Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 170/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
E
Certomà NOMENOME
-intimato- avverso la sentenza n.3395/5/20 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, depositata in data 11dicembre 2020 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
tributi
la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 per IRPEF, IVA ed IRAP in relazione alla presunta rivendita da parte del contribuente di prodotti asseritamente cedutogli dalla RAGIONE_SOCIALE di San Marino;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che l’Ufficio finanziario non aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo posto a base dell’accertamento presunzioni ‘atomisticamente o complessivamente valutate’ prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, comunque, costituenti presunzioni di secondo grado, fondate a loro volta sulla presunzione di cessione di merce, vietate nel nostro ordinamento;
l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione de ll’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art.111 Cost. in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., motivazione apparente;
la ricorrente deduce che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha tenuto conto in alcun modo del quadro indiziario a base dell’accertamento dell’ufficio, incorrendo in una motivazione apodittica e meramente apparente;
1.2. con il secondo d’impugnazione, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
secondo la ricorrente, il giudice di appello, nell’affermare che l’ufficio sarebbe incorso nel divieto di doppia presunzione, avrebbe pronunciato su di un’eccezione mai sollevata dal contribuente;
1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all’art. 1 del d.l. n. 441 del 1997, all’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di distribuzione degli oneri della prova e in particolare per non avere valutato unitariamente gli elementi probatori offerti dall’Ufficio;
2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che per l’annualità 2006, relativa ad avviso di accertamento per fattispecie del tutto analoga nei confronti dello stesso contribuente, questa Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione, sotto il profilo della violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 (vedi Cass. n.37881/2022);
nella specie, tuttavia, il primo motivo di ricorso, logicamente prioritario, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti;
invero, come questa Corte ha più volte ribadito, la motivazione <> (Cass. n.4166/2024);
in particolare in tema di presunzioni, si è detto che <> (Cass. n.10253/2021);
dunque, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, <> (cfr., tra le tante, Cass. n. 11473/2011, richiamata in Cass. n. 8706/2020);
nel caso in esame , l’Ufficio aveva evidenziato la presenza di contabilità mai scritturata, la presenza una partita Iva riaperta apparentemente senza alcuna ragione, l’esistenza ed il contenuto RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dal fornitore sammarinese nei confronti del contribuente, il fatto che dagli atti del procedimento penale, chiuso con il proscioglimento, fosse emerso che il contribuente aveva istituito le scritture contabili obbligatorie omettendone la compilazione, nonché le modalità, alquanto anomale, del primo contatto tra il contribuente e la società di San Marino;
la C.t.r., a fronte di tale complesso quadro indiziario, si è limitata a sostenere apoditticamente che l’Ufficio finanziario aveva posto a base dell’accertamento presunzioni ‘atomisticamente o complessivamente valutate’ prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, comunque, costituenti presunzioni di secondo grado, fondate a loro
volta sulla presunzione di cessione di merce, senza minimamente spiegare l’iter logico argomentativo adottato;
con ciò senza considerare che, come più volte ribadito da questa Corte, <> ( Cass. n. 27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021; citate in Cass. n.37881/2022);
pertanto, nella specie, in assenza di un esame del quadro indiziario posto dall’amministrazione a base dell’accertamento , la motivazione adottata dalla C.t.r. risulta omissiva e meramente apparente;
inoltre, neanche può condividersi l’affermazione della C.t.r. in ordine alla violazione del divieto di doppia presunzione, dovendosi ritenere che <> (Cass. n. 23860/2020);
in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dei successivi, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit à .
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente NOME COGNOME