Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15747/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore , e con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 6695/45/14 pronunciata il 10 novembre 2014 e depositata il 15 dicembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 aprile 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, ragioniere commercialista, era oggetto di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 svolte su alcuni conti correnti intestati al contribuente su alcuni conti correnti intestati al contribuente, allo ‘RAGIONE_SOCIALE ed alcune società da lui amministrate, cui faceva seguito l’espletamento del contraddittorio con la richiesta della documentazione atta a giustificare le operazioni effettuate. Ritenendo le giustificazioni addotte non sufficienti, l’ Ufficio emetteva un avviso di accertamento ai fini Irpef e Irap per l’anno d’imposta 2006.
Il contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità con ricorso che veniva parzialmente accolto dalla CTP. Invero il Collegio di primo grado, che non aderiva alla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame svolta dall’Ufficio perché privo dei motivi di impugnazione in violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 546/92, riduceva parzialmente la pretesa tributaria.
Insorgeva con appello il contribuente, cui replicava l’Ufficio rinnovando l’eccezione di inammissibilità già svolta in primo grado, eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE eccezioni nuove svolte in appello e comunque contestando il gravame nel merito. La CTR, previo rigetto dell’eccezione afferente alle critiche mosse alla sentenza impugnata, accoglieva l’appello del contribuente, annullando l’avviso impugnato.
Invoca la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, che svolge tre motivi di ricorso, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.
In corso di giudizio si è costituito nuovo procuratore in sostituzione dell’originario difensore del controricorrente .
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo il patrono erariale prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
In sostanza lamenta il vizio di omessa pronuncia per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione dei motivi di impugnazione ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992. Sottolinea come questa Corte sia anche giudice del fatto, con onere di esaminare direttamente gli atti di causa. Soggiunge che la critica deve intendersi estesa anche all’eccezione di inammissibilità svolta avverso le nuove deduzioni svolte dal contribuente in appello.
Il motivo è infondato.
Invero «per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cfr. Cass., V, n. 7662/2020, Cass., n. 2151/2021).
Esaminando il gravame nel merito, la RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente dimostrato di aver implicitamente rigettato le eccezioni di rito svolte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo va pertanto disatteso.
Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 36
d.lgs. n. 546/1992 (contraddittorietà ed illogicità manifeste della motivazione) in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
In sintesi, principiando dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. e ricordando il principio di diritto stabilito dalla sentenza resa a Sezioni Unite n. 8053/2014, ricorda come la motivazione sia ancora sindacabile in caso di sua apparenza ovvero di irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta. Ciò premesso, critica la sentenza per aver la CTR annullato interamente l’atto impositivo impugnato pur avendo stabilito, in motivazione, che solo i versamenti potevano essere considerati ‘ derivati da redditi, non altrettanto i prelevamenti’. In altri termini, non poteva farsi luogo all’integrale annullamento dell’atto impugnato, avendo la CTR previamente considerato i versamenti come fonti di reddito.
Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte «il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), ossia dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano «una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter
logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. Sez. U., n. 22232 del 03/11/2016), non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Se Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016; Cass., sez. 6-5, n. 14927 del 2017)» (Cfr. Cass., V, n. 16958/2023).
La CTR ha invero distinto le operazioni compiute sui conti correnti intestati alla società, che ha espressamente escluso perché non riferibili al contribuente, da quelle invece eseguite sui conti correnti intestati a quest’ultimo. Ed è proprio con riferime nto a dette seconde operazioni che, pur avendo operato la corretta distinzione tra versamenti e prelevamenti, ha poi sic et simpliciter concluso per l’integrale annullamento dell’atto impugnato, così applicando in modo illogico i principi resi in materia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 e fatti propri anche da questa Corte (cfr. da ultimo Cass., V, n. 2928/2024). Il che permette anche di disattendere la difesa del controricorrente ove sostiene che la CTR avrebbe annullato l’atto impugnato per aver escluso ‘tutte’ le operazioni oggetto di verifica.
Il motivo va pertanto accolto.
Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.
In sintesi, critica la sentenza per aver la CTR annullato integralmente l’atto pur non avendo il contribuente fornito alcuna contestazione né alcuna prova in ordine ad alcune operazioni di accreditamento analiticamente indicate dall’Ufficio.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024