Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8265 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21117/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMOSEZ.DIST. CATANIA n. 760/2021 depositata il 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Dalla sentenza epigrafata, in punto di fatto, emerge quanto segue:
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso depositato il 28/11/2016 dallo RAGIONE_SOCIALE avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29376201600132997 del 3/10/2016 notificata in data 7/10/2016 avverso la cartella di pagamento NUMERO_CARTA relativa ad IRPEF, ADDIZIONALI, IVA, TRIBUTI ERARIALI ED ALTRO annualità 2011 e avverso la cartella di pagamento NUMERO_CARTA relativa a IRAP ed IVA anno 2010. La sentenza, depositata il 28/09/2017 ha respinto il ricorso dichiarando infondato il motivo di opposizione e puramente dilatorio “atteso che si è in presenza di una fase iniziale della procedura esecutiva” soggiungendo “in tale comunicazione sono esplicitati i motivi per i quali si procederà alla iscrizione ipotecaria derivanti dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali … sono indicati il soggetto che ha proceduto all’emissione dell’atto, il titolo esecutivo …, l’Ente creditore e le somme dovute …”.
Il contribuente, con ricorso in primo grado, impugnava la comunicazione preventiva deducendo la mancata notifica delle
cartelle sottostanti, la mancanza di motivazione, l’omessa indicazione dei presupposti di fatto, la non conformità all’originale delle copie fotostatiche delle relate di notifica.
L’Ufficio si costituiva in giudizio e depositava copie delle relate di notifica delle cartelle sottostanti .
dichiarava inammissibili le eccezioni sollevate avverso la cartella n. NUMERO_CARTA dichiarava la parziale illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alla cartella n. 29320 I 30032576848 e all’importo dì essa disponendo la relativa riduzione a cure e spese della Riscossione Sicilia e rigettava nel resto ritenendo idonea la documentazione prodotta confermando la legittimità degli atti impugnati.
Proponeva appello la contribuente, rigettato dalla CTR della Sicilia con la sentenza epigrafata, sulla base della seguente motivazione:
La impugnata sentenza appare sostanzialmente corretta e ben motivata in ordine e al rigetto delle eccezioni di parte appellante. Alcuna censura può muoversi alla compiuta motivazione della sentenza in ordine al motivo di impugnazione afferente al presunto difetto di motivazione dell’atto opposto. Infatti, correttamente la Commissione Territoriale ha applicato quanto previsto dall’art. 77 D.P.R. 602/1973 al comma 2 bis .
Del tutto infondati gli altri motivi di impugnazione per i quali è sufficiente riportarsi alla esaustiva motivazione dell’impugnata sentenza.
In merito all’illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi si precisa che l’art. 12 n. 3 del DPR 602/73 introdotto dall’art. 4 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 che ha sostituito l’originario art. 12 dispone che nel ruolo deve essere indicata “la data in cui il ruolo diviene esecutivo” .
In merito all’illegittimità della condanna alle spese si precisa quanto segue. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio liquidate con la sentenza (art. 15, D. Lgs. no 546/92).
La Commissione Tributaria può tuttavia dichiarare compensate, in tutto o in parte, le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Con la previsione del comma 2 bis dell’art. 15 è richiamata espressamente l’applicabilità dell’articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c., in tema di condanna al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata, che si aggiunge alla condanna del pagamento delle spese di lite.
Nella fattispecie non vi è stata soccombenza reciproca né la presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Pertanto, la determinazione delle spese è corretta.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi; resistono entrambe le agenzie fiscali con distinti controricorsi.
Considerato che:
I primi tre motivi di ricorso, per comunanza di censure, possono essere esaminati congiuntamente.
Primo motivo: ”Error in procedendo’ – Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’.
2.1. ‘Il Giudice di appello ha solo apparentemente statuito: 1.1) sul terzo motivo di appello sollevato dallo Studio ricorrente (inesistenza di notifica della specifica cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA indicata tra gli atti presupposti nella comunicazione preventiva di ipoteca), ed inefficacia probatoria della documentazione ‘ex adverso’ prodotta a sostegno della presunta notifica) rigettandolo senza in alcun modo motivare sulle specifiche ragioni giuridiche sollevate; 1.2) sul quarto motivo di appello (inesistenza di valido titolo esecutivo posto a suo fondamento, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 12, 49 e 77 del D.P.R. n. 60211973′.
Secondo motivo: ”Error in iudicando’ – violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973 in combinato disposto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 26111999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
3.1. In subordine rispetto al motivo precedente, la notifica della cartella di pagamento controversa a mezzo del servizio postale
privato è illegittima, come già rappresentato in appello, ‘ in assenza dei presupposti di legge previsti dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. 261/1999 ‘ratione temporis’ applicabili’ ed in ogni caso in difetto ‘di prova dei necessari titoli abilitativi previsti dall’art. 5 del D.lgs. 261/1999’. ‘In ogni caso, difettando qualunque certezza in ordine ad ognuno dei momenti del procedimento di notificazione (consegna del plico all’operatore di posta privata, spedizione della raccomandata, consegna della raccomandata) si ribadisce l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e, stante la mancanza di alcuna certezza in ordine all’attività notificatoria, anche la maturata decadenza ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 603/1973′.
Terzo motivo: ”Error in iudicando’ – Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: artt. 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973 in combinato disposto con gli art. 2699, 2717 e 2719 c.c., con l’art. 43 del d.lgs. 82/2005 e con il d.p.r. 445/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
4.1. Il motivo è formulato in via ulteriormente subordinata rispetto al primo. Il capo di sentenza ove è scritto che si giudicano ‘d el tutto infondati gli altri motivi di impugnazione per i quali è sufficiente riportarsi alla esaustiva motivazione dell’impugnata sentenza’ è di per sé illegittimo per immotivato rinvio ‘per relationem’ alla sentenza di primo grado, ‘che nulla ha statuito sull’inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate in mera copia fotostatica, nonostante l’espresso disconoscimento effettuato dallo Studio nel primo atto utile: cfr. memoria illustrativa di primo grado pag. 3’. ‘Inoltre, il medesimo capo della sentenza, è del tutto viziato e merita di essere cassato avendo anche in questo caso rinviato, ‘per relationem’ (in maniera inammissibile ed illegittima come sopra esposto) alla sentenza di primo grado laddove statuisce: “Si applicano le norme di cui al DPR 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005
… alla luce delle superiori disposizioni normative, la fotocopia prodotta dall’Agenzia delle Entrate va ritenuta valida, e ciò anche in assenza dell’esibizione dell’originale, dovendosi ritenere tale attestazione tacita’. In realtà, come eccepito nel terzo motivo di appello (cfr. pagg. 8-9), in tal modo il Giudice ha erroneamente ritenuto che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno poteri di autentica di atti predisposti ed emessi da soggetti terzi/privati, peraltro in un procedimento non concernente attività propria dell’Agenzia delle Entrate ma dell’Agente della riscossione’.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo.
5.1. La sentenza impugnata, in riferimento al terzo e quarto motivo del ricorso in appello, si limita, come visto, a scrivere: ‘Del tutto infondati gli altri motivi di impugnazione per i quali è sufficiente riportarsi alla esaustiva motivazione dell’impugnata sentenza’.
V’è da aggiungere che la sentenza impugnata non riporta, né nelle motivazioni in diritto né nello svolgimento in fatto, le motivazioni della sentenza di primo grado sulle questioni dalla contribuente già devolute alla CTP ed ulteriormente riproposte -viepiù non in via di mera reiterazione, ma criticamente rispetto alla sentenza di primo grado -in appello.
Talché la sentenza impugnata, motivando semplicemente ‘per relationem ‘ alla sentenza di primo grado, esibisce una motivazione contenutisticamente inesistente e perciò integrativa della violazione delle norme denunciate, secondo il criterio di giudizio espresso da Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01.
Gli ultimi due motivi di ricorso, per comunanza di censure, possono essere esaminati congiuntamente.
Quarto motivo: ”Error in procedendo’ – Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132,
comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.’.
7.1. ‘La sentenza impugnata è del tutto illegittima sotto il profilo dell”error in procedendo’ laddove, in relazione all’ultimo motivo di appello sollevato dallo Studio oggi ricorrente (cfr. seconda metà pag. 13), statuisce: ‘La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio ”. ‘Nell’introduttivo grado di giudizio, l’impugnata comunicazione preventiva di ipoteca è stata parzialmente annullata dal Giudice di prime cure (relativamente ad una delle cartelle di pagamento indicate nel suo seno, la n. 29320130032576848, avendo lo Studio sollevato sin dal ricorso introduttivo specifici motivi di impugnazione anche nei confronti di due cartelle esattoriali: cfr. seconda metà pag. 5), per cui nella fattispecie vi era stata pacificamente ‘soccombenza reciproca”.
Quinto motivo: ”Error in iudicando’ – Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: art. 15, commi l, 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992 ed art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
8.1. ‘Salvo quanto sopra appena esposto nel motivo n. 5 , la sentenza impugnata è del tutto illegittima sotto il profilo dell”error in iudicando’ laddove ha statuito: ‘Non vi è stata soccombenza reciproca”.
Entrambi i motivi sono infondati.
9.1. Lo è il quarto, atteso che, da una semplice lettura della sentenza impugnata, emerge come la motivazione da questa esibita sul punto della condanna alle spese in primo grado sia effettiva, dal duplice punto di vista grafico e contenutistico.
Lo è il quinto in quanto la CTR, nel contesto di una valutazione complessiva delle domande ed eccezioni, ha ritenuto la contribuente soccombente, ancorché solo parziale, e dunque non vittoriosa: con conseguente legittimità della condanna della
medesima alle spese, sulla base, giust’appunto, del principio della soccombenza.
Siffatto argomentare della CTR è conforme al principio, recentemente espresso da Sez. 3, n. 13212 del 15/05/2023, Rv. 669349 -01, tenuto conto dell’insegnamento di Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 -01 -secondo cui ‘in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte’.
Ora -posto che, i n caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (ipotesi che ricorre nella specie), la ‘soccombenza reciproca’, di opinano i due arresti citati, è inquadrabile nella più consueta (per ragioni di tradizione linguistica) categoria della ‘soccombenza parziale’ (che sussiste nella specie, talché è necessario rettificare ‘in parte qua’ la motivazione della sentenza impugnata) la circostanza che il giudice, a fronte di una soccombenza parziale, possa compensare in tutto o in parte le spese esprime, in uno alla concreta (misura della) liquidazione delle stesse (salva violazione degli estremi tariffari, quivi non dedotta), l’esercizio d’una discrezionalità sottratta al sindacato di legittimità (cfr. anche Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 -01).
10. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo e rigettati il quarto ed il quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo e rigettati il quarto ed il quinto.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 30 gennaio 2025.