Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12155/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rapp.te p.t. della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’ avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati;
-controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 470/2019, depositata il 24 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Salerno Ufficio controlli , all’esito della verifica sulla posizione fiscale della società RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della società l’avviso di accertamento n. TF9030700370/2015 relativo all’anno di imposta 2011. Emetteva, inoltre, nei confronti dei soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli avvisi di accertamento nn. TF9010703700/2016 e TF901073695/2016.
In particolare l’Ufficio accertava che la società, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali in Eboli (SA), aveva emesso fatture carenti degli elementi essenziali di cui all’art. 21 , comma 2, d .P.R. 633/1972, omesso di applicare l’I VA su fatture relative a canoni di locazione e cessioni di fabbricati, ripreso a tassazione costi non di competenza ovvero non sufficientemente documentati o non inerenti. All’esito dei successivi controlli delle movimentazioni bancarie estese anche ai familiari dei soci, venivano altresì contestati prelevamenti e versamenti non giustificati ritenuti relativi a operazioni imponibili attive.
La società e i soci impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, con sentenza n. 4946, depositata in data 8 novembre 2017, accoglieva parzialmente il ricorso proposto e, conseguentemente, confermava gli atti impugnati con l’eccezione delle somme riferite a determinati prelevamenti non giustificati, il cui importo veniva ridotto del 20% di quanto accertato.
-Avverso tale pronuncia la società e i soci proponevano atto di appello.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con contestuale appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 470/2018, depositata il 24 gennaio 2019, rigettava entrambi gli appelli e confermava la sentenza di primo grado.
-L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società e i soci resistono con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata depositata in data 24 gennaio 2019.
In virtù dell’art. 6, comma 11, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria , convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, per le controversie suscettibili di definizione agevolata, nel cui ambito ricade la presente controversia, sono stati sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.
I nove mesi della sospensione vanno sommati al termine dei sei mesi per l’impugnazione (24 luglio 2019).
Inoltre, prima del decorso degli ulteriori nove mesi (24 aprile 2020), è intervenuto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.
L’a rt. 83, comma 2, ( Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare ) del decretolegge n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Il successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020.
La notifica del ricorso, avvenuta il 29 aprile 2020, risulta pertanto tempestiva.
-Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 18, 21, 24 e 57 d .lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per esser la Commissione tributaria regionale incorsa nel medesimo vizio cui è incorsa la Commissione tributaria provinciale laddove ha riconosciuto induttivamente costi, pari all’80% dei prelevamenti risultati non giustificati, in difetto di richiesta da parte dei contribuenti di questione non rilevabile d’ufficio.
Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per essersi la Commissione tributaria regionale limitata a ritenere la decisione della Commissione tributaria provinciale non affetta da vizio di ultra petizione in merito all’abbattimento forfetario dei prelevamenti non giustificati, senza indicare le ragioni poste a fondamento della propria decisione (violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e
274 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
2.1. -La censura è fondata riguardo al vizio di motivazione di cui al secondo motivo di ricorso.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 27551).
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. I, 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., Sez. VI-1, 1 marzo 2022, n. 6758; Cass., Sez. VI-5, 23 maggio 2019, n. 13977).
Nel caso di specie, la questione del riconoscimento dei costi in caso di accertamento analitico-induttivo basato su indagini bancarie, pari all’80%, in mancanza di richiesta e di prova della parte
contribuente, risulta ‘ graficamente ‘ presente, ma la motivazione non rispetta il ‘ minimo costituzionale ‘ .
La Commissione tributaria regionale è infatti incorsa nel vizio denunciato di nullità della motivazione, non avendo fornito alcuna motivazione effettiva sul riconoscimento induttivo dei costi, sotto il profilo denunciato dell ‘ ultra petizione, per mancanza di richiesta e di prova della parte contribuente.
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo (con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1972, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale allo stesso tempo riconosciuto che i contribuenti non hanno fornito la prova contraria richiesta per superare la presunzione legale vigente ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 in materia di indagini finanziarie e, ciononostante, riconosciuto f orfettariamente costi connessi ai maggiori ricavi, accertati all’esito delle indagini finanziarie, per un ammontare pari all’80% dei prelevamenti non giustificati).
-La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.