Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32269 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19744/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 5470/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe emerge quanto segue:
Con sentenza n. 5332/1/18 del 6.11.2018 (depositata il 26.11.2018) la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 1, respingeva i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE avverso avvisi di accertamento emessi a fini IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2011, 2012 e 2013, condannando la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 20 mila.
La società era stata oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza in quanto coinvolta in una ‘truffa carosello’, dal cui esito erano scaturite le riprese fiscali: in particolare alla società veniva contestata la annotazione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, emesse da una pluralità di enti nel contesto di complesse operazioni illecite, per le quali era scaturito anche un procedimento penale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società, deducendo i motivi di seguito indicati .
La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello, osservando quanto segue:
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Invalidità degli avvisi di accertamento per essere gli stessi basati su atti non posti a conoscenza del contribuente, ai sensi dell’art. 42 dpr 600/73. Si tratta di doglianza radicalmente infondata: come dedotto dall’Ufficio nell’atto di costituzione in giudizio, al legale rappresentante della società è stato notificato in data 6.6.2017 il p.v.c. contenente il compendio delle indagini eseguite in sede penale, come espressamente risulta del resto dallo stesso p.v.c. che a pag. 9 esordisce riferendo che “sono riportati gli esiti delle indagini di polizia giudiziaria … presi a base dei rilievi fiscali”. Che si tratti di motivo privo di pregio emerge del resto dal fatto che manca di qualsivoglia riferimento specifico ad atti la cui (supposta) mancata conoscenza avrebbe determinato come effetto un pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa.
Invalidità degli avvisi di accertamento per mancata indicazione, nell’ambito del rapporto di fatturazione, del “reale” fornitore. Si tratta di
doglianza priva di pregio, considerato che questo dato è irrilevante ai fini della contestazione dell’illecito fiscale; può al più rafforzare la prova della interposizione ma è certamente estraneo ai fini della configurazione della fattispecie .
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5. Vizio di travisamento della prova e violazione dell’onere della prova rispetto alla contestazione di avere contabilizzato fatture per operazioni inesistenti. Il tema è sviluppato nel motivo di impugnazione su un piano di merito, attraverso una articolata ricognizione delle modalità con cui sono state realizzate le transazioni commerciali in contestazione. La questione è complessa e intorno ad essa deve procedersi ad una sia pure parziale riforma della sentenza impugnata. Sostiene l’appellante che l’avere documentato: i) il traporto della merce, ii) il pagamento tracciato di ciascuna fornitura, iii) un prezzo in linea con quelli di mercato (soprattutto con quelli applicati rispetto ad analoghe forniture da parte di soggetti pacificamente fuori da ogni sospetto di frode), iv) la rivendita della merce a terzi, siano tutti indici idonei ad escludere la configurazione di un meccanismo di fatturazione per operazioni inesistenti.
Tali argomenti appaiono idonei ad escludere nei rapporti commerciali che fanno capo all’appellante la inesistenza oggettiva del rapporto sottostante e dunque della relativa fatturazione a fini IRES ed IRAP. Non sono tuttavia idonee a superare le obiezioni relative alla inesistenza soggettiva. È emerso infatti che i principali fornitori della RAGIONE_SOCIALE fossero la RAGIONE_SOCIALE (poi fallita), la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, società prive di struttura organizzativa idonea a sorreggere, per volumi ed importi, il tipo di operazioni apparentemente realizzate con RAGIONE_SOCIALE e, a monte, con i propri danti causa. La inesistenza di una sede effettiva e di un numero adeguato di dipendenti appaiono indici significativi del ruolo di mero filtro rappresentato da tali società. A nulla rileva quanto sostenuto dalla difesa appellante circa la prova dei trasporti e il pagamento della merce. Rispetto al profilo dei trasporti va rilevato come la merce circolasse da un deposito ad un altro, e i depositi erano riferibili a terzi (i prodotti non giungevano quindi mai nella materiale disponibilità delle società danti causa di RAGIONE_SOCIALE); come terzi soggetti erano i trasportatori. Non si nega dunque la esistenza della commercializzazione dei prodotti, si nega per contro la idoneità soggettiva del fornitore a presentarsi quale interlocutore commerciale, in assenza di qualsivoglia apparato strutturale adeguato alle operazioni.
6. Mancata prova del dolo specifico di evasione. Sostiene l’appellante che manchi la prova del dolo di evasione e che ciò derivi dalla assenza di qualsivoglia vantaggio competitivo nella commercializzazione dei beni derivanti dagli acquisti in contestazione. L’appellante contesta qualsiasi rilievo probatorio circa la supposta qualifica di amministratore di fatto, in capo a COGNOME NOME (amministratore della RAGIONE_SOCIALE), della RAGIONE_SOCIALE, la società di logistica che muove buona parte della merce della Carmel RAGIONE_SOCIALE. È un dato acquisito la circostanza che il COGNOME in data 8.7.2012 abbia presentato una denuncia ai Carabinieri di Lavagna (GE), dichiarando di avere subito un furto all’interno della propria imbarcazione, che era ivi ormeggiata, ricomprendendo tra gli oggetti sottratti carnet di assegni riferibili a diversi istituti di credito su conti della Nuova Dallò e assegni emessi da clienti della predetta società non ancora portati all’incasso (il documento in questione è stato depositato dalla difesa del contribuente da ultimo nel corso della udienza di trattazione della causa). Secondo l’appellante sarebbe fuorviante la ricostruzione dell’Ufficio, posto che amministratore e socio di riferimento della Nuova Dallò è la compagna di COGNOME, signora COGNOME (punto sub 7 della memoria di replica). Si tratta di obiezione priva di pregio. I rapporti tra COGNOME e COGNOME (come anche l’altra circostanza evidenziata dall’Ufficio, rappresentata dalla circolazione di personale da un’impresa all’altra tra quelle coinvolte, il riferimento specifico al Sig. COGNOME), costituiscono certamente un indice della stretta correlazione tra le società coinvolte e soprattutto tra i loro amministratori. Sintomatico anche il fatto che COGNOME, prima di diventare amministratore di RAGIONE_SOCIALE nel 2010, fosse stato amministratore di RAGIONE_SOCIALE, una delle società i cui rapporti di fatturazione sono ritenuti soggettivamente inesistenti . Appare dunque non corretta l’impostazione dell’appellante laddove esige il “dolo specifico”, non dovendosi qui accertare l’elemento psicologico del reato ma la consapevolezza dell’agente, secondo un diverso criterio di imputazione, ai fini del disconoscimento della detraibilità dell’IVA. E tale prova appare raggiunta, tenendo conto delle complessive modalità delle operazioni, per come emerse e delineate nel superiore punto 5 e tenendo conto anche (ma evidentemente non solo) dei descritti elementi di vicinanza personale tra i soggetti a capo delle società coinvolte nelle operazioni contestate. Quanto riferito esime dalla necessità di uno specifico approfondimento sui motivi di impugnazione legati al ruolo di COGNOME come amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, essendo tale circostanza irrilevante ai fini che qui interessano.
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Propone ricorso per cassazione la contribuente con sette motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con un motivo.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo dell’incidentale, per sovrapponibilità delle censure, possono essere enunciati, riassunti e trattati congiuntamente.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 (art. 360 n. 4 cpc)’.
2.1. La parte di sentenza sottoposta a censura è il punto 5, denunciata di ‘omessa motivazione, nella declinazione della apparente motivazione’. Secondo la contribuente, ‘è di intuitiva evidenza, che il Giudice non abbia distintamente provveduto ad analizzare le peculiarità di ogni tipologia di contestazione, contenuta nei tre distinti avvisi di accertamento, già riportati nella parte in fatto del presente ricorso. Abbiamo avuto modo di riportare, trascrivendo i tre atti impositivi nella parte in fatto del presente ricorso, che, per ogni singolo accertamento, l’Agenzia delle Entrate ha contestato: I) – plurimi, diversificati e complessi schemi di operazioni soggettivamente inesistenti, facenti capo al fornitore RAGIONE_SOCIALE Cuggiono (pp. 3-6 dell’avviso dell’anno 2011; pp. 6-8 dell’avviso dell’anno 2012; pp. 8-9 dell’avviso dell’anno 2013), definita negli accertamenti sempre “società operativa” (p. 4 dell’accertamento anno 2011; pp. 5 e 7 dell’accertamento anno 2012; pp. 7 e 8 dell’accertamento anno 2013) II) – plurimi, diversificati e complessi schemi di operazioni soggettivamente inesistenti, facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE (pp. 5-6 dell’avviso dell’anno 2012; pp. 6-7-8 dell’avviso dell’anno 2013), definita negli accertamenti sempre “società operativa” (p. 4 dell’accertamento anno 2011; pp. 5 e 7 dell’accertamento anno 2012; pp. 7 e 8
dell’accertamento anno 2013). In particolare, nei rapporti con i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE venivano contestate: sia operazioni soggettivamente inesistenti, “triangolari”, avvenute tra i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a loro volta direttamente acquirenti da operatori comunitari (pp. 5-6 avviso dell’anno 2011; pp. 5-8 avviso dell’anno 2012; pp. 7-10 avviso dell’anno 2013); – sia operazioni soggettivamente inesistenti più complesse, in cui l’Agenzia delle Entrate ha addirittura assunto la inesistenza soggettiva dei ‘fornitori dei fornitori”. ‘III) – L’Agenzia delle Entrate ha poi contestato operazioni oggettivamente inesistenti, con riguardo ai rapporti commerciali intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, con i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (pp. 4 dell’avviso dell’anno 2012; pp. 4 e 5 dell’avviso dell’anno 2013). Ognuno di questi ultimi veniva ritenuto soggetto economico inesistente, alla stregua di assunti elementi sintomatici differenziati (pp. 4-6 degli avvisi di accertamento, già riportate nella parte in fatto del presente ricorso). Di tutto questo non vi è traccia di motivazione, limitandosi il Giudice ad affermare acriticamente l’inesistenza soggettiva di tutti i fornitori della RAGIONE_SOCIALE, anche di quelli di cui mai l’Agenzia delle Entrate ne ha affermato la natura, quali la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Occorre in proposito rilevare, difatti, che l’inesistenza di tutti gli operatori economici ‘de quibus’, meramente affermata, se può calzare, solo al livello astratto, con riferimento alla tipologia di contestazioni vantata nei confronti dei rapporti con i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non è assolutamente calzante con la tipologia di contestazioni mosse con riguardo ai rapporti con i fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, definite sempre “società operativa” (p. 4 dell’accertamento anno 2011 ; pp. 5 e 7 dell’accertamento anno 2012; pp. 7 e 8 dell’accertamento anno 2013).
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia: ‘Nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione degli artt. 36, co. 2, n. 4, e 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 112, co. 2, n. 4, c.p.c.’.
3.1. ‘La sentenza della CTR si mostra meritevole di censura nella parte ha annullato l’accertamento delle maggiori IRES ed IRAP relative agli anni d’imposta 2012 e 2013 sul presupposto dell’inesistenza ‘soggettiva’ delle operazioni fatturate ‘.
Entrambi i motivi (il primo dei quali si sottrae all’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso, perché, ben lungi dall’instare per una revisione nel merito della sentenza impugnata, individua con precisione il vizio che l’affligge, articolando censure pertinenti con il paradigma evocato, ed il secondo dei quali, alla luce del tenore letterale del pedissequo sviluppo illustrativo – cfr. in part. p. 12 controric. -denuncia esclusivamente un’omessa motivazione, ‘sub specie’ dell’apparenza, ad esclusione quindi di violazioni rilevanti ai sensi del pur impropriamente rubricato art. 112 cod. proc. civ.) sono fondati, il loro accoglimento comportando l’integrale assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale.
4.1. La motivazione della sentenza impugnata, al punto 5, avvince in un unico e sintetico plesso argomentativo operazioni affatto eterogenee -giacché bensì inesistenti, ma soggettivamente, alcune, ed oggettivamente, altre -contestate alla contribuente negli avvisi di accertamento in riferimento a rapporti con svariate società: queste ultime, pure, a loro volta, predicate, negli avvisi, di caratteristiche parimenti eterogenee, in coerenza con il tipo di inesistenza delle operazioni (nella prospettazione erariale) ritenuta (inesistenza, come detto, soggettiva ed oggettiva, viepiù, relativamente al primo tipo, ‘sub’ differenti livelli: del fornitore diretto ovvero anche del fornitore indiretto, o fornitore del fornitore).
Talché, alla stregua di un primo profilo di valutazione (che si sviluppa soprattutto attorno al primo motivo del ricorso principale, ma lambisce anche l’unico dell’incidentale), emerge evidente la pretermissione della complessità, anzitutto fattuale, delle eterogenee contestazioni -in funzione di una corrispondente complessità, ad un tempo fattuale e giuridica, delle difese dalle parti (con precipuo riguardo alla contribuente) spiegate nel processo in rapporto a ciascuna (ciò di cui dà atto lo stesso punto 5 delle motivazioni) -in conseguenza della scelta della CTR di procedere ad un’unica e sintetica trattazione sotto l’indistinto cappello della ritenuta inesistenza soggettiva di tutti i fornitori, senza oltretutto alcuna esplicitazione degli specifici elementi di giudizio pertinenti a ciascuno, compresi quelli (RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE) invece negli avvisi considerati effettivi ed operativi.
Un tanto esprime una motivazione, per quanto graficamente esistente, contenutisticamente perplessa, contraddittoria ed in definitiva ineffettiva e meramente apparente.
Invero, tale è il disallineamento della motivazione dalla realtà degli addebiti cristallizzati negli avvisi e vertiti nel processo, da non potersi affatto cogliere un momento di sintesi (che la sentenza impugnata sembrerebbe, al contrario, aver avuto di mira), atto, contemporaneamente, da una parte, a soddisfare la disamina di tutte le questioni relative a tutti tali addebiti in rapporto a tutti i fornitori, pur affatto eterogenei, e, dall’altra, ad esprimere un nucleo giustificativo non incerto, obiettivamente intelligibile e strutturalmente idoneo ad integrare la soglia del minimo costituzionale ( Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Ulteriormente, così guadagnandosi un secondo profilo di valutazione, che si sviluppa soprattutto attorno all’unico motivo del ricorso incidentale, l’accomunamento concettuale di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti (del tutto erronea
sul piano logico, prima ancora che strettamente argomentativo) è foriera nella sentenza impugnata di un’altra ed autonoma contraddizione: quella consistente nell’avere la CTR nonostante il proclamato accertamento in fatto che le ‘società fornitrici’ della contribuente erano (tutte) ‘prive di struttura organizzativa’ ed effettiva operatività -annullato le riprese relative alle imposte dirette per gli anni 2012 e 2013 in riferimento alle operazioni, contestate come oggettivamente inesistenti, mettenti capo a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sul mero rilievo -non supportato da alcun richiamo ad evidenze probatorie e perciò di per se stesso finanche graficamente ingiustificato -che trasporto, pagamento e successiva rivendita delle merci ‘appaiono idonei ad escludere nei rapporti commerciali che fanno capo all’appellante la inesistenza oggettiva del rapporto sottostante’; ciò salvo ‘in fine’, di per sé incoerentemente, evocare una dimensione solo soggettiva dell’inesistenza (‘in parte qua’ non contestata dall’Ufficio negli avvisi, impernati, come detto, sull’oggettiva inesistenza delle operazioni con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), alla stregua della mera negazione dell”idoneità soggettiva del fornitore a presentarsi quale interlocutore commerciale’.
4.2. L’accoglimento dei motivi in disamina determina, come preannunciato, l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale, siccome volti a denunciare:
-il secondo, vizio di ultrapetizione, con riferimento alle operazioni intercorse con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
il terzo, vizio di ultrapetizione, con riferimento alle operazioni intercorse con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-il quarto, violazione delle regole sulla detrazione dell’IVA e sulla prova presuntiva, con riferimento all’inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-il quinto, violazione delle regole sulla detrazione dell’IVA e sulla prova presuntiva, con riferimento all’esistenza oggettiva delle
operazioni, all’insussistenza di vantaggi economici per la contribuente ed all’utilizzo di operatori di logistica e trasporto da parte dei suoi fornitori;
-il sesto, violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, con riferimento ad elementi obiettivi e specifici di conoscenza o conoscibilità della frode tratti, dalla sentenza impugnata, da ‘elementi di vicinanza personale’;
-il settimo, violazione delle regole sulla detrazione dell’IVA e sulla prova presuntiva, con riferimento al medesimo tema.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo dell’incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, ed accoglie il ricorso incidentale.
Cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 24 ottobre 2024.