Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15825/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-intimate-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMOSEZ.DIST. MESSINA n. 11368/2021 depositata il 20/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME impugnava innanzi alla CTP di Messina la cartella di pagamento n. 295 2009 00044996, notificata il 25.9.2012, con cui si richiedeva il pagamento della somma di € 239,18 per omesso pagamento del diritto camerale per l’anno 2005.
A termini di ricorso per cassazione, deduceva:
illegittimità e nullità della pretesa per assenza di notifica di atto di accertamento prodromico;
prescrizione/decadenza quinquennale;
in via subordinata, decadenza dal diritto di procedere all’azione di riscossione da parte del concessionario per non aver proceduto alla notifica della cartella entro i termini di cui all’art. 25 DPR n. 602 del 1973.
La CTP rigettava il ricorso, così – come da sentenza in epigrafe e ricorso per cassazione – motivando:
-sul punto a), l’obbligo di pagare il diritto camerale sorge ‘ope legis’, non essendo quindi necessario alcun prodromico avviso di accertamento;
-sul punto b), il diritto camerale si prescrive nel termine ordinario decennale in assenza di espressa previsione derogatoria ed anche le sanzioni, quando richieste unitamente all’obbligazione principale, rimangono assoggettate a tale termine:
-sul punto c), l’art. 25 DPR n. 602 del 1973 trova applicazione solo per le imposte che presuppongo la
dichiarazione annuale o l’accertamento, dunque non nella specie.
La contribuente proponeva appello, deducendo, come da ricorso per cassazione,
o che, ‘come previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs 472/1997, nonché dall’art. 13 del regolamento della Camera di Commercio di Messina, l’Ente, prima di procedere all’iscrizione diretta a ruolo, avrebbe dovuto procedere a con -testare il mancato versamento del diritto annuale e ad emettere un atto di accertamento delle sanzioni’;
o che, ‘trattandosi il diritto di iscrizione alle Camere di Commercio di un tributo che va versato con cadenza annuale, esso è assimilabile a tributi con cadenza periodica’, con conseguente prescrizione breve;
o che ‘l’art. 25 del d.p.r. 602/73 può trovare applicazione anche in tema di tributo camerale in quanto il D.Lgs. 472/1997 prevede la procedura dell’atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni così come avviene in materia di imposte’.
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello.
4.1. Trascritta la motivazione della sentenza di primo grado, motivava nei seguenti termini:
Invero, l’appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell’illegittimità della pretesa e le deduzioni contrarie dell’ufficio. Nel merito, documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa, che è legittima e fondata. Infatti, la Commissione
condivide l’iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa. Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l’infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata. Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l’appello.
La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Agenzia delle entrate -Riscossione e Camera di Commercio restano intimate.
Considerato che:
I motivi sono così enunciati in ricorso:
-‘I° Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, co. 2 n. 4 del D. Lgs 546/92, art. 132 del cpc, e 111 della Cost. (nullità della sentenza per motivazione apparente)’.
La CTR s limita ad una mera adesione alla decisione della CTP.
-‘II° Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c. Violazione e falsa e/o omessa applicazione dell’art. 2948 c.c. Violazione art. 18 del Regola -mento della Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura di Messina. Omessa e insufficiente motivazione’.
‘Il diritto camerale annuale deve ritenersi un tributo così come sancito dall’art. 13, co. 3 della L. 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003), secondo cui ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni, Province e dei Comuni, i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano
integralmente attribuiti ai predetti enti, disposizione poi estesa anche alle Camere di Commercio con riferimento al diritto annuale (v. D.L. n. 282/2002, successivo art. 5 quater, comma 1). Si ribadisce, inoltre, che il diritto camerale è espressamente disciplinato dall’art.18 della L. 580/1993, secondo cui ai fini del finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, è previsto il versamento di un tributo con cadenza annuale. Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, configurandosi come un’obbligazione periodica o di durata, cui va applicata ex art. 2948 c.c., n. 4, la prescrizione quinquennale’.
-‘III° Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del D. M. n. 55/2014 e succ. mod. concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense’.
Nella liquidazione delle spese, quantificate in euro 1.000, a favore della costituita Camera di commercio, la CTR ha violato la tariffa, oltretutto omettendo di applicare la prevista riduzione di un quinto per essersi la predetta avvalsa della difesa di un suo funzionario.
-‘IV Motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n° 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del D. L. n. 119/2018. Omessa motivazione’.
‘Trattandosi di ruolo affidato all’Agente della Riscossione nel 2008 per un presunto credito di € 239,00, inferiore, quindi, a € 1.000,00, il debito ai sensi del D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018, deve essere automaticamente annullato. In merito a tale profilo nessuna decisione è stata adottata dalla CTR’.
Emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata che la relativa motivazione si risolve nella dichiarazione, da parte della CTR, di una mera adesione a decisione e motivazione
rassegnate dalla CTP nella sentenza di primo grado, senza la minima considerazione, men che meno critica, delle ragioni di doglianza a questa rivolte dalla contribuente mediante l’appello.
Ne consegue che si versa pacificamente in ipotesi di motivazione graficamente esistente, ma meramente apparente, in quanto contenutisticamente vuota.
La motivazione, pertanto, non raggiunge la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 14 febbraio 2025.