Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27454/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 332/2016, depositata il 9 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME non presentava il Modello Unico relativo all’anno d’imposta 2000. Ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, 51 del d .P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Nuoro, procedeva ad attivare indagini finanziarie. Successivamente, in data 20 dicembre 2007, emetteva l’avviso di accertamento n. RL5010200869/2007 con cui procedeva all’accertamento, ai sensi degli artt. 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, al reddito di lavoro autonomo pari ad euro 271.644,092 e, ai sensi degli artt. 54, comma 5 e 55, del d.P.R. n. 633 del 1972, operazioni imponibili ai fini IVA pari a euro 284.634,569.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Nuoro.
La Commissione adita, con sentenza n. 24/2/09, depositata il 5 febbraio 2009, accoglieva il ricorso.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza n. 332/2016 depositata il 9 novembre 2016, ha rigettato l’appello erariale.
-L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Resiste il contribuente con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto in quanto notificato in violazione dell’art. 3 bis
l. n. 53/94, introdotto dalla l. n. 228/2012, e privo di relata di notificazione.
Copia dei messaggi di accettazione e di consegna, nonché della relata di notifica, è allegata al ricorso, per cui alcuna improcedibilità risulta sussistere nel caso di specie.
-Parimenti va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di specificità e chiarezza.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300).
Nel caso di specie, la lettura del ricorso consente di enucleare le questioni prospettate e di individuare sia le norme violate, sia i principi di diritto trasgrediti, sia i punti della motivazione specificamente viziati.
-Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale reso una
pronuncia affetta da motivazione meramente apparente laddove, a sostegno della propria decisione, si limita a richiamare la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale senza esplicitare la ratio decidendi sottesa alla pronuncia.
3.1. -Il motivo è fondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4166; Cass., Sez. III, 3 marzo 2022, n. 7090).
La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. I,
5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 28139).
Nella specie, la pronuncia appare del tutto sfornita di una motivazione effettiva, a fronte di questioni articolate che avrebbero richiesto una compiuta analisi, non potendosi ritenere motivata per relationem – secondo la giurisprudenza di questa S.C. – una decisione che, dopo aver richiamato un estratto della sentenza della Corte costituzionale (n. 228 del 2014), e fatto riferimento ai due provvedimenti di autotutela dell’Agenzia, ha affermato che: « Il contribuente ha anche dimostrato che notevoli somme non erano a lui attribuibili e se tali somme sono state sottratte in sede di autotutela, si deve considerare che prima del prelievo le stesse somme sono state versate sul conto del contribuente, ma non sono riconducibili, per come da lui dimostrato, a pagamenti per la sua attività professionale. La CTP ha ritenuto giustificate dalla documentazione prodotta tutte le somme transitate sul suo conto, ma in realtà riferibili alla madre. Così pure altre spese, ugualmente documentate ». La motivazione non ha dunque espresso le ragioni della decisione, né ha dato contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione prodotta. In sede di gravame l’Agenzia aveva lamentato il difetto di motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che erano documentalmente giustificate le somme transitate sul conto e che nessuna di esse, né in entrata né in uscita, appariva come danaro percepito in “nero” o destinato a pagamenti illeciti fiscalmente, senza nulla dire in merito alle singole voci, sottacendo circa le argomentazioni e la documentazione prodotta dall’Ufficio.
La Commissione tributaria regionale si è limitata a esprimere la propria adesione alla pronuncia di primo grado, prescindendo da
qualsiasi riferimento alle deduzioni dell’appellante, sì da adottare una motivazione del tutto astratta, priva di ogni aggancio con la fattispecie portata alla sua cognizione.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione