Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4962 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4962  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27769/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO COGNOME -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-resistente- avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Commissione  Tributaria  Regionale  del Lazio n. 2489/2016 depositata il 29/04/2016.
e
sul ricorso iscritto al n. 27847/2016 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente- avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Commissione  Tributaria  Regionale  del Lazio n. 2489/2016 depositata il 29/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con due motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR del Lazio indicata in epigrafe, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo all’IRPEF per l’anno di imposta 2008.
La ripresa fiscale nei confronti del ricorrente si basa sull’avviso emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma, non avendo la predetta società presentato la dichiarazione dei redditi, né consegnato la documentazione successivamente richiesta dall’Ufficio, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito sulla base dei dati contabili comunque risultanti dal bilancio. Di conseguenza, invocando la presunzione di distribuzione, ai soci di società a ristretta base partecipativa del maggior reddito determinato, l’Ufficio ha accertato nei confronti di NOME COGNOME NOME, socio unico, il corrispondente maggior reddito, con recupero di maggiore Irpef per euro 73.076,00, oltre interessi e sanzioni.
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto  dal  contribuente,  la  CTR  del  Lazio,  pur  confermando  la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ atto impugnato, ha rideterminato il reddito accertato nei confronti del contribuente, riconoscendo -a monte – un maggiore importo di costi deducibili dalla RAGIONE_SOCIALE.
4 .  L’RAGIONE_SOCIALE  ha  depositato  atto  di  costituzione  per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza; ha quindi, in data 6 febbraio 2025, depositato memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.c.
 Avverso  la  medesima  sentenza  ha  proposto  autonomo  ricorso anche l’RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, illustrati con successiva memoria, ed il contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve disporsi, ex art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso iscritto al RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO al presente ricorso, iscritto al RNUMERO_DOCUMENTO.  NUMERO_DOCUMENTO,  in  quanto  aventi  ad  oggetto  le  separate impugnazioni RAGIONE_SOCIALEa medesima  sentenza di appello, dovendosi qualificare il ricorso successivamente notificato e depositato come ricorso incidentale.
1.1. Va infatti precisato che «Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, salva la possibilità RAGIONE_SOCIALEa conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c. qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALE forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo» ( ex multis v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33809 del 19/12/2019.
Con il primo motivo del ricorso principale (iscritto al RNUMERO_DOCUMENTONNUMERO_DOCUMENTO 27769/2016), il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere omesso i giudici di appello di pronunciarsi su ll’ eccezione, sollevata dal ricorrente, di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato per non aver l’Ufficio proceduto all’instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio.
2.1. La fondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura, rilevandosi che nulla ha argomentato la CTR in merito alla dedotta eccezione, non giova al
ricorrente, dovendo questa Corte pronunciarsi sulle questioni il cui esame è stato omesso dal Giudice di appello, alla luce del principio consolidato (v., tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui «Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto».
2.2.  Nel  caso  di  specie,  la  censura  sollevata  è  infondata,  non ravvisandosi l’obbligo per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito». Dunque «non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino» (Cass. S.U. n. 24823/2015).
Nel caso di specie non vi era pertanto alcun obbligo di instaurazione del  contraddittorio  preventivo  prima  RAGIONE_SOCIALE‘emissione  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di accertamento, in quanto risulta circostanza pacifica che la verifica,
avente ad oggetto RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, non si è svolta presso i locali del contribuente.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360,  comma  1,  n.  4,  c.p.c.,  la  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per  totale carenza RAGIONE_SOCIALEa concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo che la sentenza impugnata  difetta  del  tutto RAGIONE_SOCIALEa motivazione,  in  quanto  alla premessa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue  l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa decisione,  senza  nessuna argomentazione.
3.1. Il motivo va trattato unitamente al secondo motivo del ricorso incidentale proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE, (iscritto  al  R.G.N. 27847/2016), anch’esso  inteso  a  denunciare,  in  relazione  all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione assente o apparente.
3.2. I motivi sono fondati.
La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione RAGIONE_SOCIALEa decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. NUMERO_CARTA).
3.3. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. 5.2. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
3.4. Nel caso di specie la succinta motivazione è limitata alle seguenti apodittiche constatazioni, che non consentono di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di appello: «Si ritiene che l’importo dei costi sottratto dai componenti positivi dichiarati in bilancio dalla RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEa quale l’appellante è titolare di quota pari al 100% -ad esito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento indiretto svolto dall’Amministrazione finanziaria, sia da rivedere in quanto non appare congruo. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, pertanto, si ritiene di rideterminare l’ammontare dei costi nelle seguenti modalità: a) euro 107.391,00 per acquisto di materie prime, come da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO; b) riconoscere, in aumento, la percentuale dei costi da sottrarre relativi “ad altri servizi”, nella misura del 50% di quanto indicato nel bilancio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE. Per l’effetto il reddito del sig. COGNOME verrà ridotto in proporzione».
In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso principale proposto dal contribuente ed accolto il secondo, accolto inoltre il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte,  riuniti  i  ricorsi,    accoglie  il  secondo  motivo  del  ricorso principale,  rigettato  il  primo,  accoglie  il  primo  motivo  del  ricorso incidentale,  con  assorbimento  del  secondo,  cassa  la  sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.