Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22979/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dal l’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con l ‘Avv. NOME COGNOME
-controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, n. 152/2017, depositata in data 9 marzo 2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate -Direzione Provinciale di Campobasso, emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO per maggiori ricavi Ires, Irap, Iva e Addizionali relativamente agli anni di imposta 2004 e 2005.
IRES – IVA – IRAP ACCERTAMENTO
Avverso gli avvisi di accertamento, la società proponeva autonomi ricorsi dinanzi alla CTP di Campobasso che, con sentenza n. 273/2011, li riuniva e li accoglieva parzialmente, ordinando all’Ufficio la rideterminazione della pretesa tributaria, in considerazione della legislazione di favore prevista per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, dei costi sostenuti per l’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente e dei versamenti possibilmente corrisposti.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla CTR del Molise, la quale con sentenza n. 152/2017, depositata in data 9 marzo 2017, rigettava l’appello erariale.
Avverso la predetta sentenza, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Per la società contribuente resiste con controricorso NOME COGNOME nella affermata qualità di ex rappresentate legale ed ora socia della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la «V iolazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ» , per apoditticità e apparenza della motivazione.
Con il secondo motivo denuncia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 4 bis e 4 ter, d.l. 29 novembre 2008, conv. dalla legge 28 gennaio 2009, art. 3, commi 2 e 2 bis, d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, art. 2, comma 1, d.l. 8 aprile 2008, n. 61, conv. dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, nonché del disposto dei d.m. del 14 novembre 2002 e del 15 novembre 2002 in tema di sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, in r elazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ». Osserva l’Agenzia delle entrate che la CTR si è limitata ad affermare che non sarebbero state violate le norme «in tema di
sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari in dipendenza degli eventi tellurici del 2002», in palese violazione della normativa di riferimento che, invece, subordina la spettanza del beneficio fiscale a presupposti oggettivi e soggettivi non sussistenti nel caso di specie.
Con il terzo motivo l’Ufficio lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R e dell’art. 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ».
Osserva l’Amministrazione che la società non ha fornito alcuna prova in relazione ai costi sostenuti, per cui la sentenza della CTR che, aderendo pedissequamente alla tesi esposta al riguardo dai primi giudici, rimette sostanzialmente all’Amministrazione il compito di determinare i costi deducibili dai ricavi accertati, sulla base di quanto previsto dagli studi di settore e di confronti con analoghe spese del circondario, è palesemente illegittima, oltre che, apodittica e immotivata.
Con il quarto motivo l’Ufficio lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ».
Osserva l’Amministrazione che la CTR ha del tutto omesso di esaminare la preliminare eccezione, formulata nell’atto di appello, di inammissibilità del ricorso proposto per l’anno 2004 per violazione degli art. 12 e 18, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e per genericità dei motivi di impugnazio ne in violazione dell’art. 18, d.lgs. n. 546/1992.
Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza dell’ eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente , per non avere l’Ufficio indicato nella vocatio in ius del ricorso la persona fisica che riveste la legale rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE e ciò in violazione dell’art. 366, n. 1 c.p.c., che prevede la ‘indicazione delle parti’.
Giova a tale riguardo ricordare che questa Corte, trattando del requisito di cui all’art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c., ove la previsione, anche in considerazione della diversa natura dell’atto introduttivo rispetto all’atto di impugnazione, è ben più dettagliata ed esigente, ha affermato che non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo dell’ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante “pro tempore” dell’ente e che, in ogni caso, la citazione deve ritenersi valida, se dalla non precisa indicazione dell’organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull’identificazione dell’ente convenuto. (v. Cass. Sez. 3, 07/07/2023, n. 19327).
Nel caso di specie la parte intimata risulta correttamente identificata nella società RAGIONE_SOCIALE che era già parte nei gradi di merito, ed il ricorso risulta notificato alla società presso il difensore domiciliatario.
6. Per quanto attiene, poi, alla ulteriore eccezione sollevata dalla società contribuente, avente ad oggetto la ‘ nullità del processo ‘ per ‘difetto di legittimazione’ della socia COGNOME a ricevere la notificazione dell’originario avviso di accertamento, la stessa si risolve nella denuncia di un vizio dell’atto impositivo che non può essere oggetto di rilievo officioso in questa sede di legittimità, né è stata fatta oggetto di ricorso incidentale da parte della contribuente. E, comunque, l’eventuale nullità della notificazione dell’avviso di accertamento risulterebbe sanata dalla sua tempestiva impugnazione da parte della società.
7. Il primo motivo di ricorso, in quanto diretto a censurare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, si sottrae, inoltre, alle molteplici e affastellate censure di inammissibilità sollevate
dalla controricorrente (per violazione dell’art. 360 -bis c.p.c. e per deduzione di questioni meritali).
7.1. Il motivo è inoltre fondato, con efficacia assorbente rispetto ai restanti motivi.
7.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 dell’08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra
sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).
Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017). 7.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata corrisponde paradigmaticamente alle patologie motivazionali categorizzate nei citati arresti giurisprudenziali, essendosi limitata ad operare un mero rinvio alle conclusioni cui era giunta la Commissione di primo grado, richiamando peraltro a sostegno del proprio dictum un parere della Corte dei Conti del Molise n. 29 del 2010, del quale non ha neppure riportato il contenuto.
7.4. La motivazione che sorregge l’impugnata decisione è, quindi, meramente ‘apparente’ , in quanto non rende percepibili le ragioni della decisione e perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non
potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025