Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 346 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 346 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8928/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
BROSO con domicilio pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n. 2682/2023 depositata il 20/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sull’anno di imposta 2014, il contribuente sig. NOME COGNOME era destinatario di avviso di irregolarità per mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute sulle prestazioni professionali pagate, donde adiva il giudice di prossimità
che ne apprezzava le ragioni, segnatamente sulla prova dell’avvenuto pagamento.
Ricorreva in appello l’RAGIONE_SOCIALE evidenziando che il pagamento opposto da parte contribuente doveva ritenersi non corretto, poiché le somme richieste con l’atto in contestazione derivavano da altra dichiarazione integrativa, mentre i versamenti effettuati avevano concorso alla liquidazione della prima dichiarazione, trovando accoglimento presso il collegio di secondo grado che riformava la sentenza in questo senso.
Avverso questa pronuncia ricorre il contribuente sig. NOME COGNOME, agitando tre motivi di ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 per nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d. lgs. 546/1992, 36 e 61 D. Lgs. n. 546/1992 e 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6 e 24 Costituzione. Nel concreto, la sentenza impugnata dovrebbe ritenersi nulla per avere fondato la decisione su un fatto irrilevante, l’abbinamento dei modelli F24 di competenza dell’Ufficio, anziché sull’incontestata prova del pag amento RAGIONE_SOCIALE ritenute dedotta sin dal ricorso di primo grado, senza l’esame RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in appello del ricorrente e della prova dei versamenti RAGIONE_SOCIALE ritenute.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 stesso codice di rito. Nello specifico, il giudice a quo non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè ha giudicato contraddicendo implicitamente la regola prevista dall’art. 115 c.p.c., cioè giudicando sulla base della mera affermazione irrilevante dell’RAGIONE_SOCIALE di a vere eseguito
l’abbinamento ad una precedente dichiarazione, in violazione del dovere di considerare il fatto pacifico del pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute e le prove documentali comprovanti il pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute costituite dai modelli F24 depositati telematicamente agli allegati 3 -4 -5 -6 -7 del stesso ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 2700 del codice civile. In altri termini, si afferma che il ricorrente avrebbe provato il pagamento mediante modelli F24, ma l’impugnata sentenza, in violazione dell’art. 2700 c.c., ha ritenuto non provato il pagamento sulla base della motivazione inconferente che l’Ufficio avrebbe abbinato i versamenti ad altra dichiarazione.
Il primo motivo, meglio specificato a pag. 17 e ss. del ricorso, si traduce in doglianza di motivazione apparente per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, qual è la scarna motivazione della sentenza in scrutinio che da un lato riconosce i pagamenti effettuati dal contribuente e accertati dal primo giudice, dall’altro conferma le legittimità dell’atto impositivo, facendo riferimento a diverse poste.
Né, peraltro, la motivazione lascia comprendere come sia stata individuata ed in cosa consista la mancata corrispondenza fra quanto dichiarato dal contribuente con l’ultima dichiarazione integrativa e quanto corrisposto con gli F24 versati in giudizio.
Né, ancora, si comprende in che modo i versamenti non risultino riconducibili alla liquidazione dell’ultima dichiarazione integrativa presentata.
Né, infine, si comprende se quanto versato sia riferibile ad uno o, parzialmente, ad entrambe le dichiarazioni integrative, escludendo che si debba corrispondere più del dovuto, solo per il fatto di aver presentato più dichiarazioni integrative, atteso che il dovere tributario non è condizionato
-nel momento genetico- dalla dichiarazione dei redditi, seguendo invece il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Costituzione.
In sostanza, non vengono indicate le fonti di convincimento, né il nesso logico che lega le evidenze probatorie poste a fondamento con le conclusioni assunte e statuite, rendendo impossibile ogni scrutinio sulla coerenza logica dell’assunto. I rilievi appaiono fondati.
2.1 Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
2.2. Più precisamente, le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetic he
congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ).
Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denun ciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).
2.3. La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comm a, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi descritta, p ertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’accoglimento del primo motivo per motivazione parvente assorbe in sé la cognizione del secondo e del terzo motivo.
Conclusivamente il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché -uniformandosi ai sopra indicati principisi pronunci anche sulle ulteriori questioni proposte da entrambe le parti, in relazione alle quali non siano maturate preclusioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME