenti proposti dalla parte non risultano rispondenti al vero, ma non spiega quali siano questi argomenti, e perché non rispondano al vero, limitandosi ad operare riferimento a quanto ‘ampiamente precisato’, ma non è chiaro in quale sede, risultando la sua decisione anche molto sintetica.
5.3. COGNOME NOME, nel suo ricorso che pure rivela alcuni limiti di formulazione, ha comunque segnalato con chiarezza come avesse evidenziato che l’accertamento effettuato nei suoi confronti ai sensi del c.d. redditometro risultava illegittimo, non essendo stato superato lo scostamento del reddito come ritenuto accertato rispetto al dichiarato in misura almeno pari al 25%, ma nulla motiva in merito la CTR.
Segnala ancora la contribuente che mediante i motivi di appello aveva evidenziato che lei ed il coniuge sono titolari di impresa agricola, ed hanno percepito contributi pubblici a fondo perduto, in grado di giustificare, almeno in parte, la provvista utilizzata per gli incrementi patrimoniali che le sono stati contestati. Il giudice dell’appello non contrasta questi argomenti, non afferma che non sono stati adeguatamente provati, spiegando il perché,
semplicemente non se ne occupa. Altrettanto è a dirsi circa la contestazione che l’Amministrazione finanziaria, nel calcolare il reddito in forma sintetica, non poteva legittimamente trascurare il reddito percepito dal marito, ma anche su questo la CTR non si pronuncia.
Non chiarisce la CTR perché abbia ritenuto legittimo l’incremento del reddito imputabile in considerazione dell’accesso a due mutui, istituto che riceve una considerazione particolare ai fini dell’accertamento sintetico del reddito (cfr. Cass. sez. VI -V, 3.12.2018, n. 31124, Cass. sez. V, 24.2.2017, n. 4797). Il giudice dell’appello non contrasta le affermazioni della contribuente, non rileva vizi di contestazione o di prova, semplicemente non esamina la questione, e non chiarisce perché.
Vi sono ulteriori questioni proposte nel suo ricorso dalla parte, ma quelle riassunte sono state esposte a titolo esemplificativo, e risultano sufficienti per evidenziare che la CTR ha adottato una motivazione incompleta, apodittica e perciò meramente apparente in relazione al complessivo oggetto del giudizio.
6. Il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME , cassa la decisone impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina perché, nel rispetto dei principi esposti ed in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15.12.2023.