Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23844/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 1728/2021, depositata il 25 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso proposto avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’ anno d’imposta 2010, con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 143.743,00; in particolare venivano recuperati a tassazione euro 74.525,65 relativi a capitale ritenuto dal contribuente non imponibile, euro 531,52 per spese indebitamente dedotte ed euro 42.835,54 quali accrediti non giustificati. Il contribuente deduceva la carenza di motivazione dell’atto impositivo per acritico recepimento del processo verbale di constatazione ; la nullità dell’accertamento per difetto di autorizzazione al compimento RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie, nonché per difetto di sottoscrizione; l’illegittimità della pretesa fiscale per mancanza di elementi presuntivi certi, precisi e concordanti; la non imponibilità RAGIONE_SOCIALE spese recuperata a tassazione, trattandosi di spese anticipate per clienti ovvero di capitale non imponibile in quanto relativo a crediti recuperati con atto di precetto.
L’Ufficio si costituiva in giudizio c hiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale pronunciava la sentenza n. 9435/13/2017 con la quale accoglieva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
-Avverso la sentenza interponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente non si costituiva.
Con sentenza n. 1728/2021, depositata il 25 febbraio 2021, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello nei limiti di cui in motivazione, confermando la compensazione RAGIONE_SOCIALE
spese e competenze del primo grado e condannando l’appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del secondo grado.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ .
Parte ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui, intervenendo sulle spese non deducibili, ha ritenuto che queste fossero ‘non dovute’, come stabilito dal giudice di primo grado e quindi non recuperabili a tassazione poiché l’ufficio, sul punto, nulla avrebbe dedotto.
L’Ufficio evidenzia che, in ordine alle spese non deducibili, era stato lo stesso contribuente a precisare che ” Lo scrivente, facendo presente che si intende prestare acquiescenza al punto 12. lettera b del Fatto (ripresa a tassazione per euro 532,52) in quanto dovuta ad effettiva ed errata contabilizzazione dei costi ‘ , che avrebbe quindi prestato acquiescenza al rilievo, per cui sul punto nulla l’ufficio avrebbe dovuto dedurre.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il collegio non abbia fatto alcun riferimento alle spese non deducibili, parlando solo RAGIONE_SOCIALE spese non imponibili, ritenute ora nella decisione della Commissione tributaria regionale come costi non documentati, correttamente ripresi a tassazione dall’ Ufficio.
Le spese non deducibili, invece, sono state riconosciute tali dallo stesso contribuente che ha evidenziato un errore di contabilizzazione
in sede di impugnazione dell’accertamento. Pertanto, poiché il rilievo non era stato oggetto di contestazione, il giudice decidendo sul punto ha violato l’art. 112 cod. proc. civ ., contravvenendo al principio del ‘ ne eat iudex ultra petita partium ‘.
1.1. -Il motivo è fondato.
Il principio secondo cui l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domande, eccezioni e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il poteredovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE istanze e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21421).
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata evidenzia un’ipotesi di ultrapetizione, avendo il contribuente prestato acquiescenza sul punto.
-Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ . e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 cod. proc. civ. La sentenza risulterebbe inoltre apparentemente motivata quanto al rigetto dell’appello dell’ Ufficio circa il recupero a tassazione degli accrediti sul conto corrente bancario del contribuente perché non giustificati, argomentando sul punto il collegio con un mero richiamo alla decisione di primo grado, fornendo dunque una motivazione c.d. apparente.
2.1. -Il motivo è fondato.
La Commissione tributaria regionale sul punto in questione ha motivato che: ‘ sul secondo motivo di appello, con riguardo ad accrediti
su C/C non giustificati, per la somma di euro 42.835,54, come correttamente rilevato dalla CTP, questo Collegio ritiene infondato il motivo, rinviandosi a quanto ampiamente argomentato dai giudici di primo grado ‘. Si tratta di una motivazione del tutto apparente, lesiva del minimo costituzionale anche in relazione alla motivazione per relationem .
La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).
-L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo formulato in subordine sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73 e dell’art. 51 d.P.R. 633/72 .
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.