Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19573 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 24666/2022, proposto da:
COGNOMERAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale indica il proprio indirizzo di poste elettronica certificata
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2517/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale inerente all’anno d’imposta 20 12, l’amministrazione finanziaria notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento che ne riprendeva a tassazione il reddito a fini Irap, Irpef e Iva, sul rilievo di ricavi non fatturati e costi non deducibili, oltre all’irrogazione di sanzioni.
Un identico avviso fu notificato ai soci NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME in proporzione alle rispettive quote, ex art. 5 TUIR.
La società e i soci NOME e NOME COGNOME impugnarono l’avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Napoli, la quale, riuniti i ricorsi, li respinse; il restante socio propose impugnazione innanzi alla C.T.P. di Salerno, che dichiarò la continenza della lite con quelle promosse a Napoli, assegnando al contribuente un termine per la riassunzione del giudizio.
NOME e NOME COGNOME impugnarono la sentenza eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della stessa per violazione del contraddittorio, in quanto il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione del socio restante.
L’appello fu accolto dalla C.T.R., che dichiarò nulla la sentenza di primo grado, rinviando le parti innanzi alla C.T.P. di Napoli; in seguito, riuniti i ricorsi proposti, i giudici di prime cure li accolsero parzialmente, con il riconoscimento di maggiori costi a fronte dei maggiori ricavi accertati.
Detta pronunzia fu oggetto di appello principale dell’Amministrazione e di appello incidentale dei contribuenti.
La sentenza indicata in epigrafe respinse entrambi i gravami, osservando, quanto a quello incidentale, che «l’accertamento svolto secondo canoni legali in perfetta aderenza alle evidenze raccolte nel corso dell’accertamento ».
La pronunzia in questione è stata impugnata dai contribuenti con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Amministrazione ha depositato controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Considerato che:
L’unico mezzo di ricorso è rubricato « nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione tanto agli artt. 112 c.p.c. e 1, d.lgs. n. 546/1992, quanto agli artt. 36 e 1, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 cost)».
I contribuenti richiamano il contenuto dei motivi di appello con i quali avevano chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche sui diversi segmenti della pretesa creditoria erariale che erano stati condivisi dalla C.T.P. di Napoli.
Osservano, quindi, che su tali motivi la C.T.R. ha completamente omesso di pronunziarsi; e che, in ogni caso, la decisione resa sul complessivo gravame incidentale non risulta supportata da alcuna motivazione.
Il motivo è fondato.
2.1. Premesso che, contrariamente a quanto eccepito dall’Amministrazione, la censura è ammissibile, in quanto non consiste affatto in una richiesta di riesame delle valutazioni in fatto operate dai giudici di merito, ma si sostanzia nel rilievo, alternativ o, di un’omessa pronuncia o del difetto assoluto di motivazione, gli argomenti dei ricorrenti meritano piena condivisione sotto quest’ultimo profilo.
La sentenza impugnata, infatti, contiene una statuizione ‘omnicomprensiva’ sull’appello incidentale, il che esclude che possa parlarsi di omessa pronunzia.
Allo stesso tempo, però, tale decisione è radicalmente priva di motivazione.
2.2. È noto, al riguardo, che l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.3. Nel caso di specie, a fronte di motivi variamente articolati, che denunziavano l’illegittimità della pretesa erariale o l’invalidità dell’atto impositivo sotto diversi profili, fra loro anche assai diversi (rispetto del cd. contraddittorio endoprocedimentale; valore probatorio della documentazione extracontabile; invalidità o irregolarità dell’atto impositivo; omesso riscontro dei termini di valutazione del maggior reddito in rettifica; difetto di motivazione del recupero Iva), la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che «l’accertamento svolto secondo canoni legali in perfetta aderenza alle evidenze raccolte nel corso dell’accertamento»; il che, all’evidenza, non consente di ritenere sussistente una motivazione collocabile sopra la soglia del «minimo costituzionale», significativo della possibilità di riconoscere la giustificazione del decisum senza doverlo integrare con ipotesi o congetture (in questo senso, da ultimo, Cass. n. 16141/2025).
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, decida uniformandosi al principio indicato.
Lo stesso giudice provvederà a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema