Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24439/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI GROTTAGLIE – PROVINCIA DI TARANTO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
NOME
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di TARANTO n. 582/2022 depositata il 04/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Grottaglie ha notificato al contribuente NOME COGNOME cui sono subentrati nel giudizio gli eredi meglio indicati in epigrafe, un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI anno 2008 per un terreno di 5000 mq, atteso che l’originario contribuente non aveva effettuato il pagamento dell’imposta, sostenendo la destinazione agricola e non edificatoria del terreno.
A seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto il ricorso, con sentenza n. 1808/2015.
Il Comune ha presentato appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che è stato respinto.
La CTR , a sostegno del rigetto dell’appello, ha rilevato che l’amministrazione nulla di specifico avesse obiettato in merito al difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento da parte del funzionario e che la motivazione fosse sufficiente.
Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a n. 2 motivi.
NOME COGNOME si è costituita con controricorso.
Sono state presentate memorie ex art. 380. bis .1 c.p.c. da parte del Comune ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di legge.
1.1. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., non pronunciandosi sul primo motivo di impugnazione (relativo alla legittimità della mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento) respinto dalla decisione di primo grado e riproposto in appello, là dove ha ritenuto che nulla di specifico fosse stato obiettato dal Comune.
1.2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alla questione dell’annullamento dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
Tale eccezione è però da ritenersi infondata, avendo in realtà l’appellante espressamente contestato tale parte della decisione.
Le argomentazioni offerte in ricorso inducono a riqualificare la censura sub art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente in quanto nella sostanza il Comune lamenta che vi sia stata omessa motivazione.
Il motivo, così riqualificato, è fondato.
4.1. La CTR ha affermato che ‘ l’appellante nulla di specifico ha eccepito sulla rilevata mancata sottoscrizione da parte del funzionario responsabile (…), delegato dal comune di Grottaglie, dell’atto oggetto di controversia ‘.
4.2. Viceversa, deve rilevarsi che l’appellante aveva sostenuto con i motivi di appello, citando la relativa normativa, che la mancanza di sottoscrizione fosse legittima.
4.3. In particolare, il Comune di Grottaglie aveva espressamente contestato la affermazione della CTP, rilevando che l’atto non fosse stato sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli art. 3 d.lgs. 39/1993, e art. 1, c. 87, l. 549/1995, e che la firma autografa fosse stata quindi sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dell’allora responsabile dell’ufficio tributi. Ciò sulla considerazione che gli artt. 19 d.P.R. 513/1997 e 25 d.P.R. 445/2000 non avrebbero dunque abrogato l’art. 1 , c. 87, sopra citato, atteso che si applicano a tutti i documenti informatici che devono recare la firma del responsabile e non a quelli per i quali la firma è stata sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. In particolare, si legge nello stralcio dell’appello riprodotto in ricorso che ‘Nel caso di specie…l’avviso di liquidazione è stato predisposto ed elaborato sulla base di un software
dalla società incaricata della riscossione, e cioè RAGIONE_SOCIALE il cui nominativo compare in calce alla pagina 4 dell’atto impugnato’.
4.4. Sul punto la CTR non ha offerto risposta alcuna.
4.5. La censura è dunque fondata e va accolta.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per carenza assoluta di motivazione: la Commissione tributaria regionale non avrebbe indicato in alcun modo l’ iter argomentativo seguito per affermare che l’avviso di accertamento impugnato è privo di motivazione.
5.1. Ad avviso del ricorrente, la CTR si sarebbe limitata ad affermare che l’avviso di accertamento è affetto da “carenza fattuale e giuridica”, senza specificare le ragioni di tale carenza, mentre l’avviso di accertamento , l’estratto del quale è riprodotto in ricorso, conterrebbe tutti gli elementi essenziali per individuare la pretesa tributaria, sia intrinsecamente, che in relazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 7/2001 che fissa i valori venali delle aree edificabili.
5.2. Parte ricorrente ha dedotto l’insussistenza della lamentata mancanza assoluta di motivazione o della mera apparenza della stessa, e comunque la infondatezza del secondo motivo.
5.3. Anche tale motivo è fondato.
5.4. Questa Corte ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.
9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).
5.5. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la CTR non ha offerto una motivazione sufficiente, idonea a soddisfare il requisito del c.d. minimo costituzionale, in quanto sostanzialmente nulla afferma sul punto in contestazione.
5.6. Il motivo va dunque accolto.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30/01/2025.