Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 598 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 598 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME del Foro di Milano, e NOME COGNOME che hanno indicato recapito PEC nell’intestazione del ricorso, avendo l’impugnante dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2393, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 24.4.2015, e pubblicata il 29.5.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: Irpef 2003 – Redditi
detenuti
all’estero
non
dichiarati
–
Motivazione
apparente.
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per il ricorrente, dall’Avv. NOME COGNOME che ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di Costatazione consegnato a COGNOME NOME NOME il 9.2.2011 (controric., p. I), l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. T9B01QE06242/2012, avente ad oggetto la pretesa di maggiore Irpef con riferimento all’anno 2003, in conseguenza della ritenuta detenzione all’estero, in Svizzera, di redditi sottratti a dichiarazione e tassazione.
Ricagni NOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo plurime censure. La CTP reputava fondate per ampia parte le difese del ricorrente, che riteneva avesse dimostrato la detenzione all’estero dei capitali contestati sin da anno precedente il 2003, con riferimento all’intera sorta capitale (Euro 3.140,671,00), ed annullava in relazione a tali somme l’avviso di accertamento, che invece confermava in relazione all’importo degli interessi ritenuti maturati nell’anno, oltre trecentomila Euro.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia del giudice del gravame, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Si costituiva e proponeva impugnazione incidentale il contribuente. La CTR valutava fondate le difese proposte dall’Agenzia delle Entrate ed accoglieva il suo ricorso, riformava la
decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento opposto.
Avverso la pronuncia adottata dalla CTR di Milano ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria.
4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME ed ha domandato il rigetto del ricorso. Ha depositato memoria il ricorrente.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della decisione della CTR per effetto della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in conseguenza dell”omesso esame e della omessa motivazione in relazione a tutti i motivi di ricorso’ (ric., p. 8).
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura ancora la nullità della sentenza, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1992, e dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione, per avere il giudice del gravame adottato una motivazione meramente apparente, non pronunciando sulle questioni proposte.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica l’errore in cui è incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 12, secondo comma, del Dl n. 78 del 2009, che prevede il raddoppio dei termini utili per l’accertamento, mentre la norma non risultava applicabile ratione temporis , non essendo retroattiva, e comunque la decadenza
dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria era già maturata quando la disposizione è entrata in vigore.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973 in quanto, in conseguenza dell’inapplicabilità dell’art. 12, secondo comma, del Dl. n. 78 del 2009, il raddoppio dei termini di accertamento è illegittimo, perché non è stata raggiunta la soglia di rilevanza penale del fatto, e comunque perché l’Amministrazione finanziaria non ha prodotto copia della denuncia penale, di cui la CTR avrebbe dovuto vagliare ‘la non pretestuosità e strumentalità’ (ric., p. 19).
Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 6 del Dl n. 167 del 1990, per non avere la CTR rilevato l’errore nel calcolo degli interessi in cui è incorsa l’Amministrazione finanziaria, perché gli interessi devono essere calcolati al tasso ufficiale medio di sconto, ed è legittimato a fornire la prova contraria circa l’ammontare reale degli stessi il solo contribuente.
Sembra opportuno ripercorrere, in estrema sintesi, le vicende che hanno originato il presente giudizio. COGNOME NOME NOME affidava all’Avv. NOME COGNOME ingenti capitali, milioni di Euro, perché fossero investiti. La GdF rinveniva presso il legale evidenze della detenzione di capitali del contribuente all’estero, in Svizzera. Il COGNOME, nella sua dichiarazione dei redditi, non annotava la detenzione dei capitali all’estero. L’Agenzia delle Entrate emetteva pertanto l’avviso di accertamento per cui è causa, con riferimento all’anno 2003, richiedendo il pagamento dei tributi che riteneva essere stati evasi. Separati avvisi di accertamento erano notificati al contribuente con riferimento agli
anni dal 2006 al 2009, ed in relazione a questi ultimi è stato incardinato presso questa Corte il procedimento NRG 24109/2017, che è stato trattato contestualmente nella medesima udienza. Nel 2012 il COGNOME presentava querela nei confronti del COGNOME, affermando che l’Avvocato si era appropriato dei suoi fondi, salvo restituirne una piccola parte, circa duecentomila Euro, nell’anno 2008.
Tanto premesso, il ricorrente con i suoi primi due mezzi d’impugnazione censura la nullità della pronuncia impugnata criticando, in sostanza, l’omessa pronuncia della CTR sui propri motivi di ricorso, nonché la mera apparenza della motivazione proposta dal giudice del gravame. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
7.1. La CTR, nella sua molto succinta motivazione, riformando la decisione dei primi giudici, ha ritenuto che il documento prodotto dal contribuente, ed attestante la movimentazione di somme estero su estero in anno precedente quello accertato, non assicura alcuna prova che le somme in questione siano proprio quelle rinvenute sul suo conto svizzero ed oggetto di accertamento in questo giudizio, ed ha concluso che ‘Pertanto, nell’anno 2003, effettivamente il ricorrente, in 1° grado, COGNOME NOME investiva capitali all’estero complessivamente pari ad euro 3.140.671,00 che fruttavano interessi al tasso del 10% e che ometteva di indicare in dichiarazione. Ne consegue l’accoglimento dell’appello ed il rigetto dell’appello incidentale’ (sent. CTR, p. 2).
7.2. Invero il giudice dell’appello segnala, in premessa alla motivazione, alcune contestazioni che erano state proposte dal contribuente: l’illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, l’omessa produzione della denuncia penale che avrebbe astrattamente potuto giustificare il raddoppio dei termini, l’illegittima determinazione degli interessi per violazione dell’art. 6
del Dl n. 167 del 1990. Tuttavia su tutte le riassunte questioni la CTR non si esprime.
7.3. Il ricorrente, peraltro, segnala che la sintesi delle sue contestazioni operata dalla CTR risulta incompleta. Nella sua replica aveva infatti criticato anche la violazione dell’art. 12 del Dl n. 78 del 2009 (da p. 6 a p. 9), trattandosi di norma non applicabile alla fattispecie; ‘il travisamento dell’entità del capitale estero’ (motivo 2 dell’appello), perché una parte dei capitali risultava detenuto in Italia, come riconosciuto dalla stessa Guardia di Finanza, la quale scriveva che nel ‘prospetto intestato NOME COGNOME riportante la contabilizzazione al 31.08.2003 del capitale estero con relativi interessi per un totale di € 1.751.405′ (ric., p. 10), mentre nell’avviso di accertamento gli è stato contestato di avere detenuto all’estero l’intero capitale affidato al RAGIONE_SOCIALE, oltre tre milioni di Euro.
7.4. Invero la motivazione adottata dalla CTR afferma che il RAGIONE_SOCIALE investiva capitali all’estero per un ammontare complessivamente pari ad euro 3.140.671,00, che fruttavano interessi al tasso del 10% e che ometteva di indicare in dichiarazione, ma non chiarisce da quali elementi desuma la propria convinzione.
Non solo. Per altro verso la motivazione adottata dal giudice del gravame appare gravemente omissiva, perché segnala solo alcune delle critiche mosse dal contribuente nel suo appello incidentale, e non esprime alcuna valutazione sulle stesse, senza indicarne le ragioni. Inoltre neppure riporta le ulteriori contestazioni mosse dal contribuente, tanto meno le esamina.
I primi due motivi di ricorso proposti dal contribuente appaiono pertanto fondati e devono essere accolti, conseguendone la cassazione con rinvio della decisione impugnata. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da COGNOME NOME Giuseppe , assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 20.12.2023.