Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22236 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
I.RAGIONE_SOCIALE Angelo RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario previamente autorizzato, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Busto Arsizio, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2272/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 7.4.2017, e pubblicata il 23.5.2017;
OGGETTO: Omesso versamento ritenute – Anni 2011/13 – Cartella ex artt. 36 bis Dpr n. 600/73 e 54 bis Dpr 633/72.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava il 13 ottobre 2014 alla I.C.T. RAGIONE_SOCIALE la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi mod. 770, ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del Dpr 633 del Dpr n. 633 del 1972, con la quale contestava il mancato versamento di ritenute Irpef, per un valore dichiarato di Euro 653.603,79, con riferimento agli anni 2011 e 2013. La società era stata ammessa il 6 giugno 2014 alla procedura di concordato preventivo, ed il concordato era stato poi omologato il 7.7.2015.
La contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano proponendo plurime censure, procedimentali e di merito. La CTP riteneva che, essendo stato il credito dell’Erario inserito nel piano concordatario, tanto garantiva adeguatamente le pretese del Fisco, che peraltro la debitrice, in concordato preventivo, non poteva onorare. In conseguenza disponeva l’ annullamento della cartella esattoriale impugnata.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita all’esito de l primo grado del giudizio sostenendo che l’annullamento della cartella di pagamento comportava l’annullamento della pretesa erariale, pur pienamente legittima. Inoltre, non corrispondendo al vero che l’intero credito fiscale fosse stato inserito nel ‘piano concordatario’, la CTP avrebbe anzi dovuto definire l’esatta quantificazione della corretta pretesa fiscale.
La CTR rigettava -con la sentenza richiamata in epigrafe – il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.
Ha resistito mediante controricorso l ‘intimata società.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME con cui ha chiesto l’acc oglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria denuncia la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. del cod. proc. civ., degli artt. 36, secondo comma, n. 4, 53, 54, e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la sentenza assunta dal giudice dell’appello risulta completamente priva di un supporto motivazionale.
Con il secondo motivo , introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 160, 168 e 180 del Rd n. 267 del 1972, degli artt. 14, 25, 46 e 90 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR rilevato che la notificazione della cartella esattoriale era attività dovuta, per l’Ufficio, e comunque per non avere la CTR rideterminato nel suo corretto valore la pretesa tributaria, se del caso, anziché annullarla, insieme con le sanzioni irrogate.
Si rileva, in via preliminare, che la controricorrente ha lamentato la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, perché effettuata ‘presso il domicilio eletto nello studio del
procuratoredifensore nel giudizio d’appello … si deve eccepire come tale notifica risulti affetta da nullità poiché effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito’ ( controric., p. 7).
Invero la notificazione è stata effettuata alla parte presso il procuratore costituito, pertanto regolarmente.
Peraltro la parte non trascrive il testo della notificazione che intende contestare, e la sua critica difetta di specificità. Inoltre, la società si è costituita in giudizio ed ha svolto complete difese, con il conseguente raggiungimento dello scopo del l’atto .
3.1. La società prospetta anche l’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, perché conte rrebbe un vizio motivazionale in presenza di sentenze di merito tra loro conformi (c.d. doppia conforme).
La censura risulta infondata, perché l’Agenzia delle Entrate contesta vizi di nullità della decisione, come si evidenzierà nel prosieguo, e di violazione di legge, e l’esistenza di una doppia conforme non limita l’accesso a simili critiche.
Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate -come già anticipato – denuncia la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello perché completamente priva di un supporto motivazionale.
La CTR, riassunti alcuni principi generali, scrive: ‘ Nel merito, il Collegio rileva che la previsione dell’appostamento di uno specifico fondo in bilancio e che nel piano concordatario viene previsto l’integrale soddisfacimento della pretesa tributaria a titolo d’imposta, nonché degli accessori, nella prospettiva di un possibile e futuro contenzioso garantisce l’Erario al pari di polizza fideiussoria. Questo Collegio, condividendo le conclusioni dei primi giudici in punto, rigetta l’appello dell’ufficio e dichiara l’illegittimità della cartella di pagamento ‘ (sent. CTR, p. III).
Trattasi all’evidenza di scarni, apodittici e lacunosi rilievi, che non consentono di comprendere l’iter valutativo seguito da l giudice dell’appello.
4.2. Quest’ultimo afferma che l’appostamento di uno specifico fondo in bilancio e la previsione nel piano concordatario dell’integrale soddisfacimento della pretesa tributaria a titolo d’imposta, nonché degli accessori, nella prospettiva di un possibile e futuro contenzioso, garantisca totalmente la pretesa dell’Ente impositore, ma non chiarisce perché, specie in considerazione del fatto che è la stessa CTR ad annullare contestualmente la pretesa creditoria dichiarandola illegittima, anche qui senza dire perché ritenga sia tale.
Come segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni, neanche risulta comprensibile il riferimento al ‘piano concordatario’. Neppure appare motivata l’affermazione che il riconoscimento del debito sia riferito ad ogni pretesa tributaria, inclusi accessori, visto che l’Amministrazione finanziaria contesta specificamente questo profilo, sostenendo che la pretesa tributaria risultava arbitrariamente ridotta nel concordato omologato. Anche il riferimento ad una ‘polizza fideiussoria’ non risulta comprensibile.
In concreto, quindi, la motivazione adottata dalla CTR è talmente incompleta e poco comprensibile, da risultare meramente apparente.
4.3. Il primo motivo di ricorso è da ritenere, perciò, fondato, e deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La decisione impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché -in diversa composizione – proceda a nuovo esame e a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.