Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31962 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16607/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 6171/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. dist. di Salerno ( hinc: CTR), con sentenza n. 6171 depositata in data 15/12/2020, ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 346/2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente contro l’avvi so di accertamento TFK030300752 relativo all’anno d’imposta 2013, aveva accertato operazioni imponibili non registrate e non dichiarate per l’importo di Euro 37.334, ritenendo, per il resto, corretti i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi.
La CTR ha confermato la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla presenza e alla quantificazione dell’ammontare delle operazioni imponibili non registrate e non dichiarate. A tal fine ha richiamato il verbale della Guardia di Finanza di Boiano (foll. 27, 28, 29 e 30) e ha evidenziato che, dai riscontri di coerenza interna, era emerso che la contribuente aveva omesso di dichiarare le vendite discendenti dal cd. spesometro integrato, non emergendo, peraltro, con rassicurante certezza, i maggiori costi allegati dalla parte appellante.
Avverso la decisione della CTR la RAGIONE_SOCIALE COGNOME Giuseppe
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. (come richiamato dall’art. 1 d.lgs. n 546 del 1992), dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
1.1. La ricorrente ha contestato -in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 -la violazione delle disposizioni relative alla forma e al contenuto della sentenza. Evidenzia come i giudici di secondo grado hanno ritenuto fondata la pretesa dell’amministrazione finanziaria in base alla considerazione che i documenti già esistenti agli atti dal primo grado di giudizio e richiamati nell’atto d’appello ( i.e. il mod. 770, l’unico 2014 e il bilancio generale relativo all’anno 2013 ) non fossero assistiti da una rassicurante certezza. La motivazione è, tuttavia, inconferente con quello che era l’oggetto del processo . Difatti, la difesa era incentrata sulla valenza probatoria dei seguenti documenti (prodotti con il ricorso introduttivo davanti al giudice di primo grado):
Mod. 770, relativamente ai costi per personale dipendente (contributi compresi) pari a Euro 167.248,32;
bilancio generale al 31/12/2013, comprensivo dei costi del personale dipendente e degli oneri finanziari pari a Euro 5.735,19;
Mod. unico 2014 (redditi 2013) comprensivo dei costi del personale dipendente e degli oneri finanziari per un totale di Euro 172.984,19.
1.2. La CTR ha rigettato, tuttavia, l’appello, traendo gli elementi della decisione di rigetto, recuperando il PVC del 02/10/2018, posto
a fondamento di un diverso avviso di accertamento (TFK0300302911/2018), oggetto di separata impugnazione con il ricorso deciso con la sentenza n. 140/2020. Il materiale probatorio su cui si fondano le eccezioni della ricorrente costituiva la prova e controprova di un’importante circostanza che imponeva ai giudici di appello di operare uno scrutinio analitico dei singoli documenti, volti tutti a dare contezza del dato relativo ai costi dell’anno 2013 per intero.
1.3. La sentenza è da ritenere, quindi, meramente apparente o figurativa, in quanto totalmente slegata dal thema decidendum .
1.4. Ad avviso della ricorrente, inoltre, la sentenza della CTR è incorsa anche nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nella misura in cui ha considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione o ha ascritto agli stessi il valore di massime di esperienza/fatti notori.
Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la nullità della sentenza sotto il profilo dell’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente ha contestato il mancato esame da parte della CTR di una serie di documenti (Mod. 770, bilancio generale al 31/12/2013 e Mod. unico 2014, relativo ai redditi del 2013) che, ove esaminati, avrebbero fornito la rassicurante certezza sui maggiori costi dedotti dalla parte appellante. La motivazione della pronuncia della CTR rinvia alla sentenza di primo grado, limitandosi a indicare la fonte di riferimento (fogli 27, 28, 29 e 30 PVC della Guardia di Finanza di Baiano. Diversamente, la congrua e adeguata motivazione avrebbe presupposto la riproduzione dei contenuti mutuati dalla
sentenza pregiudiziale facendoli oggetto di un’autonoma valutazione critica.
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, oltre che degli artt. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, 360 bis cod. proc. civ. e 366 cod. proc. civ., in quanto la vicenda fattuale e processuale non è narrata in modo esa ustivo. Nella parte introduttiva del controricorso l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che con l’avviso di accertamento impugnato era stato accertato un maggior reddito per l’anno 2013 pari a Euro 341.460 nei confronti della ricorrente, che aveva presentato, in relazione all’esercizio 2013, mod. Unico/2014, privo di elementi reddituali. In data 04/03/2018 la contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, mod. Unico/2014 (nel quale dichiarava come ricavi e volume d’affari l’importo di Euro 1.800.128), che è stata ritenuta omessa a ogni effetto di legge, poiché presentata oltre il termine di novanta giorni. Il maggior reddito di Euro 341.460 era stato, quindi ricavato tramite la differenza tra il volume d’a ffari dichiarato dalla contribuente e l’ammontare delle fatture ricevute da quest’ultima in qualità di cessionaria (Euro 1.458.668) ricostruito tramite la Comunicazione Polivalente ‘spesometro’ presentata per l’anno 2013.
Il giudice di primo grado aveva rideterminato l’ammontare delle operazioni imponibili non registrate e non dichiarate in Euro 37.334, ritenendo dimostrata la tesi della società attraverso l’esibizione del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.
3.2. Nella specie, a fronte della pronuncia della CTR, confermativa della statuizione del giudice di primo grado, il ricorso in cassazione è proposto per lamentare l’errata valutazione delle prove e delle eccezioni nell’ambito della sentenza impugnata, che contiene, tuttavia, una motivazione esaustiva.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, i l primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
4.1. La CTR ha ritenuto che esistessero, per l’anno d’imposta 2013, operazioni imponibili non registrate e non dichiarate per Euro 37.334,00. Ad avviso della CTR tale conclusione «si evince analiticamente dal richiamato processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Boiano (foll. 27-28-29-30), in quanto dai riscontri di coerenza interna si è evidenziato che la contribuente ha omesso di dichiarare vendite discendenti dal cd. spesometro integrato, non emergendo, peraltro, con rassicurante certezza, i maggi ori costi allegati dall’appellante …»
Con tale motivazione, tuttavia, la CTR ha ritenuto di ricavare dal pvc le vendite omesse discendenti dal cd. spesometro integrato, senza indicare i motivi per i quali ha ritenuto non provati i maggiori costi allegati dalla parte appellante. Difatti, con il sintagma « rassicurante certezza» non sono esplicate sufficientemente le ragioni per cui i maggiori costi non potevano essere considerati non provati.
Deve essere, quindi, data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale: « Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. » (Cass., 07/04/2017, n. 9105).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con il rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sezione
distaccata di Salerno, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, Sez. dist. di Salerno che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.