Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 18848/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Nocera Inferiore ammesso al patrocinio davanti alle Superiori Giurisdizioni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore ;
-intimata- avverso la sentenza n. 520/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciata il 17 dicembre 2021, depositata il 13 gennaio 2022 e non notificata.
IRPEF
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione -affidato ad un unico motivo contro l’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello proposto dal lo stesso contribuente.
Nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’appello proposto dal contribuente ritenendolo generico e ha confermato la decisione del giudice di prime cure, il quale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 4 giugno 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 1 -5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata in quanto priva di motivazione e di un qualsiasi iter logico e argomentativo e perché il giudice di secondo grado ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente.
Ad avviso del ricorrente, il giudice di seconde cure ha considerato legittimo l’avviso di accertamento, senza compiere alcuna valutazione rispetto alle prove dedotte dal contribuente.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte chiarito che, nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove
l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (v. Cass. n. 25191/2024).
Si è anche precisato che la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (v., tra le tante, Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 28139/2018).
Nella specie, la sentenza impugnata presenta graficamente poche righe di motivazione, in cui si dice che l’appello è generico e ripropone questioni già rigettate in primo grado, con una decisione condivisibile che merita di essere confermata.
Si tratta a ll’evidenza di affermazioni del tutto apodittiche, che non tengono conto dei principi ormai consolidati di questa Corte in tema di apparenza della motivazione delle pronunce del giudice di merito e di mera adesione acritica alla sentenza impugnata.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione
staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025