Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8703/2022 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4215/2021 depositata il 22/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era oggetto di segnalazioni dell’Ufficio controlli dell’Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato, circa i movimenti della tabaccheria e ricevitoria del lotto da essa contribuente condotta in agro di Bracciano.
Ne seguiva avviso di accertamento con ripresa a tassazione sul maggior aggio percepito, cui la parte privata proponeva procedura di accertamento con adesione che non sfociava in accordo. Donde l’atto impositivo era impugnato avanti il giudice di prossimità, avanti il quale la parte privata esibiva scrittura dichiarata provenire dai Monopoli di Stato a sostegno della regolarità contabile della propria posizione. L’Ufficio contestava la provenienza del documento e ne protestava l’inammissibilità, non essendo stato offerto in sede di richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
Sulla scorta anche di tale documento il giudice di prossimità accoglieva il ricorso di parte privata, ma la sentenza era integralmente riformata sull’appello erariale, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sei mezzi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti sei motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta nullità della sentenza di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.. Si denunzia la nullità della sentenza impugnata per ciò che il giudice di secondo grado, in violazione e/o falsa applicazione della norma fondamentale di cui all’art. 2909 c.c., ha omesso di rilevare la circostanza che si era formato giudicato interno sull’assorbente
statuizione di primo grado relativa al riconoscimento del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello erariale perché privo di qualsivoglia censura avverso tale assorbente statuizione siccome risolventesi nella mera difesa della fondatezza della pretesa avanzata per il tramite dell’avviso stesso.
1.2. Con il secondo motivo si protesta ancora nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.. Si denunzia la nullità della sentenza di secondo grado nella parte in cui, in violazione delle norme di diritto meglio enunciate in rubrica, la CTR ha ritenuto congrua e conforme ai parametri di legge la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 2697 c.c., 6, co. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 18, co. 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.. Si denunzia la nullità della sentenza di secondo grado nella parte in cui, in violazione delle norme di diritto di cui in rubrica, ha erroneamente ritenuto, per un verso, che, nel caso di accertamento fiscale, l’onere di provare l’insussistenza degli elementi costitutivi la pretesa tributaria ricada, in prima istanza, in capo al contribuente e non, invece, sull’Amministrazione finanziaria (quest’ultima nella qualità di attore in senso sostanziale) e, per altro verso, che fosse obbligo del contribuente produrre in giudizio documenti già in possesso dell’Ufficio.
1.4. Con il quarto motivo si afferma nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.. Nella sostanza si lamenta la nullità della sentenza di secondo grado, per ciò che il giudice del gravame ha omesso di valutare la prova documentale che la
contribuente aveva prodotto in giudizio al fine di dimostrare l’infondatezza nel merito della ripresa a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati operata dall’Ufficio avversario per il tramite dell’atto di accertamento controverso.
1.5. Con il quinto motivo si censura nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. e, in specie, per motivazione meramente apparente o inesistente. Nello specifico, si denunzia la totale apparenza ( rectius inesistenza) della motivazione della sentenza nella parte in cui ha omesso di indicare le ragioni per le quali la « dichiarazione liberatoria » prodotta dalla contribuente non fosse adeguata a dimostrare la mancata percezione in parte qua dei maggiori ricavi contestati dall’Ufficio con l’atto di accertamento.
1.6. Con il sesto ed ultimo motivo, si profila nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.. Ancora si denunzia la totale assenza di motivazione con la quale la CTR ha implicitamente (e apoditticamente) rigettato la specifica domanda di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo per violazione dell’art. 42, co. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In via preliminare di rito, va evidenziato che nessun giudicato interno può essersi formato in ordine a profili di illegittimità dell’atto impositivo, stante l’integrale impugnazione della sentenza di primo grado, proposta dal patrono erariale, che si concreta in una critica su ogni aspetto della pronuncia. Ed infatti, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica
imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l’Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motivi avversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione delle affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore di scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie, allorché le questioni dedotte in via principale siano state rigettate (Cass. V, n. 7789/2006). Ne consegue il rigetto del primo motivo.
Fondato ed assorbente è, poi, il quinto motivo, laddove si censura motivazione parvente della pronuncia impugnata.
3.1. Ed infatti, la motivazione della sentenza in scrutinio si riduce in sei righe, al netto della ricostruzione del giudizio di primo grado e della pronuncia sulle spese. Vi si legge che la contribuente ha prodotto giustificazione dei Monopoli, ma non per le voci del Lotto (Sisal), quindi si conclude che l’intera ripresa a tassazione è fondata e viene confermata. Se la giustificazione per gli aggi dei Monopoli di Stato fosse ritenuta valida, allora si sarebbe dovuto procedere ad una rimodulazione del dovuto, limitando la pretesa tributaria alla ripresa dei soli aggi del Lotto, mentre è stato tutto confermato, anche l’aggio sui generi di Monopolio. Nulla poi viene detto sul perché tale giustificazione sia da ritenersi valida, e la documentazione ammissibile nel giudizio, confrontandosi con l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
3.2. Al proposito, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
4. Il motivo è quindi fondato ed assorbente, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si adegui ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20/05/2025.