Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8479/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3759/05/22 depositata il 03/10/2022.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3759/05/22 del 03/10/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 2958/08/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito LTF) nei confronti di un avviso di pagamento e di un atto di irrogazione sanzioni concernenti accise non armonizzate relative all’anno d’imposta 2017.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con l’atto impositivo ADM provvedeva a recuperare nei confronti di LTF importi dovuti per accise indebitamente compensati da quest’ultima per gli anni dal 2017 al 2019.
1.2. La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando che «l’Ufficio avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dai giudici di prime cure, attivando un’istruttoria ex-novo in contraddittorio con la Controparte; mentre ancora insiste sulla presentazione o non delle dichiarazioni in contestazione -sia con i motivi di appello, sia con il provvedimento di annullamento parziale (rideterminando le imposte e sanzioni) relativi ad atti annullati dai primi giudici». Ne conseguiva che l’appello andava respinto in applicazione del principio della ragione più liquida.
ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
LTF resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in applicazione del principio per il quale, in caso di doppia conforme di merito, non sia possibile impugnare la sentenza di appello per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
1.1. Posta la correttezza dell’affermazione in diritto effettuata dal controricorrente, nel caso di specie i motivi proposti da ADM, come subito si vedrà, integrano unicamente i vizi di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione di LTF è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif. nella l. 30 novembre 1994, n. 656 e del d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, per non avere la CTR dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere a seguito del legittimo esercizio, da parte dell’Ufficio, del potere di autotutela, con l’annullamento parziale dell’atto originario e la sua sostituzione con un nuovo atto impositivo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR omesso di pronunciare sulla questione relativa alla legittimità della pretesa concernente la illegittima compensazione avvenuta per un importo maggiore rispetto a quello spettante di cui alle dichiarazioni relative al IV trimestre 2017, III trimestre 2018, II, III e IV trimestre
2019, sicché erroneamente avrebbe ritenuto che tale questione fosse assorbita.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR reso una motivazione apparente sulla questione oggetto del motivo che precede, essendosi limitata ad accertare che il provvedimento impositivo era illegittimo in quanto l’ufficio avrebbe dovuto «attivare una istruttoria ex novo in contraddittorio della parte».
Il primo motivo, con il quale si chiede la cessazione parziale della materia del contendere, è infondato per le ragioni espresse nella requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale, depositata in data 17/12/2024, le quali, integralmente condivise dal Collegio, vengono di seguito riportate.
3.1. «Dal ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane si evince che la stessa, ‘impugnando la sentenza nella parte il Giudice di prime cure ometteva ogni statuizione in merito alle indebite compensazioni operate dalla società e rinunciando pertanto al rilievo della irregolare presentazione delle istanze relative al III trim 2017 e al I trim 2019’.
Questa diversificazione della domanda proposta in sede di appello deriva dal fatto che, come posto in evidenza dall’Agenzia delle dogane, la pretesa fatta valere non riguardava soltanto le compensazioni per le quali la dichiarazione era stata presentata a mezzo pec, ma anche quelle relative alla compensazione avvenuta per un importo maggiore rispetto a quello spettante, in cui, dunque, non sussisteva il diverso profilo della non idoneità della dichiarazione, ma la non correttezza delle compensazioni effettuate.
Lo stesso giudice del gravame dà atto del fatto che l’Agenzia delle dogane, con l’atto di appello, aveva in sostanza fatto acquiescenza
sulla prima questione a seguito della pronuncia del giudice di primo grado.
Ciò precisato, l’intervenuta acquiescenza sulla questione implica che su questa il giudice di appello non è tenuto a pronunciare, proprio perché posta al di fuori del thema iudicandi , così come prospettato dall’appellante.
Non è, quindi, questione di una verifica, come invece richiesto dalla medesima amministrazione doganale con il presente motivo di ricorso, dell’incidenza sul giudizio in corso del provvedimento di annullamento parziale in autotutela. Non è in contestazione il fatto che l’amministrazione doganale ha il potere di emettere un nuovo provvedimento sostitutivo di quello precedente. Ma si tratta di un provvedimento, per l’appunto nuovo, suscettibile, eventualmente, di propria autonoma impugnazione, ove non condiviso dal contribuente.
L’errore sul quale sembra fondarsi il presente motivo risiede, dunque, nel ritenere che, nonostante il venire meno della possibilità di statuizione sulla questione, attesa l’acquiescenza in parte qua della sentenza che ha annullato il provvedimento, si possa comunque rivalutare la medesima pretesa nel medesimo giudizio, una volta intervenuto il nuovo provvedimento in autotutela.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla ricorrente, postula, infatti, la sussistenza del potere del giudice del gravame di accertare che, a seguito dell’emissione del provvedimento in autotutela, i reciproci interessi sulla questione siano stati soddisfatti: ma ciò postula, come detto, che sulla questione il giudice sia chiamato a pronunciare, anche solo ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Il che non è, come detto, nel caso di specie, attesa l’intervenuta acquiescenza».
Il terzo motivo, con il quale si denuncia motivazione apparente in ordine alla dedotta illegittima compensazione, è fondato ed assorbente del secondo motivo.
4.1. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
4.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
4.2. Nel caso di specie la CTR ha preso atto dell’acquiescenza alla sentenza di primo grado prestata dall’Ufficio con riferimento alla questione concernente le dichiarazioni inviate a mezzo PEC e ha stigmatizzato il comportamento dell’Amministrazione doganale in
ordine all’esercizio del potere di autotutela parziale, ma non ha in alcun modo chiarito le ragioni per le quali l’appello sarebbe infondato con riferimento all’ulteriore questione concernente l’indebita compensazione contestata alla società, sulla quale non vi è stata alcuna acquiescenza da parte dell’Ufficio.
4.3. Inoltre, l ‘affermazione per la quale ADM avrebbe dovuto adeguarsi alla decisione del primo giudice senza contestarne la fondatezza e senza procedere all’annullamento parziale in autotutela è del tutto illogica e sicuramente inidonea a chiarire le ragioni del rigetto dell’appello.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.