Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31068 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
Motivazione apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29001/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME ed associati in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4650/2017 depositata in data 25/07/2017, non notificata; udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 4/10/2024 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ricorreva contro due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2008 e 2009, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a imposizione a fini Ires, Irap e Iva, i canoni versati in relazione ad un leasing immobiliare quali indebite deduzioni e detrazioni di costi, assumendo che la sopravvalutazione dell’immobile concesso in leasing celava una volontà dissimulatoria di un finanziamento all’interno delle società di un medesimo gruppo imprenditoriale.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava i ricorsi proposti contro i due avvisi, previa loro riunione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello della società.
Contro tale decisione la società propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L ‘ Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 4/10/2024, unitamente ad altre cause relative alla stessa società.
CONSIDERATO CHE
1 . Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la società contribuente lamenta nullità della sentenza per carenza di motivazione, in violazione degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione al primo motivo di doglianza esposto nel ricorso introduttivo, relativo all’avviso di accertamento del 2008 , e reiterato in appello, con cui aveva eccepito l ‘ intervenuta decadenza dal potere di accertamento sia per l’assenza dei presupposti del
raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, che, in relazione all’Irap, per l’inapplicabilità del raddoppio dei termini per gli accertamenti relativi a tale imposta.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 1415, 2727, 2729 e 2697 cod. civ. nonchè dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 cod. civ. nonché dell’art. 109 t.u.i.r. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t .u.i.r. e dell’art. 41 Cost. laddove la CTR ha ritenuto sindacabile da parte dell’amministrazione finanziaria il merito delle strategie commerciali riservate all’imprenditore.
Il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, è fondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza, oltre a descrivere in modo estremamente sintetico l’oggetto dell’accertamento e a non dar conto in alcun modo di quanto dedotto in appello dalle parti, si limita ad alcune brevi osservazioni secondo cui «la ricorrente COGNOME non ha fornito neppure in questo giudizio prove a sostegno del proprio comportamento fornendo adeguata documentazione, non riuscendo a dimostrare la infondatezza delle conclusioni dell’ufficio. Invero … appare illogico e incoerente il comportamento della società che fa acquistare dalla società di leasing un bene per un valore decisamente superiore trascurando che l’onere di finanziario dell’acquisto ricadrà sulla sua azienda in ragione dei maggiori oneri di locazione e riscatto».
Ora, poiché la società ha evidenziato, nel corpo del terzo motivo, di aver dedotto una serie di elementi volti a dimostrare il valore reale dell’immobile in leasing , tutti fatti di cui non vi è alcuna menzione, occorre ribadire che il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 23/01/2006, n. 1236).
Il giudizio per cui la parte non abbia fornito prove a sostegno e non sia riuscita a dimostrare l’infondatezza delle conclusioni dell’ufficio appare quindi , nella sentenza oggetto del presente ricorso, del tutto astratto e privo di una descrizione del processo logico seguito, inidoneo a reggere il decisum .
L’accoglimento del primo motiv o assorbe la valutazione degli altri. La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.