Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18664 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Oggetto: Art. 26 comma 3 d.P.R. 600/1973 – Ritenute su interessi Fondi lussemburghesi -Anno 2011 – Sentenza – Motivazione apparente
SENTENZA
sui ricorsi iscritti al n. 13257/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO RAGIONE_SOCIALE (già Banca Fideuram s.p.a.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei difensori; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in
Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già Banca RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dei difensori;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3417/16/2020, depositata l’11 novembre 2020 .
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale, assorbite le altre censure;
uditi per la società contribuente l’ Avv. NOME COGNOME e per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La banca RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. TJB030300042 con il quale l’Ufficio le aveva contestato l’omessa effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2011 sui conti correnti intrattenuti da due fondi comuni di investimento (per oltre un milione e mezzo di euro), evidenziando il proprio ruolo di mera collocatrice e ‘banca corrispondente’, ovvero deputata al collocamento in Italia delle quote del fondo ed all’esecuzione dei pagamenti connessi alle sottoscrizioni ; l’Ufficio ir rogava, nel medesimo atto, sanzioni per quasi due milioni di euro.
La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo non provata, dalla contribuente, l ‘estraneità alla riscossione dell’attività svolta .
La società proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che accoglieva l’appello limitatamente al profilo relativo alle sanzioni, irrogate illegittimamente in misura superiore ai limiti edittali stante la ritenuta recidiva; la CTR, al riguardo, rilevava che gli accertamenti per gli anni pregressi erano ancora sub iudice , per cui non poteva essere contestata (ed applicata) la recidiva.
Circa il merito della pretesa tributaria la CTR preliminarmente condivideva la decisione della CTP che ‘ha giustamente escluso la dedotta inesistenza del requisito dato dal potere di riscossione (da parte della Società in accertamento) degli interessi e di altri proventi; né in appello è stata prodotta la relativa docu mentazione probatoria’ (pag. 3 della sentenza). Distingueva, poi, l’imposta sostitutiva sull’incremento del fondo investito (tassato nella misura del 12,50%) dalla ritenuta a titolo di imposta sugli interessi (dovuta nella misura del 27%). Riteneva, inoltre, irrilevante il riferimento ai fondi lussemburghesi ‘perché tanto nel caso in cui si tratti di redditi di capitale soggetti all’imposizione pari al 12,50%, quanto in quello in cui si tratti di redditi di capitali soggetti al prelievo dell’aliquota pari al 27%, la deroga ex art. 11-bis comma 1 D.L. n. 512/83 riferita ai redditi di capitali percepiti dai fondi comuni lussemburghesi, non è applicabile’ (sempre pagina 3). Infine, affermava che la tesi dell’Ufficio circa l’applicabilità della ritenuta nella mi sura del 27% non potesse essere accolta.
Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione sia la contribuente (affidandosi a sette motivi) sia, successivamente, l’Ufficio (affidandosi a tre motivi). Entrambe le parti hanno, altresì, depositato controricorso (per contestare l’a vverso ricorso).
Fissata l’udienza pubblica del 03/06/2025, il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il primo motivo di entrambi i ricorsi.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
All’udienza pubblica del 03/06/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME si è riportato alle conclusioni rese nella memoria; l’avvocato della contribuente ha chiesto accogliersi il proprio ricorso, nonché il motivo dell’avverso ricorso relativo alla motivazione apparente; l’ Avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso erariale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso successivo proposto da ll’Ufficio va qualificato come incidentale.
Con il primo motivo del ricorso principale la contribuente lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per vizio di motivazione assolutamente contraddittoria ed intrinsecamente incoerente». Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe, dapprima, rigettato le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine a) al proprio ruolo nella riscossione degli interessi e b) alla indebita duplicazione di imposta derivante dall’assoggettamento degli interessi sia all’im posta sostitutiva sia alla ritenuta, e, successivamente, ha ritenuto infondata la tesi dell’Ufficio circa l’applicabilità dell’aliquota del 27% sulle ritenute.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione delle ritenute sugli interessi maturati dal 1° luglio 2011 (post abrogazione dell’art. 11 -bis, co. 2 d.l. n. 512/1983)» per aver la CTR omesso qualsiasi
decisione sul motivo di appello relativo all’assoggettamento a ritenuta, al più, degli interessi maturati sino al 30 giugno 2011.
Con le ulteriori censure la contribuente denuncia in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. : a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 163 del TUIR (divieto di doppia imposizione) (terzo motivo); b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, co. 3, d.P.R. n. 600/1973 (quarto motivo); c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 -bis, co. 2, d.l. n. 512/1983 (quinto motivo); d) la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 10, co. 3, legge n. 212/2000 (sesto motivo); e) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, Protocollo 1, CEDU e dell’art. 7, co. 4, dlgs. n. 472/1997 (settimo motivo).
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. 31.12.1992 n. 546 » per avere la CTR affermato che ‘l’applicabilità della ritenuta pari all’aliquota del 27% suppone un ‘onus probandi’ a carico del contribuente circa le maggiori pretese fiscali che, viceversa, non può che incombere all’Ufficio’. Sostiene l’Ufficio che la CT R avrebbe ritenuto applicabile la minore aliquota del 12,50% in luogo di quella accertata dall’Ufficio, all’esito di una motivazione meramente apparente.
Con due ulteriori motivi l’Ufficio lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, commi 1 e 2 d.P.R. n. 600/1973, 11bis del d.l. 512/1983, 18 e 73, comma 5 quinquies tuir e dell’art. 2697 cod. civ., e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 del d.lgs. n. 472/1997.
Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto la medesima censura, ovvero la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Essi sono fondati.
6.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o
meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
6.2. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello ( ex multis , Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
6.3. Nella specie la CTR, dopo aver condiviso la decisione dei giudici di primo grado circa l’esistenza del potere di riscossione in capo alla RAGIONE_SOCIALE (con una motivazione parvente, non oggetto di censura in parte qua ), ha reso affermazioni logicamente e giuridicamente inconciliabili quando ha, da un lato, ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla contribuente in relazione all’inesistenza delle condizioni per l’obbligo della ritenuta al 27%, e, dall’altro, negato credito alla tesi erariale circa l’ap plicazione della detta percentuale.
Trattasi di affermazioni, assolutamente inconciliabili, che integrano il vizio denunciato, così come argomentato dal Sostituto Procuratore Generale.
Inoltre, alla luce del contenuto totalmente contraddittorio ed inconciliabile della complessiva motivazione, non è dato comprendere se la CTR abbia effettivamente ritenuto applicabile la minore aliquota del 12,50% (se solo si considera che l’appello del contribuente è stato in parte qua reietto); anche sotto tale profilo la sentenza sconta senza ombra di dubbio (in applicazione delle coordinate ermeneutiche riportate supra ) un deficit motivazionale. Come giustamente sottolineato dal Sostituto Procuratore Generale, la CTR nega l’applicabilità dell’aliquota del 27% sulla base di un inesistente (o, comunque, non indicato) onere probatorio incombente sull’Ufficio ed omette di indicare l’aliquota applicabile nella specie, salvo poi confermare l’avviso di accertamento (nel quale l’aliquota applicata è il 27%).
In definitiva, vanno accolti i primi motivi di ambedue i ricorsi, assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alle censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.