Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27512/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della Campania n. 486/2020 depositata il 15/01/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza della C.T.R. della Campania di reiezione dell’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, con cui è stato rigettato il ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica del classamento dell’immobile di proprietà dei contribuenti nella categoria A1, a seguito di procedura DOCFA.
La C.T.R. -ricordato che l’immobile, ancor prima dell’introduzione dell’impianto meccanografico , era classificato nella categoria A2, classe 4; che, a seguito di rettifica di Ufficio, era stata assegnata la cat. A1, classe 2 e che i ricorrenti con procedura DOCFA del 22 novembre 2016 avevano indicato la cat. A2, classe 4ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio ha ripristinato la cat. A1, classe 2. In particolare, la C.T.R. ha rilevato che stante la genericità della DOCFA, in quanto motivata esclusivamente con la diversa distribuzione degli spazi interni, fosse da escludere la carenza di motivazione dell’avviso impugnato. Inoltre, ha ritenuto prive di rilievo le deduzioni sulle caratteristiche estrinseche del bene, ed infondate quelle relative alle caratteristiche intrinseche, posto che la diversa distribuzione degli spazi non può verosimilmente comportare un peggioramento delle condizioni e della redditività del cespite, collocato peraltro in un fabbricato in cui molte unità sono classificate nella cat. A1. Con riferimento al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2 l. 241 del 1990, sottolineando che la
variazione dell’Ufficio è stata disposta il 29 agosto 2017, cioè entro il termine annuale dalla proposizione della DOCFA (22 novembre 2016), dovendo collocarsi successivamente solo la notifica dell’avviso di accertamento (23 febbraio 2018).
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME formulano sette motivi di impugnazione, articolati in più doglianze ed illustrati altresì con memoria.
Con il primo motivo deducono, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212 del 2000 e dell’art. 24 della Costituzione, nonché, ex art 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in quanto viziata da motivazione apparente. Assumono che la C.T.R., ritenendo lacunosa la DOCFA (asseritamente presentata solo per la ridistribuzione degli spazi interni, e comunque mai ritenuta generica dall’Ufficio ) e pertanto, di per sé motivato l’avviso di accertamento, in realtà ne integra la motivazione attraverso un inammissibile intervento supplettivo. Invero, se l’Agenzia delle Entrate avesse ritenuto inadeguata la variazione della categoria per la sola ridistribuzione dei locali, avrebbe dovuto affermarlo, in modo da consentire di esercitare adeguatamente la difesa. Invece, la C.T.R., sostituendosi all’Ufficio e ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, giustifica la variazione, attribuendo all’avviso di accertamento una motivazione a posteriori. D’altro canto, diversamente da quanto affermato dalla sentenza, i ricorrenti avevano giustificato la DOCFA, non solo per la diversa suddivisione degli spazi, ma rilevando, da un canto, la presenza di diverse unità immobiliari, appartenenti allo stesso edificio, con le stesse caratteristiche costruttive, classificate in cat. A2,
dall’altro, che la mancanza di videocitofono, di ascensore ad uso esclusivo, ascensore di servizio e montacarichi, così come la presenza di pavimenti non di pregio (ceramica e cotto) e di porte in legno tamburato suggerivano l’inquadramento in cat. A2. Sicché non può dirsi che la DOCFA fosse genericamente motivata. Osservano che la sentenza incomprensibilmente afferma che le ragioni della variazione pretesa non possano essere integrate in giudizio, posto che nessuna deduzione è stata introdotta dai ricorrenti solo in siffatta sede. Si tratta di doglianze dedotte altresì nel sesto motivo di ricorso, pur esso incentrato sull’asserita carenza motivazionale dell’avviso ex art. 7 l. 212/00.
3. Con il secondo motivo deducono, ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ovvero irriducibilmente contraddittoria, nonché, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 l. 212 del 2000 e, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di contraddittorio fra le parti. Rilevano di avere sottolineato anche con l’atto di appello -l’incongruenza della riclassificazione nella cat. A1, in quanto basata dall’Ufficio sul metodo comparativo, ancorché fossero state poste in comparazione unità immobiliari site in strade diverse dalla INDIRIZZO, ove si trova l’immobile di loro proprietà, senza tenere invece in considerazione che nell’edificio in cui è sito l’appartamento vi sono ben otto unità immobiliari classificate in cat. A2. A fronte di ciò, la C.T.R., dopo avere ritenuto lacunosa la DOCFA e giudicato prive di rilievo le deduzioni in ordine alle caratteristiche estrinseche del bene, in quanto non modificate in peius nel corso del tempo, ha giudicato generiche quelle intrinseche, per essere la pretesa classificazione in A2 fondata solo sulla diversa distribuzione degli spazi. Non è, quindi, comprensibile se la C.T.R. abbia ritenuto
adeguatamente motivato l’avviso di accertamento in forza di una DOCFA lacunosa, perché formulata solo in forza della redistribuzione degli spazi interni, oppure se abbia ritenuto fondata la riclassificazione dell’Ufficio per la genericità delle deduzioni sulle caratteristiche intrinseche formulate con la DOCFA -ed indi in giudizio- che peraltro, non esamina. La motivazione, inoltre, oltre che incomprensibile, è apparente, risultando disancorata dalle risultanze di causa, posto che i ricorrenti, lungi dal limitarsi alla giustificazione dell’attribuzione della cat. A2 per la redistribuzione degli spazi, avevano dedotto lo stato di consistenza dell’immobile, la sua ubicazione ed esposizione, nonché la presenza nello stesso edificio di altre unità cui era assegnata la cat. A2, contestando in giudizio la comparazione effettuata dall’Ufficio con unità immobiliari site in strade diverse. Rilevano oltretutto che nel confermare l’attribuzione della cat. A1, come disposta dall’Ufficio, la C.T.R. si è avvalsa della documentazione comparativa da esso prodotta solo in giudizio, nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte neghi la legittimità che all’originaria inidoneità motivazionale dell’atto di accertamento l’amministrazione possa ovviare integradone il contenuto in giudizio, come accaduto nel caso di specie. Ciò comporta la violazione dell’art. 7 l. 212 del 2000. Sottolineano che la C.T.R. ha, infine, omesso di prendere in considerazione due fatti storici, documentati dai ricorrenti ed oggetto di discussione processuale e decisivi per il giudizio. Si tratta, da un lato, dell’esistenza nello stesso edificio di otto appartamenti classificati nella cat. A2, dall’altro, dell’esposizione dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti, che insiste nella sua maggior estensione sul retro dell’edificio -e non sulla piazza di Piedigrotta- affacciandosi su tetti e lastrici solari altrui e dello stato di consistenza, rifinitura e manutenzione del medesimo (richiama gli allegati prodotti). Tutte circostanze, benché
dedotte e provate dai contribuenti, ignorate dal giudice di merito, che ne ha del tutto omesso l’apprezzamento.
La prima doglianza -riguardata in una con la sesta – è infondata.
Diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, infatti, la sentenza si muove nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ‘In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso’ (da ultimo: Cass. Sez. 5, 19 novembre 2024, n. 29754; in precedenza Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127).
Ed invero, l’avere ritenuto ‘lacunosa’ la proposta di classamento dei contribuenti, avanzata in sede di procedura DOCFA, e di conseguenza adeguatamente motivato l’avviso di
accertamento impugnato, altro non significa, se non che gli elementi su cui la DOCFA si fondava fossero proprio quegli stessi elementi presi in considerazione dell’Ufficio con l’avviso di accertamento, sicché l’obbligo motivazionale è di per sé soddisfatto dall’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Peraltro, dallo stesso ricorso per cassazione si trae che l’avviso di accertamento -integralmente riportatoridetermina la rendita facendo riferimento non solo ai dati catastali, ma operando una ricostruzione comparativa con altri immobili della stessa zona in cui ricade l’immobile oggetto di DOCFA, ritenuti simili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche. Ne consegue, da un lato, che la C.T.R., richiamando proprio la comparazione effettuata dall’Ufficio , non integra affatto la motivazione dell’atto, ma si limita a constatarne il contenuto, ritenendola anche sotto questo profilo esaustiva, dall’altro che, al di là della valutazione sulla correttezza del riclassamento, l’avviso di accertamento era ab origine adeguatamente motivato.
Il secondo motivo deve invece ritenersi parzialmente fondato, nella parte in cui denuncia l’apparenza della motivazione, o comunque la sua irriducibile contraddittorietà.
Va ricordato che secondo le Sezioni Unite è apparente la motivazione graficamente presente quando essa sia caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). E, dunque, per assolvere l’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto alle decisioni giurisdizionali -come specificato dall’art. 132, comma 2, n. 4) e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario)- il giudice è tenuto a precisare le ragioni e l’iter
logico seguito per pervenire alla decisione assunta, chiarendo su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, rendendo così percepibile il fondamento della decisione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (in questo senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, in motivazione, negli stessi termini ex multis : Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022).
La motivazione della sentenza impugnata, invero, non supera il vaglio del ‘minimo costituzionale richiesto’ per consentire il controllo della sua comprensibilità, in relazione al quadro deduttivo e probatorio offerto dalle parti in giudizio (v. ancora Cass. SU n. 8053/14).
Se le considerazioni formulate dai giudici di seconda cura in relazione alle specifiche caratteristiche estrinseche di ubicazione e contesto appaiono coerenti (non mutamento in peius, rispetto al precedente classamento) e non sono comunque efficacemente contestate, al contrario, con riferimento alle caratteristiche intrinseche che dell’immobile -su cui particolarmente ampio era il motivo di appello (riprodotto con il ricorso per cassazione)- la sentenza sostanzialmente tace, senza neppure prendere considerazione né la loro fondatezza, né la loro valenza a fini classificatori, semplicemente affermando che esse sono ‘generiche’, ancorché, invece, siano precisamente dedotte negli atti difensivi. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione gravata che lo esclude, al contribuente non può essere impedita la dimostrazione in giudizio delle ragioni sottese alla sua domanda. Invero, se -avuto riguardo al fatto che l’avviso di accertamento può limitarsi alla indicazione dei criteri seguitiè consentito all’Ufficio integrare in giudizio la prova della congruità della valutazione e del rispetto dei criteri
legali, ciò attenendo alla fondatezza nel merito delle valutazioni catastali compiute dall’Ufficio, del pari deve essere consentito al contribuente di dimostrare in giudizio ‘l’infondatezza della pretesa di una maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile’ (Cass. Sez. 5, 13/06/2024, n. 16569). Né, la C.T.R. affronta, benché sollecitata, la questione della compresenza nel medesimo edificio di unità immobiliari inquadrate nella cat. A2 e della compatibilità della diversa classificazione con quella attribuita dall’Ufficio, sulla base della comparazione con altre unità immobiliari, benché una simile circostanza, a fronte della specifica contestazione, debba trovare giustificazione. E ciò tanto più tenuto conto del fatto che il classamento va riferito ad ogni singola unità immobiliare e non al fabbricato nel suo insieme (Cass. Sez. 5, n. 22900 del 18/08/2021), il che impone la valutazione delle sue caratteristiche intrinseche.
La motivazione si appalesa, dunque, apparente, posto che giunge alla conclusione della correttezza dell’attribuzione della categoria catastale da parte dell’Ufficio, senza confrontarsi con le deduzioni e con le allegazioni dei contribuenti, etichettate come ‘generiche’, a dispetto della loro specificità.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. Assorbite le residue censure di cui ai motivi terzo, quarto, quinto e settimo (anch’essi relativi agli elementi forniti dai contribuenti in punto motivazione avviso, ed ai caratteri dell’UIU in esame);
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025