Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33608 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Irpef, Irap e Iva 2003
MOTIVAZIONE APPARENTE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5714 del ruolo generale dell’anno 20 Da
20, proposto
NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1420/06/2018, depositata in data 31 ottobre 2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME titolare dell’omonima ditta individuale, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 111/01/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente, titolare di omonima ditta, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Irpef, Irap e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
l ‘Agenzia resiste con ‘atto di costituzione’ ;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per avere la CTR , con una motivazione apparente, rigettato l’appello del contribuente senza esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e l’iter logico -giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/73 in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR, in
violazione del criterio distributivo dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti e delle regole di formazione della prova presuntiva, ritenuto apoditticamente gravi, precisi e concordanti, gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio circa la fittizietà delle prestazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE e non condivisibili le argomentazioni svolte dal contribuente a controprova della effettività delle prestazioni contestate.
3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
3.1.Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
3.2. Nella sentenza impugnata la CTR si è limitato ad affermare apoditticamente che: ‘ La Commissione provinciale respingeva il ricorso, … accogliendo le motivazioni espresse nelle controdeduzioni depositate dall’Ufficio circa la corretta procedura eseguita di fronte ad operazioni inesistenti per le quali il contribuente non fornito adeguate prove a suo favore mentre il p.v.c. dal qu ale era scaturita l’indagine aveva ampiamente dimostrato l’incongruenza delle spese/ricavi dedotte dalla contabilità …. La Commissione tributaria regionale … conviene che le argomentazioni del contribuente non siano condivisibili mentre quelle dell’Ufficio appaiono sicuramente in linea con le norme di legge riguardo ai requisiti della gravità, precisione e concordanza e per quanto riguarda l’onere della prova rileva che , ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR n. 600/73, lo stesso può agire sulla base di presunzioni semplici ‘; con ciò il giudice di appello trascura di indicare gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio a fondamento delle pretesa tributaria, né tantomeno procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito; ugualmente non indica le ragioni per le quali erano da ritenere ‘non condivisibili’
le argomentazioni addotte dal contribuente al fine di provare ( a contrario ) la effettività delle prestazioni fatturate. Invero, come precisato da questa Corte, « ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento » (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass., sez. 5, n. 2392 del 2024).
4.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2024