Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14787 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14787 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2186/2018 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Agrigento, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione (indirizzo pec: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE con sede in Agrigento, in persona del l’amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 25 maggio 2017, n. 1951/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
TARSU TARES TIA ACCERTAMENTO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 25 maggio 2017, n. 1951/01/2017, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’omesso versamento della TIA relativa a ll’anno 2006 nella misura di € 304,09, con i relativi accessori, in relazione ad un’ immobile ubicato in Agrigento, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE in qualità di società affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TIA per conto del Comune di Agrigento, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 12 marzo 2013, n. 170/04/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -sul rilievo che le relative motivazioni ed argomentazioni erano pienamente condivisibili.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad otto motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2) e 4), e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente, « avendo i giudici della C.T.R. omesso
di illustrare le critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado ».
Secondo la ricorrente: « I giudici di appello, invero, si sono limitati a motivare ‘per relationem’ alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, di modo che resta impossibile l’individuazione del ‘thema decidendum’ e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo ».
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 A ben vedere, la ratio decidendi della sentenza impugnata si risolve nella seguente argomentazione: « Osserva questa Commissione, esaminati gli atti, che debba essere confermata la decisione dei primi giudici, le cui motivazioni ed argomentazioni sono pienamente condivisibili. Né l’appellante ha prodotto alcun elemento valido o, ancor meno, utile a giustificare una riforma della decisione impugnata ».
2.3 Ora, l ‘ art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – la cui formulazione è similare a quella dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., con il riferimento a « la concisa esposizione (…) dei motivi in fatto e in diritto della decisione » – statuisce che la sentenza della commissione tributaria deve contenere la « succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto ». Inoltre, l ‘ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. sicuramente applicabile anche al nuovo rito tributario, in forza del generalissimo rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile « compatibili » per quanto non disposto da quelle « speciali », operato dall ‘ art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, quindi, anche alle sue disposizioni di attuazione – statuisce, tra l ‘ altro (primo comma), che « la motivazione della sentenza di cui all ‘ art. 132 numero 4 del codice consiste nell ‘ esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione ».
Le richiamate disposizioni costituiscono attuazione, anche nel processo tributario, del principio costituzionale, secondo cui « tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati » (art.111, sesto comma, Cost, quale novellato dall ‘art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).
2.4 Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ‘ atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull ‘ esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’ art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.5 Nella specie, alla luce del testo riportato, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, difettando qualsiasi illustrazione delle ragioni sottese al rigetto d ell’appello, che è stato inidoneamente giustificato con un mero e generico rinvio alla motivazione della pronunzia di prime cure, senza spendere alcuna considerazione sull ‘affermata condivisione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione adottata.
2.6 Ora, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ‘ autosufficiente ‘ , riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica; la sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n.
5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27718).
In particolare, la sentenza di appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29779).
Dunque, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d ‘ appello sia pervenuto attraverso l ‘ esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l ‘ adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi di
appello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per il resto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31935), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim , le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896).
2.7 Nella specie, come si è detto, la sentenza impugnata si è limitata ad una generica ed apodittica adesione alla decisione di prime cure, senza esplicitare in alcun modo le ragioni favorevoli alla condivisione del contenuto dell’atto impositivo. Cosicché, la lacuna argomentativa impedisce che la motivazione del decisum possa raggiungere la soglia del minimo costituzionale.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., 35, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui singoli motivi di appello (secondo la
trascrizione fattane dalla pag. 2 alla pag. 8 del ricorso per cassazione).
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare la nullità della notifica dell’atto impositivo per esecuzione da parte di soggetto non abilitato, non rientrando le società di riscossione nel novero degli ‘ agenti notificatori ‘ in sintonia con la previsione dell ‘ art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., nonché della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulle censure mosse dall’appellante circa l’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato senza l’osservanza delle formalità inerenti alla relata di notifica ed al plico contenente l’atto notificato (omessa sottoscrizione della relata di notifica; omessa indicazione del numero cronologico ed omessa apposizione della sottoscrizione della busta; discrasia nell’indicazione del numero della raccomandata sulla relata di notifica e sull’atto notificato).
Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla eccepita nullità dell’atto impositivo per omessa sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente impositore o di un suo delegato, risultando l’apposizione delle sottoscrizioni da parte di funzionario della società affidataria
del servizio di accertamento e riscossione e di funzionario dell’ente impositore senza l a deduzione e la documentazione di alcuna delega da parte dei legali rappresentanti.
Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che l’atto impositivo era stato notificato alla contribuente dopo la scadenza del termine di decadenza, non essendo sufficiente la consegna del plico all’ufficio postale per impedirne la maturazione.
Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di motivare sull’eccepito difetto di legittimazione ad agire della società affidataria del servizio di accertamento e riscossione, che non aveva mosso alcuna contestazione a tale riguardo.
Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. 26 ottobre 197 2, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la TIA sia assoggettabile ad IVA.
I predetti motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza de l primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro
tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a ), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio