Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17709/2023 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMECOGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria di II Grado di Bolzano n. 10/2023 depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La presente causa, a seguito di riunione disposta con decreto del 26.10.2021 della Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, riguarda: i) il ricorso promosso dalla società di diritto austriaco RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento n. TBA03A100565CODICE_FISCALE per l’anno 2014, ove le viene contestata la natura di società esterovestita ex art. 73 T.U.I.R.; ii) quattro ricorsi promossi dalla società italiana RAGIONE_SOCIALE e di suoi tre soci (RAGIONE_SOCIALE
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) avverso gli avvisi di accertamento n. TBA02A100650, n. TBA02A100651, n. TBA02A100652 e n. TBA02A100653 per l’anno 2015 , ove viene contestata alla società italiana l’applicabilità della disciplina sul ‘transfer pricing’ ex art. 110, co. 7, T.U.I.R., in ragione dei rapporti tra la società italiana e la su indicata società austriaca RAGIONE_SOCIALE
La CT di I Grado di Bolzano ha accolto i ricorsi riuniti, con pronuncia che è stata confermata dalla sentenza, indicata in epigrafe, della CT di II Grado.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi e resistono i contribuenti con comune controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «Motivazione apparente. Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e violazione degli artt. 132 e 384 comma 2 c.p.c., e art. 111 Cost. Violazione dell’art. 112 cpc per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato».
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 comma 7 TUIR nel testo ratione temporis applicabile; violazione dell’art. 4 D.M. 14.05.2018, in combinato disposto con le linee guida sul transfer pricing approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 10.07.2017 ».
Osserva in primo luogo l ‘Amministrazione finanziaria di avere fatto oggetto di specifico motivo di appello, di cui la sentenza impugnata dà espressamente atto (sentenza, p. 8), che il primo Giudice sarebbe «incorso in errore irreversibile, omettendo integralmente di pronunciarsi sul giudizio sub RGR 102/2021 incardinato da RAGIONE_SOCIALE», non attinente, come invece gli altri
quattro giudizi, né alla tematica del transfer pricing , bensì a quella della ritenuta esterovestizione della società medesima, né al periodo d’imposta 2015, bensì al 2014 .
3.1. Deduce inoltre la ricorrente che, pur a fronte di tale motivo di appello, il giudice di secondo grado avrebbe confermato la sentenza di primo grado sulla base di un percorso logico motivazionale altrettanto carente dacché ha omesso integralmente di pronunciarsi sul giudizio incardinato da NOME mbh, relativo all’avviso di accertamento T2B03A100565, riferito al periodo d’imposta 2014.
3.2. La censura è fondata.
3.3. Va, a tale riguardo, rilevato, che i giudici di appello hanno reiterato la medesima omissione, dedicando alla questione due scarni paragrafi.
Nel primo (§ 5.1.) la CT di II Grado si limita a richiamare i propri precedenti, e segnatamente « per il profilo dell’esterovestizione, CT BZ 1° grado n. 176/2018, confermata da CT BZ 2° grado n. 10/2021, nonché CT BZ 1° grado n. 17/2020 confermata da CT BZ 2° grado n. 47/2021».
Nel secondo (§6) apoditticamente afferma che «Si appalesa dunque priva di fondamento la censura dell’appellante riportata al par. 2.1, secondo la quale al ‘tema dell’esterovestizione di Viropa GmbH il Giudice di prime cure non dedica alcuna motivazione’, mentre va invece condiviso l’assunto delle controparti circa l’operata considerazione, nella gravata sentenza, di ‘tutte le vertenze riunite’ (v. par. 3), onde è da disattendere anche la richiesta in via gradata di procedere alla separazione del giudizio n.102/2021. Quanto al merito, la Corte ribadisce l’ormai consolidato orientamento sul punto, per il quale si rimanda ai precedenti di cui al par. 5.2.1.»
3.4. Giova rammentare che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente
motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 dell’08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» (Cass., S.U. n.14815/2008).
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.
La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora, come nel caso di specie, si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto,
possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI -5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI -5, n. 22022/2017).
Sotto altro aspetto, ed in relazione ai ricorsi relativi agli avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2015, con cui si era contestata la violazione della disciplina del transfer pricing , deduce l’Agenzia delle entrate che la CT di II Grado avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione priva dei requisiti minimi essenziali.
4.1. Anche tale censura è fondata.
4.2. Va rilevato che, anche a tale riguardo, la motivazione, preceduta dalla pedissequa trascrizione del testo della pronuncia di primo grado, è racchiusa in poche battute, con le quali i giudici di secondo grado così argomentano: «Venendo al transfer pricing, è appena il caso di annotare che la circolare e la sentenza della Suprema Corte invocate dall’Ufficio (v. par. 2.2) sono state superate sia dall’intervenuto d.m. 14 maggio 2018 che dall’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla non più ravvisata finalità antielusiva del ridetto art. 110, c. 7, TUIR (cfr. Cass. n. 40214/2021). Anche su questo aspetto l’impugnata decisione è pertanto da condividere: il Collegio richiama in proposito, per economia espositiva, la propria menzionata pronuncia n. 8/2022 (v. par. 5.3).»
4.3. La CT di II Grado non si è confrontata espressamente con la censura, oggetto dello specifico motivo di appello (p.14 e ss.) richiamato, ai fini della autosufficienza/specificità nel ricorso
erariale, della sussistenza del requisito soggettivo del rapporto di controllo tra la società italiana e quella austriaca. Infatti, la scarna motivazione da un lato evidenzia una ratio decidendi basata sulla interpretazione del l’art. 110 , comma 7, Tuir in chiave non antielusiva, che attiene al differente tema della determinazione del c.d. ‘valore normale’, qui non in contestazione, dall’altro replica la formula del richiamo apodittico ad un precedente della medesima CT di II Grado.
In conclusione, assorbito il secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025.