Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 14/05/2025
Tarsu Tia Tares Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26122/2022 R.G. proposto da Comune di Avellino (00184530640), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; avv.EMAIL) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3310/2022, depositata in data 11 aprile 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 27
marzo 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 3310/2022, depositata in data 11 aprile 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Avellino, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto, previa riunione, l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dallo stesso Comune in relazione alla TARES ed alla TARI dovute dalla contribuente per gli anni 2013, 2014 e 2015.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che:
non potevano ritenersi conferenti i rilievi svolti da parte appellante in punto di presupposti di efficacia (cd. espansiva esterna) del giudicato correlato a due pronunce della Commissione tributaria provinciale di Avellino (sentenze n. 933/2016 del 16 maggio 2016 e n. 1574/2016 del 6 ottobre 2016) in quanto il giudice di prime cure si era limitato a condividere le soluzioni fatte proprie da dette pronunce, così senza definire i giudizi riuniti in ragione dei pregressi giudicati;
del pari destituito di fondamento rimaneva il motivo di appello col quale si era dedotto il (mero) annullamento degli atti impositivi, e senza alcuna rideterminazione del tributo dovuto, in quanto «la parte appellante non è destinata a risentire di alcun effetto lesivo dal dispositivo censurato, essendole consentito di rideterminarsi in ordine al rapporto controverso, laddove la sentenza appellata non rechi specifici vincoli preclusivi: ciò non senza osservare che la portata del decisum deve essere conforme alla richiesta della parte ricorrente, che nella specie era diretta ad ottenere l’annullamento tour court degli avvisi impugnati.».
-Il Comune di Avellino ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I primi due motivi di ricorso espongono le seguenti censure:
1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che -risultando in contestazione, tra le parti, la sussistenza del giudicato esterno eccepito (sin dal primo grado di giudizio) dalla contribuente -nel rilevare che la gravata sentenza non aveva dato applicazione al giudicato esterno il giudice del gravame aveva finito per immutare gli «elementi obiettivi dell’azione», così pronunciando in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
1.2 -col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per «illogica confliggenza tra parte motiva e decisum» nonché per motivazione apparente, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame:
avrebbe dovuto accogliere il gravame, e pronunciare nel merito una volta escluso -per come dedotto da esso esponente col motivo di appello in ordine alla non configurabilità di un giudicato esterno -che la pronuncia di primo grado aveva riconosciuto l’efficacia espansiva esterna agli ex adverso evocati giudicati;
diversamente pronunciando, aveva finito per definire il giudizio motivando per relationem alla pronuncia di primo grado, con ciò senza dar conto delle ragioni postevi a fondamento, atteso (anche) che dette
ragioni nemmeno risultavano espresse nella pronuncia cui si rinviava per relationem .
-Il secondo motivo di ricorso -dal cui esame consegue l’assorbimento del primo motivo è fondato, e va accolto.
-O ccorre premettere che non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso, per difetto di autosufficienza, atteso che -in disparte le stesse indicazioni che il ricorso offre in punto di posizioni processuali delle parti -il fondamento del motivo di ricorso in esame rinviene dagli stessi contenuti delle pronunce rese dai giudici di merito.
-Con la pronuncia resa sui giudizi riuniti, il giudice del primo grado -dopo aver dato atto delle difese svolte dalla contribuente (ivi incluso il riferimento al giudicato esterno) -rilevava , per l’appunto, che «Con le sentenze n. 933/5/2016 e 1574/2/2016 di completo accoglimento di questa Commissione Tributaria Provinciale, il GIUDICE TRIBUTARIO, dopo accurata istruttoria ha condiviso appieno la tesi difensiva della ricorrente società (RAGIONE_SOCIALE»; e concludeva, quindi, nei seguenti termini: «Conseguenzialmente questo Collegio ritiene di confermare l’orientamento delle citate sentenze e annulla gli avvisi di accertamento impugnati.».
In disparte, ora, la considerazione dei contenuti decisori delle sentenze passate in giudicato -che, peraltro, emergono (solo) dalla stessa esposizione dei fatti di causa -è (del tutto) evidente che detta pronuncia non dava alcun conto né di detti contenuti -e, dunque, di detta tesi difensiva accolta -né delle sue ricadute in un giudizio nel quale pur si discuteva di questioni che, in quanto poste dalla contribuente, afferivano a «assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; alla tassabilità delle superfici; alla motivazione; all’applicazione delle sanzioni.»; né, del resto, risultavano esplicitate le ragioni in forza delle quali dalla conferma dell’orientamento espresso dalle « citate
sentenze » doveva conseguire l’annullamento degli atti impositivi impugnati.
4.1 -Come anticipato, il giudice del gravame, a sua volta, ha escluso che la pronuncia (allora) impugnata avesse statuito in espressa adesione all’eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente, epperò (anch’essa) non ha dato alcun conto né delle ra gioni decisorie condivise (da pronuncia in tesi non recettiva del giudicato esterno) né delle loro ricadute sulla pretesa impositiva in concreto azionata, e sulle conseguenti eccezioni articolate in giudizio dalla contribuente; e, come anticipato, pur ha e scluso che l’Ente impositore avesse interesse ad una pronuncia sul merito del rapporto impositivo che involgeva l’imposizione (Tares e Tari) delle superfici detenute dalla contribuente.
Come, poi, la Corte ha in più occasioni rimarcato, nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi (Cass., 30 marzo 2023, n. 8955; Cass., 1 settembre 2022, n. 25826; Cass., 21 febbraio 2014, n. 4205).
4.2 -Dai rilievi sin qui svolti consegue un duplice ordine di considerazioni in quanto, sotto un primo profilo, se effettivamente la pronuncia (allora) impugnata recava una sua autonoma ratio decidendi -ex se , pertanto, non espressiva di un mero recepimento dei contenuti di pronunce passate in giudicato (cd. efficacia espansiva esterna del giudicato) -si trattava, allora, innanzitutto di identificarla, ed esplicitarla, quale regola di giudizio suscettibile di dirimere la controversia tra le parti; epperò, come appena rilevato, una regola siffatta non risulta identificata in nessuna delle due pronunce dei giudizi di merito.
Come, poi, in più occasioni rimarcato dalla Corte, la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi ) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis , Cass., 7 ottobre 2024, n. 26214; Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909).
Sotto un secondo profilo, e inversamente, difettando l’identificazione di un’ autonoma determinazione del criterio decisorio applicabile al giudizio -quale espressione, per l’appunto, di recepimento dello stesso criterio (rimasto in effetti inespresso e) utilizzato nelle pronunce passate in giudicato -il contesto interpretativo avrebbe dovuto condurre alla conclusione che, in effetti, v’era stato (mero) riconoscimento dell’efficacia del giudicato esterno .
N ell’una, così come nell’altra prospettiva, residua come ben deduce il ricorrente -una decisione a motivazione apparente che replica, come pur si è sopra rilevato, l’inconsistenza motivazionale della pronuncia di primo grado.
E, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
-Con i residui motivi, il ricorrente denuncia:
5.1 -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulle eccezioni articolate in ricorso da controparte e (rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado) riproposte in appello (terzo motivo);
5.2 -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. , e dell’art. 111 Cost., sull’assunto della natura apparente ed apodittica del rilievo secondo il quale poteva « prescindersi dall’esame dei motivi dei ricorsi introduttivi riproposti dalla originaria ricorrente.» (quarto motivo);
5.3 -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata (ancora) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sulle questioni poste da esso esponente in relazione all’assimilazione dei rifiuti speciali, alla stessa natura dei rifiuti prodotti, alle superfici suscettibili di tassazione ed all’obbligo informativo gravante sul contribuente, alla riduzione tariffaria spettante (nel caso di produzione promiscua di rif iuti), all’istituzione del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti, alla motivazione degli atti impositivi ed alla irrogazione delle sanzioni (quinto motivo).
-L ‘esame dei motivi in questione rimane assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, venendo (così) in rilievo questioni che -connotando i contenuti della pretesa impositiva e, a fronte di quelli, delle eccezioni articolate in giudizio dalla contribuente – potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
-L ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.