Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4297 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ICI INGIUNZIONE
sul ricorso iscritto al n. 24225/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, nata il 27 maggio 1962 a Piazza INDIRIZZO (LU) e residente in Viareggio (LU), INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alla comparsa di nuovo difensore, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI VIAREGGIO (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede presso il Palazzo Municipale, alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , dr. NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e
nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 336/3/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 1° marzo 2022, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta all’udienza camerale del 15 novembre 2024, dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’ingiunzione indicata in atti, con il Comune di Viareggio intimava il pagamento della somma di 2.375,00 € per il mancato versamento dell’ICI relativa all’anno d’imposta 2010.
Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettava l’appello avanzato da NOME COGNOME contro la sentenza n. 104/2/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, sulla base della seguente motivazione: «Questa Commissione ritiene che il Comune di Viareggio abbia ottemperato a tutte le disposizioni di legge per il recupero dell’imposta ICI omessa, sia nei termini di corretta notifica, sia nel quantum richiesto. Non si ravvisano pertanto violazioni impositive né procedurali. Appaiono totalmente infondati i motivi addotti dalla Contribuente nell’appello né esistono presupposti per la sospensione dell’atto. Per questi motivi questa Commissione non ritiene che la Contribuente fosse all’oscuro dell’atto emesso dall’Ufficio Tributi del Comune, né tantomeno che il tributo non fosse dovuto» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificato il 30 settembre 2022, formulando due motivi di impugnazione e successivamente, in data 5 novembre 2024, depositando memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
Il Comune di Viareggio resisteva con controricorso notificato in data 7 novembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 6 della legge n. 212/2000, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 14 della legge n. 890/1982, oltre che degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5. , c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, premettendo di aver proposto sei motivi di appello (interamente riportati nel ricorso a pagina n. 7) rispetto ai quali il Giudice regionale aveva fornito la suddetta motivazione, elaborata in otto righe, lamentando quindi « l’assoluta inesistenza di qualunque motivazione su cui fondare il rigetto di un appello. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha in alcun modo esaminato le censure sollevate dall’odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado e nemmeno si è richiamata a quella (che seppur in maniera insufficiente e comunque erronea aveva tentato di motivare il rigetto)» (v. pagina n. 8 del ricorso).
L’istante ha, quindi, ripreso la trattazione dei primi tre motivi di appello, ribadendo le contestazioni sulla nullità dell’ingiunzione impugnata per l’omessa notifica dell’atto presupposto, sulla nullità dell’eventuale notifica dell’avviso,
nonché sulla nullità ed inesistenza della notifica dell’ingiunzione impugnata.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., in ragione della violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, oltre che degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omesso esame e omessa, insufficiente, o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» (v. pagina n. 19 del ricorso), richiamando ancora una volta i motivi di appello, con cui si era stata dedotta la carenza di motivazione dell’ingiunzione, il difetto di istruttoria e la mancanza dei suoi presupposti, la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, l’infondatezza nel merito della pretesa e l’immotivata condanna alle spese di lite.
Esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso ritiene la Corte che esso vada accolto per le seguenti ragioni.
Va premesso che i canoni censori prescelti dalla difesa della ricorrente risultano, per taluni versi, impropriamente proposti e non pertinenti ai contenuti delle contestazioni, appena osservando sul punto che:
le doglienze relative alle dedotte violazioni di legge (di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.) tradiscono un uso improprio del predetto parametro, giacchè il motivo ripropone le censure di merito non esaminate dal Giudice
regionale, come se innanzi a questa Corte possa svolgersi un terzo grado di giudizio di merito;
l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. a tacer d’altro -intercetta il limite della doppia conforme.
Nondimeno, un fondato nucleo essenziale dell’impugnazione va individuato nella parte in cui la difesa della contribuente ha dedotto di aver proposto sei motivi di appello (come detto interamente riportati nel ricorso, ai fini dell’autosufficienza, a pagina n. 7) rispetto ai quali il Giudice regionale ha offerto la citata motivazione, contestando quindi -giova ripeterlo « l’assoluta inesistenza di qualunque motivazione su cui fondare il rigetto di un appello. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha in alcun modo esaminato le censure sollevate dall’odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado e nemmeno si è richiamata a quella (che seppur in maniera insufficiente e comunque erronea aveva tentato di motivare il rigetto)» (v. pagina n. 8 del ricorso).
5.1. Con detta censura l’istante ha chiaramente eccepito il vizio di una motivazione apparente, declinato nel secondo motivo anche come omessa pronuncia (sui motivi di appello) ed in tale direzione va dato seguito all’orientamento di questa Corte secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione (nel caso di specie, secondo il canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num, 3. cod. civ.) non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (nella specie in quella di cui al nun. 4 della predetta disposizione, trattandosi di violazione di norma processuale), né determina l’inammissibilità del ricorso, giacchè dall’articolazione del motivo è chiaramente
individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. tra le tante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6″-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6″-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez. T. 15 marzo 2022, n. 8293).
6. Giova allora ricordare, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; e da ultimo Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174).
Ed è stato, altresì, chiarito che « è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle (cfr. Cass. Sez. T., 11 aprile 2024, n. 9830 e, nello stesso senso, Cass. Sez. T, 8 maggio 2023, 12222, che richiama Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557).
Si è avuto cura di riportare l’intero contenuto della sentenza impugnata, perché la sua lettura, meglio di qualsiasi argomentazione, evidenza la sussistenza di un caso emblematico di motivazione apparente.
La Commissione regionale innanzitutto non ha riportato i contenuti della decisione del primo Giudice, né i motivi di appello.
La decisione si è sviluppata sulla base di apodittiche affermazioni circa il rispetto di non menzionate disposizioni di legge, la corretta notifica di non precisati atti e di cui non sono state indicate le modalità, nonché sulla scorta di una ritenuta inesistenza di indecifrabili violazioni di norme impositive e procedurali, oltre che sulla assiomatica conoscenza dell’atto impositivo da parte della contribuente e sulla debenza dell’imposta, il tutto senza sviluppare il ragionamento sugli identificati presupposti fattuali e senza esporre le ragioni del proprio convincimento, in modo, quindi, da inibire qualsiasi tentativo di comprendere il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni e, a monte, senza
rendere intellegibili nemmeno quali fossero i temi della controversia.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata va, dunque, ritenuta nulla per suo assoluto difetto di motivazione, il che -all’evidenza -assorbe l’esame di ogni altra doglianza.
La causa va, quindi, rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Toscana, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Toscana anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2024