Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Sentenza – Motivazione
apparente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9726/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1382/05/2017, depositata in data 3 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME quale legale rappresentante dell’associazione culturale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ,
l’avviso di accertamento n. TL3043306849/2012, con il quale determinava , per l’anno 20 06, l’ Ires in Euro 14.210,00, l’ Irap in Euro 1.830,00 e l’IVA in Euro 13.750,00. L’avviso veniva notificato alla COGNOME (anche) in proprio , quale ‘autore della violazione’ e scaturiva da una verifica eseguita nei confronti dell’associazione, che per il detto anno di imposta non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.
La COGNOME, in proprio, impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, deducendo l’infondatezza dell’accertamento nei confronti dell’associazione e l’assenza di qualsiasi responsabilità personale.
L’Ufficio si costituiva e riconosceva l’errore nella individuazione della COGNOME quale destinataria della notifica dell’avviso di accertamento.
La CTP accoglieva il ricorso evidenziando che la contribuente aveva assunto la carica di segretaria della associazione solo in data 29 gennaio 2007, con la conseguenza che nel 2006 non aveva potuto svolgere funzioni di rappresentanza o di gestione dell’ente, riservate, per statuto, al presidente ed al vicepresidente.
L’ Agenzia proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, che rigetta va l’appello.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle Entrate , affidandosi ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 28 novembre 2024.
Considerato che:
Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.». Precisamente, nella specie la CTR avrebbe omesso completamente l’indicazione dei motivi per i quali ha ritenuto di
confermare la sentenza di primo grado, limitandosi ad un’affermazione non sorretta da alcuna argomentazione .
Il motivo è fondato.
1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).
Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
1.2. Invero, nel caso di specie, la CTR dopo aver indicato in modo molto sintetico lo svolgimento del processo, ha motivato apoditticamente il rigetto del gravame dell’Ufficio nei seguenti termini: ‘ quanto emerso in odierna udienza convince questa
Commissione a confermare il giudizio di primo grado, stante l’errore dell’Ufficio’.
Trattasi di affermazioni che, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di prime cure. Non vengono specificati i motivi di gravame proposti dall’Ufficio né, soprattutto, per quale motivo l’Ufficio, pur riconoscendo il proprio errore nella indicazione della COGNOME quale autrice della violazione, avrebbe interposto gravame, né, infine, l’iter arg omentativo sotteso alla decisione, confinato nell’asettica espressione ‘stante l’errore dell’Ufficio’.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre