Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 61 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 61 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
Oggetto: Tributi
Ires, Irap e Iva 2012
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 19132 del ruolo generale dell’anno 20 21 proposto
Da
Associazione RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME nonché COGNOME, in proprio, quale preteso responsabile in solido, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore, in Roma INDIRIZZO; -ricorrenti-
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 283/25/21 depositata in data 14 gennaio 2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-previo p.v.c. dell ‘Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Bergamo nei confronti dell’Associazione non riconosciuta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , esercente attività di ‘creazioni ed interpretazioni nel campo della musica’, emetteva avviso di accertamento con il quale contestava, per l’anno 20 12, maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap Iva, oltre sanzioni, disconoscendo in capo all’associazione la natura di ‘ente non commerciale’ per accedere alle agevolazioni tributarie ex lege n. 398 del 1991 ed attribuendo anche in capo a COGNOME NOME la responsabilità in solido in ordine alle obbligazioni tributarie dell’associazione ;
-avverso il suddetto atto impositivo, COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e in proprio, proponevano ricorso dinanzi al la Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, con la sentenza n. 110/03/2018 – aderendo alla sentenza n. 296/04/2017 emessa dalla CTP di Bergamo in relazione a fattispecie ritenuta identica riferita al 2011 e oggetto dello stesso p.v.c. – lo accoglieva limitatamente al disconoscimento della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ;
-avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia delle entrate e COGNOME nella qualità e in proprio, proponevano, per la parte di rispettiva soccombenza, appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata
di Brescia, che, con sentenza n. 888/16/2018, previa riunione, accoglieva l’appello principale dell’Ufficio e rigettava quello incidentale della parte privata ; – avverso la suddetta sentenza, l’Associazione RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME nonché quest’ultimo anche in proprio, quale preteso responsabile in solido, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi;
-resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate;
Considerato che
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento in questione senza rilevare – come eccepito nella memoria depositata il 24.9.2020 – il giudicato esterno formatosi (prima del deposito della sentenza impugnata) in relazione alla sentenza n. 3399/2019 della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con riferimento all’avviso di accertamento per il 2011 , scaturente dal medesimo p.v.c. dell’Amministrazione e fondato sui medesimi presupposti del l’accertamento per il 2012. In particolare, nella detta sentenza – che aveva riformato, favorevolmente alla parte privata, la sentenza della CTP di Bergamo n. 296/04/2017 richiamata nella stessa pronuncia impugnata -il giudice di appello aveva ritenuto -con un accertamento da ritenersi vincolante anche per il 2012 – sussistenti in capo alla contribuente, relativamente al 2011, i requisiti di associazione senza fine di lucro, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, avendo la parte dimostrato – avuto riguardo anche alla validità probatoria dei certificati dell’Enpals -la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale. L’efficacia di giudicato (esterno) della sentenza n. 3399/2019 della CTR della Lombardia, sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, rilevabile, comunque anche d’ufficio , in ogni stato e grado del processo.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in combinato con l’art. 111 Cost. in tema di giusto processo, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, avendo la CTR ritenuto
legittimo il disconoscimento da parte dell’Amministrazione della natura no profit dell’associazione ‘RAGIONE_SOCIALE in base ad un generico rilievo di mancanza di democraticità della gestione, senza esplicitare l’iter logico -giuridico a fondamento della decisione, peraltro, in evidente contrasto con le statuizioni di cui alla sentenza irrevocabile n. 3399/2019 della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, emessa con riferimento all’avviso per il 2011 .
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 148 – 149 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in tema di spettanza e revoca delle agevolazioni fiscali in favore di associazioni senza scopo di lucro, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso impugnato sebbene l’associazione avesse dimostrato la prevalenza dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale grazie ai prodotti certificati Enpals.
4.Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999 , laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’obbligo di tracciabilità delle operazioni finanziarie, sebbene tale onere gravasse esclusivamente sulle RAGIONE_SOCIALE e non già sull’associazione non riconosciuta in questione.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., 1) la violazione degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere la CTR riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva in mancanza della tenuta del registro Iva acquisti e della registrazione delle fatture di acquisto sebbene il collegamento della detrazione all’esigibilità imponesse l’effettuazione dell’operazione e non anche l’adempimento delle relative obbligazioni formali, quali la registrazione delle operazioni ; 2) la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in tema di deducibilità dei costi, nella denegata ipotesi in cui si rilevasse la non spettanza del diritto alla detrazione dell’Iva .
Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 ( TUIR) per non avere la CTR riconosciuto, in base alla documentazione prodotta in giudizio,
la deducibilità dei costi sostenuti dall’Associazione per le trasferte per eventi musicali.
Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472 del 1997 per non avere la CTR annullato le sanzioni sebbene sussistesse la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 3, cit. concretantesi nella ‘ indeterminatezza delle richieste di informazioni ‘ atteso che la contribuente non aveva prodotto nella sede amministrativa di verifica i certificati di agibilità Enpals, in quanto non richiesti dai verificatori mantenendo sempre una condotta collaborativa nella convinzione di agire correttamente come associazione senza scopo di lucro, beneficiaria del regime fiscale agevolato.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità e comunque, nel merito, infondato.
8.1.In particolare, i ricorrenti non indicano la data di formazione del giudicato con riguardo alla sentenza n. 3399/2019 della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia (di annullamento dell’avviso emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il 2011 sulla base dei rilievi di cui al medesimo p.v.c. posto a fondamento dell’avviso, relativo al 2012, impugnato nel presente giudizio) , né tantomeno risulta allegata alla memoria del 24.9.2020 – depositata dinanzi alla CTR come da ricevute SIGIT (allegato n. 4 al ricorso) copia della detta sentenza con attestazione della cancelleria rela tiva all’avvenuto passaggio in giudicato. 8.2. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, al quale il Collegio intende dare continuità per la maggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, sostiene che colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio deve dimos trare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la stessa sentenza sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il
secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile) (Cass., sez. 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass., sez. 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9746; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n. 4803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868). L’eccezione di giudicato presuppone, dunque, l’effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudicato.
8.3.Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, restando irrilevante l’assenza di contestazioni per non essere la circostanza disponibile dalle parti, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp att. c.p.c. (Cass., sez. 1, 19/09/2013, n. 21469; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. L, 24/11/2008, n. 27881; Cass., sez. L, 02/04/2008, n. 8478; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644). Nella specie, la copia autentica della sentenza n. 3399/2019, allegata n. 5) al ricorso, reca un attestato di cancelleria, ex art. 124 disp. att. c.p.c., relativo all’avvenuto passaggio in giudicato della stessa per mancata impugnazione nei termini ex art. 327 c.p.c. (in data 4.3.2020) sottoscritto dal funzionario in data 8.6.2021, dunque successivamente al deposito della sentenza in questa sede impugnata (14 gennaio 2021). Ciò conduce a ritenere
che l’attestazione non è stata prodotta nel corso del giudizio di merito, perché rilasciata solo dopo la definizione del giudizio di appello. 8.4.Pertanto, la censura è comunque infondata nel merito in quanto, sebbene il giudicato esterno si sia formato in data antecedente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata (4.3.2020), la prova del passaggio in giudicato, ossia la produzione della relativa attestazione di cancelleria, è stata tardivamente fornita solo nel presente giudizio di legittimità. La intempestiva produzione di detta documentazione impone di escludere che sia stata validamente offerta prova dell’invocato giudicato, dovendosi rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. 1, 23/12/2010, n. 26041), nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito e nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sicché solo in tal caso la sua produzione non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (conf. Cass., sez. 5, 07/05/2008, n. 11112; Cass., sez. L, 30/10/2003, n. 16376; Cass., sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Cass., sez. 2, 22/01/2018, n. 1534).
8.5.Né a ritenere provata la definitività della sentenza n. 3399/2019 della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, può soccorrere il principio di non contestazione. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., sez. 2, 22/02/2018, n. 4308) che la parte, la quale eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza, non ha l’onere di fornirne la prova mediante la produzione della pronuncia, munita della certificazione formale del cancelliere, di cui all’art. 124 disp. att. cod. civ., ‹‹qualora la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato esterno ››, ma non nell’ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione (in senso conforme, Cass., sez. 6 5, 09/03/2022, n. 7740).
8.6.Come emerge dalla stessa prospettazione di parte ricorrente (si veda pag. 4 del ricorso), l’odierna controricorrente, a fronte della sollevata eccezione di giudicato introdotta da RAGIONE_SOCIALE con la memoria del 24.9.2020, non ha tenuto alcun contegno processuale che possa integrare ammissione esplicita dell’esistenza del precedente giudicato e, dunque, che possa escludere la contribuente dall’onere di produrre tempestivamente la sentenza corredata da idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., comprovante che entro i termini di legge non era stata proposta impugnazione.
9. Il secondo motivo è fondato.
9.1. Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Come precisato da questa Corte, « ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento » (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass., sez. 5, n. 2392 del 2024).
9.2.Nella specie, la CTR ha reso una motivazione meramente apparente (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 5331 del 2019 e n. 21801 del 2019), ben al di sotto del minimo
costituzionale (art. 111 Cost.), limitandosi apoditticamente ad affermare che: ‘La mancanza di democraticità nella gestione è condizione propedeutica all’ingresso nel regime delle agevolazioni fiscali…L’assenza di democrazia porta alla mancata utilizzazione dei servizi da parte della collettività tutelata dall’ordinamento giuridico. Lo Stato quanto concede dei benefici tributari e fiscali impone certe r egole che vanno applicate … Conseguentemente il contribuente sarà sottoposto al regime tributario normale e non a quello speciale di cui all’art. 149 TUIR. Lo stesso discorso è per l’attività del contribuente ‘. Trattasi di argomentazioni del tutto generiche, inidonee a rivelare la ratio decidendi e permettere il controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio che ha condotto all’accoglimento dell’appello dell’Agenzia. Tal e carenza motivazionale – in punto di verifica dei presupposti per qualificare l’associazione in questione come ‘ente non commerciale’ al fine di fruire delle agevolazioni tributarie ex lege n. 398 del 1991 -involge anche le argomentazioni svolte dalla CTR relativamente alla ripresa Iva sugli acquisti (‘ anche se il diritto alla detrazione dipende dalla esigibilità senza vincoli documentali occorre comunque la dimostrazione dell’effettività delle operazioni di acquisto che può essere dimostrata con un libro Iva acquisti tenuto secondo le regole di una contabilità regolare; in mancanza di contabilità fornitori e/o della dichiarazione annuale perché dei dati Iva, richiesti in deduzione, vi deve essere la dimostrazione da parte del contribuente della effettività con il riscontro dei movimenti finanziari e di estratti conto delle controparti. Di tutto questo non vi è niente. ‘ ) atteso che la contestazione della indetraibilità dell’Iva per mancata tenuta del registro Iva acquisti e omessa registrazione delle fatture era connessa al disconoscimento dei presupposti per fruire del regime agevolativo di cui alla legge 398/91 (che esclude l’obbligo di tenuta del detto registro).
10. L’accoglimento del secondo motivo rende inutile la trattazione dei restanti con assorbimento degli stessi.
11.In conclusione, va accolto il secondo motivo, disatteso il primo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al motivo
accolto – e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione; Così deciso in Roma il 6 novembre 2024