Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6862  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23844/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso  i  cui  Uffici  è  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1728/2021, depositata il 25 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’ anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 143.743,00; in particolare venivano recuperati a tassazione euro 74.525,65 relativi a capitale ritenuto dal contribuente non imponibile, euro 531,52 per spese indebitamente dedotte ed euro 42.835,54 quali accrediti non giustificati. Il contribuente deduceva la carenza di motivazione dell’atto impositivo per acritico recepimento del processo verbale di constatazione ; la nullità dell’accertamento per difetto di autorizzazione al compimento RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie, nonché per difetto di sottoscrizione; l’illegittimità della pretesa fiscale per mancanza di elementi presuntivi certi, precisi e concordanti; la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE spese recuperata a tassazione, trattandosi di spese anticipate per clienti ovvero di capitale non imponibile in quanto relativo a crediti recuperati con atto di precetto.
L’Ufficio si costituiva in giudizio c hiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale  pronunciava la sentenza n. 9435/13/2017 con la quale accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
-Avverso  la  sentenza  interponeva  appello  l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente non si costituiva.
Con sentenza n. 1728/2021, depositata il  25  febbraio  2021,  la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello nei limiti di cui in motivazione, confermando la compensazione RAGIONE_SOCIALE
spese  e  competenze  del  primo  grado  e  condannando  l’appellato  al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del secondo grado.
-L’RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per  cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il  ricorso  è  stato  avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con  il  primo  motivo  si  censura  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ .
Parte ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui, intervenendo sulle spese non deducibili, ha ritenuto che queste fossero ‘non dovute’, come stabilito dal giudice di primo grado e quindi non recuperabili a tassazione poiché l’ufficio, sul punto, nulla avrebbe dedotto.
L’Ufficio  evidenzia  che,  in  ordine  alle spese  non  deducibili,  era stato  lo  stesso  contribuente  a  precisare  che  ” Lo  scrivente,  facendo presente che si intende prestare acquiescenza al punto 12. lettera b del Fatto (ripresa a tassazione per euro 532,52) in quanto dovuta ad effettiva  ed  errata  contabilizzazione  dei  costi ‘ ,  che  avrebbe  quindi prestato acquiescenza al rilievo, per cui sul punto nulla l’ufficio avrebbe dovuto dedurre.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il collegio non abbia fatto alcun riferimento alle spese non deducibili, parlando solo  RAGIONE_SOCIALE  spese  non  imponibili,  ritenute  ora  nella  decisione  della Commissione tributaria regionale come costi non documentati, correttamente ripresi a tassazione dall’ Ufficio.
Le spese non deducibili, invece, sono state riconosciute tali dallo stesso contribuente che ha evidenziato un errore di contabilizzazione
in sede di impugnazione dell’accertamento. Pertanto, poiché il rilievo non era stato oggetto di contestazione, il giudice decidendo sul punto ha violato l’art. 112 cod. proc. civ ., contravvenendo al principio del ‘ ne eat iudex ultra petita partium ‘.
1.1. -Il motivo è fondato.
Il principio secondo cui l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domande, eccezioni e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il poteredovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE istanze e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21421).
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata evidenzia un’ipotesi di ultrapetizione, avendo il contribuente prestato acquiescenza sul punto.
-Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ . e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cod. proc. civ. La sentenza risulterebbe inoltre apparentemente motivata quanto al rigetto dell’appello dell’ Ufficio circa il recupero a tassazione degli accrediti sul conto corrente bancario del contribuente perché non giustificati, argomentando sul punto il collegio con un mero richiamo alla decisione di primo grado, fornendo dunque una motivazione c.d. apparente.
2.1. -Il motivo è fondato.
La  Commissione  tributaria  regionale  sul  punto  in  questione  ha motivato che: ‘ sul secondo motivo di appello, con riguardo ad accrediti
su  C/C  non  giustificati,  per  la  somma  di  euro  42.835,54,  come correttamente rilevato dalla CTP, questo Collegio ritiene infondato il motivo, rinviandosi a quanto ampiamente argomentato dai giudici di primo grado ‘. Si tratta di una motivazione del tutto apparente, lesiva del  minimo  costituzionale  anche  in  relazione  alla  motivazione per relationem .
La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo formulato in subordine sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e dell’art. 51 d.P.R.  633/72 .
-La  sentenza  impugnata  dev’essere  perciò  cassata  e,  per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  la  causa  alla  Corte  di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Campania,  in  diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.