Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1478/2016 depositata il 14 giugno 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia accertava in capo al contribuente maggior reddito relativamente all’anno d’imposta 2005, soprattutto per anomalie riscontrate nell’annotazione delle spese del personale dell’impresa individuale e per l’incompatibilità della situazione reddituale dichiarata con gli incrementi patrimoniali rilevati. La CTP accoglieva il ricorso mentre la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la prima sentenza e confermava la ripresa a
MOTIV APPARENTE
tassazione, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su cinque motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione è apparente quando dalla stessa non è possibile ricostruire l’ iter logico in base al quale il giudice è giunto alla sua decisione.
Nella specie la pronuncia in esame è in gran parte dedicata ad una, peraltro parziale, ricostruzione dei fatti processuali, mentre dedica alla motivazione una parte scarna e poco comprensibile.
In particolare, in ordine ai presupposti per giungere alla ricostruzione del reddito in via induttiva, la stessa si limita ad osservare la sussistenza di un errore circa l’indicazione del costo del personale rilevato nella dichiarazione dei redditi e nel registro degli acquisti, ma in che sia consistito tale errore, e nel motivo per cui le giustificazioni del contribuente, dallo stesso dedotte, siano vinte da altre ragioni od elementi, che non vengono neppur tratteggiati, rimane del tutto omesso. E ciò a fronte di una pronuncia di primo grado che invece riteneva la fondatezza delle difese del contribuente.
Il semplice accenno in sentenza ad una ‘ammissione’ dell’errore da parte del contribuente non è davvero decisivo, visto che non viene spiegata l’eventuale irrilevanza dello stesso, in effetti dedotta dal contribuente come si ricava dalle relative difese riportate nel ricorso.
Altrettanto e ancor più vale con riferimento all’altro elemento che ha portato l’ufficio a giungere all’accertamento induttivo, cioè l’incompatibilità fra il reddito dichiarato e gli investimenti patrimoniali. A tal proposito la CTR si limita ad affermare siffatta
incoerenza, non dandosi carico di alcuna, neppur larvata, motivazione.
Senza dunque indicare sulla base di quali elementi ritenga fondati i presupposti per l’accertamento induttivo, la CTR giunge poi alla conclusione (in astratto) circa la sussistenza dell’onere della prova, in ordine alla sussistenza di un reddito diverso e minore, in capo al contribuente, ma non affronta minimamente (in concreto) l’esame degli elementi portati da quest’ultimo in adempimento dell’onere probatorio appena affermato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi secondo, terzo e quarto.
Con riferimento al quinto motivo, a mezzo dello stesso si denuncia violazione del principio del contraddittorio ed in particolare degli artt. 12, l. n. 212/2000 e 6 CEDU.
3.1. Il motivo è infondato.
In via generale non sussiste, in base ad un costante orientamento di questa Corte che non si ha ragione di rivedere, un obbligo di contraddittorio preventivo, se non in caso di tributi armonizzati, e in ciò dunque la pronuncia di secondo grado dev’essere confermata.
Ora nel caso di tributo armonizzato il contraddittorio preventivo va garantito anche in ipotesi di accertamenti su base documentale (c.d. ‘a tavolino’), salva la c.d. ‘prova di resistenza’.
Nella specie è stata effettuata anche una ripresa i.v.a., tributo armonizzato, ma la CTR ha accertato in fatto che il contraddittorio venne pur in concreto instaurato (‘ferma la mancata partecipazione del contribuente o del suo rappresentante a tutte le fasi del contraddittorio instaurato a seguito di apposito invito’), per cui sul punto non v’è alcuno spazio per la revisione dello stesso in sede di legittimità.
La sentenza impugnata dev’essere dunque cassata con riferimento all’accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice
d’appello affinché provveda al corretto esame dei presupposti per il ricorso all’accertamento induttivo alla luce delle difese delle parti, per poi eventualmente passare all’esame degli ulteriori profili rilevanti nella fattispecie.
Lo stesso provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte, accolto il primo motivo, respinto il quinto ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024