Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6198 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5263/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale alla pec EMAIL,
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. MESSINA n. 6805/2022, depositata in data 4 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
La pretesa impositiva IRPEF oggetto del presente giudizio scaturiva dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del Modello 770S/2011, presentato in
Avv. Acc. IRPEF 2010
riferimento al periodo d’imposta 2010. L’Agente del Servizio Riscossione notificava cartella di pagamento ad NOME COGNOME con la quale gli intimava il pagamento di una somma complessiva pari a € 39.095,56.
Avverso la cartella il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Messina; si costituiva anche l’Agente della riscossione, che replicava alle eccezioni a vario titolo svolte dal ricorrente, sollevando il difetto di legittimazione passiva in ordine ai profili che investivano il ruolo.
La C.t.p. di Messina, con sentenza n. 5056/07/2017, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 6805/2022, depositata in data 4 agosto 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Agente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 per la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione ed il contribuente hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato i motivi di gravame proposti, con i quali l’appellante non ha dedotto la nullità procedimentale per l’omessa chiamata in giudizio dell’ente creditore e ha difeso la pretesa impositiva nel merito, richiamando a tal fine anche le difese in primo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato le specifiche difese svolte nel gravame dall’appellante a fondamento della correttezza della pretesa impositiva contenuta nella cartella impugnata, dal momento che non costituisce preclusione la mancanza di controdeduzioni in primo grado attinenti il ruolo da parte dello stesso.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto l’illegittimità della pretesa tributaria motivando unicamente sulla circostanza della mancata integrazione del contraddittorio in difetto di rituale richiesta di chiamata in causa da parte dell’agente della riscossione, non vagliando, dunque, quella che era la fondatezza dell’appello.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Errore nel procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato l’appellante Ufficio al pagamento delle spese, nonostante il contribuente appellato non si fosse in realtà costituito.
Preliminarmente va disaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente nella memoria depositata. Essa è infondata.
Invero, il fenomeno della successione ex lege a titolo universale di Agenzia delle Entrate Riscossione a Riscossione Sicilia – rimasta in vita dopo che il d.l. n.193/16 ha determinato lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia disposto con la cancellazione d’ufficio
dal registro delle imprese della medesima società – è stato disciplinato dall’art. 76 del d.l. 25.5.2021 n. 73, conv., con mod., dalla l. 23.7.2021, n. 106.
Tale norma, recante il titolo ‘Subentro dell’Agenzia delle entrate riscossione alla RAGIONE_SOCIALE, ha stabilito che: 1. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALE è sciolta, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all’articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole «relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima,» e le parole «, con riferimento alle predette entrate,» sono soppresse.
2.1. Di poi, riguardo alla rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30008 del 22/10/2019, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
In ogni caso, nel territorio della Regione Siciliana, fino al 30 marzo 2023, l’Ente si è legittimamente costituito dinnanzi alla Corte di Cassazione con legali del libero foro in virtù del Terzo addendum al protocollo d’intesa sottoscritto tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle EntrateRiscossione ai sensi del quale ‘l’Avvocatura dello Stato fino al 31 marzo 2023 non presterà il proprio patrocinio a favore dell’Ente relativamente a tutte le cause, sia passive che attive riferibili ad attività della disciolta RAGIONE_SOCIALE Tale documento risulta depositato in giudizio in data 23 marzo 2023 ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
Procedendo alla disamina dei motivi, il primo motivo è fondato.
3.1. Nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato: ‘L’appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell’illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell’Ufficio. Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è illegittima e infondata. Infatti, la Commissione condivide l’iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria. Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l’infondatezza degli argomenti dedotti dal resistente in primo grado, che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata’.
Dall’atto di appello, che, in ossequio al principio di autosufficienza, l’ente riscossore ha prodotto integralmente, risulta che quest’ultimo
lamentava, con riferimento alla sentenza della C.t.p. di Messina, l’omissione di qualsivoglia decisione sui motivi di doglianza quali la violazione di legge e il vizio di motivazione, la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, il vizio del procedimento logicogiuridico in ordine alla valutazione dell’atto impugnato (asserendo la piena e legale conoscenza dei presupposti di imposizione desumibili dalla cartella di pagamento) ed, infine, l’errata ed ingiusta pronuncia relativamente alla condanna alle spese processuali.
3.2. Indubbiamente, si tratta di una motivazione apparente, secondo l’accezione più volte illustrata da questa Corte (ex plurimis, Cass. 17/03/2023, n. 7908; Cass. 28/02/2023, n. 6037; Cass. 19/01/2023, n. 1618; Cass. 23/12/2022, n. 37770, che richiama Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha sottolineato che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, «la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo
sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.» (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del 30/06/2020). Inoltre, «In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito» (Cass. 14/02/2020, n. 3819).
3.2. Infine, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto ‘statico’ della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto ‘dinamico’ della dichiarazione stessa (cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 19/04/2013, n. 9577, in motivazione; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980).
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione distaccata di Messina affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.