Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33336 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33336 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16545/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimataavverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 710/2016
depositata il 19/12/2016, non notificata sul ricorso iscritto al n. 17197/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 1271/2017 depositata il 29/11/2017, non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Commissione regionale del Molise, con sentenza n. 710/2016, depositata in data 19 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE Isernia aveva richiesto la restituzione di somme che affermava di avere erroneamente rimborsato a seguito dell’istanza proposta dal contribuente, aventi ad oggetto le trattenute operate sulla pensione integrativa liquidata dall’RAGIONE_SOCIALE.
La CTR ha in particolare ritenuto fondato il motivo di appello con il quale l’Ufficio si doleva della decisione dei primi giudici, che avevano rilevato il difetto di motivazione della cartella impugnata, osservando come dalle difese del ricorrente emergesse che questi avesse ben compreso la portata della questione controversa, tanto che il contribuente non aveva adombrato neppure una ipotesi di non debenza di quanto richiesto. Ha comunque motivato ‘per ben comprendere la questione’, richiamando il principio secondo cui ‘il beneficio dello sconto sui costi dell’energia elettrica consumata (…) costituisce a tutti gli effetti reddito di lavoro’.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 710/2016, depositata in data 19 dicembre 2016, NOME COGNOME ha proposto sia ricorso per revocazione alla Commissione tributaria regionale del Molise, sia ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
In sede di ricorso per cassazione, l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso per revocazione della sentenza di appello è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 1271/2017, depositata in data 29 novembre 2017.
La CTR ha osservato come la lamentata erroneità della motivazione della sentenza non fosse riconducibile al vizio revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ma, al contrario, investendo l’attività valutativa del giudice, anche qualora sussistente, fosse denunciabile con gli ordinari rimedi di impugnazione.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 1271/2017, depositata in data 29 novembre 2017, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Amministrazione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n. R.G. 17197/2018 a quello recante il n. RNUMERO_DOCUMENTO, come d’altronde richiesto dal difensore del medesimo ricorrente in ciascuno dei due giudizi.
1.1. Deve darsi, al riguardo, continuità al principio affermato da questa Corte secondo cui «i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea
pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti, della norma dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione dei ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione» (cfr. Cass, 5 agosto 2016, n. n. 16435 e, più di recente, Cass., 6 luglio 2022, n. 21315).
Il carattere pregiudiziale RAGIONE_SOCIALE questioni inerenti alla revocazione, poste nel ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 1271/2017, depositata in data 29 novembre 2017 comporta che il loro esame abbia la precedenza su quello del ricorso proposto conto la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 710/2016, depositata in data 19 dicembre 2016.
Ricorso n. 17197/2018 avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1271/2017, depositata in data 29 novembre 2017.
Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. -Omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio’, si censurano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio.
3.1. Lamenta il ricorrente che la sentenza sia carente degli elementi essenziali, atteso che in luogo dell’iter logico
argomentativo seguito dal giudice vi sarebbe solamente la mera riproduzione testuale della disposizione di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
3.4. In particolare si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun
effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture.
3.5. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero – e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).
3.6. Nel caso di specie, la pur scarna motivazione che correda la sentenza impugnata non incorre nei vizi denunciati.
3.7. La CTR, dopo avere evidenziato nella parte narrativa della decisione che l’errore denunciato dal ricorrente consiste nel fatto che la motivazione della sentenza impugnata per revocazione ‘è dedicata a questione giuridica manifestamente estranea agli atti del giudizio’, e premessa l’evocazione della disposizione di cui all’art. 39 5, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché dei criteri interpretativi ad essa applicabili, afferma che ‘è necessario, quindi, che vi sia un fatto che abbia indotto il Collegio a decidere sulla base di un falso presupposto’, laddove ‘la lamentata erroneità della motivazione della sentenza, anche qualora sussistente, costituirebbe un mero ‘error in judicando’, un errore di giudizio e, pertanto, di diritto, investendo l’attività valutativa del giudice’. Per tale errore occorre esperire gli ordinari rimedi di impugnazione’.
3.8. Con specifico riferimento alla doglianza prospettata ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ribadito che l’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).
3.9. In applicazione dei superiori principi, il ‘fatto storico decisivo’, individuato dal ricorrente nell’errato riferimento da parte della CTR a questione giuridica estranea al giudizio, non è così qualificabile e, comunque, la questione è stata oggetto di valutazione da parte dei giudici della revocazione, laddove ne ha escluso la riconducibilità al vizio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4.
Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando l’erronea percezione e travisamento della lettura degli atti risultante dal richiamo della sentenza ad una questione giuridica estranea al giudizio.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione RAGIONE_SOCIALE norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione.
4.3. Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).
4.4. Il carattere d’impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).
4.5. Alla luce di tali principi, correttamente ha ritenuto la CTR in sede della revocazione che il vizio denunciato attenesse ad un errore valutativo e non percettivo del giudice, nei termini ora esposti.
In conclusione, il ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1271/2017, depositata in data 29 novembre 2017, deve essere rigettato; nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte intimata.
Ricorso n. 16545/2017 avente ad oggetto la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 710/2016, depositata in data 19 dicembre 2016.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. -mancata corrispondenza tra il chiesto e pronunciato’.
6.1. Lamenta il ricorrente il mancato esame del petitum devoluto alla CTR, che avrebbe motivato in riferimento a questione giuridica estranea agli atti del processo.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4), la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.’, lamentando il ricorrente la carenza degli elementi essenziali della sentenza con riguardo alla motivazione.
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 si denuncia la ‘Omessa motivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio’, intendendosi per ‘fatto’ non esaminato e oggetto di discussione tra le parti, proprio la circostanza che con un precedente e motivato provvedimento di rimborso l’RAGIONE_SOCIALE avesse espressamente riconosciuto come spettanti al contribuente le somme recuperate anni dopo mediante cartella di pagamento.
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto con essi si contesta, sotto differenti profili, il medesimo vizio motivazionale.
9.1. Va ribadito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa
fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis Cass. n. 24155 del 13/10/2017).
9.2. Non basta pertanto la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 29/01/2021). È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (così Cass. n. 7662 del 02/04/2020).
9.3. Con riguardo alla censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art.36 , comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è
pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 22949 del 2018; n. 19215 del 15 giugno 2022). Come precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di
merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020).
9.4. I motivi sono fondati, ravvisandosi che la CTR non ha illustrato in alcun modo le ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento dell’appello dell’Amministrazione.
9.5. Con specifico riguardo alla eccezione prospettata dal contribuente in merito alla carenza di motivazione, accolta in primo grado e denegata in sede di appello, la CTR si è limitata ad affermare come il ricorrente fosse giunto ‘indirettamente a conclusioni che mostrano come il COGNOME avesse ben compreso la portata della questione conoscendone tutte le intrinseche peculiarità della domanda’, per poi aggiungere che ‘Infatti, in questa sede, nell’introdurre le questioni di merito il COGNOME dimostra di aver ben capito la richiesta dell’ufficio tant’è che inizia la descrizione della vicenda a far data dall’istanza del 16.06.2004 con la quale lo stesso aveva prodotto la domanda di rimborso della somma che con la cartella di pagamento viene richiesta in restituzione’.
La CTR non indica alcuno degli indici oggettivi sui quali ha fondato il proprio convincimento in merito alla motivazione della cartella, ed anzi, con successiva aggiunta, ‘per ben comprendere la questione che rileva nei confronti del NOME‘ e che dunque questi avrebbe dovuto indubitabilmente cogliere dall’atto impugnato, evoca una fattispecie (la soggezione a tassazione dei fringe benefits) del tutto differente da quella oggetto della controversia (l’aliquota di imposta applicabile alle pensioni integrative RAGIONE_SOCIALE).
In conclusione, assorbito il terzo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunito al giudizio R.G. 16545/2017 quello n. R.G. 17197/2018, con riferimento al ricorso n. 17197/2018, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Con riferimento al ricorso n. 16545/2007, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.