Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 29/12/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel. –
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 30/10/2025
REGISTRO CESSIONE AZIENDA – MOTIVAZIONE SENTENZA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15414/2022 del ruolo generale, proposto
DALLA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1539/12/2021 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, depositata in data 21 dicembre 2021.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 30 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione indicato in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione l’imposta di registro relativa alla ritenuta cessione di azienda, di fatto intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE (cedente) e la RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) e dissimulata -a dire dell’ente impositore da una serie di progressive operazioni conclusesi in data 31 dicembre 2009, costituite dal graduale passaggio dei dipendenti da una società all’altra e dalle cessioni di attrezzature, veicoli, rapporti commerciali, contrattuali e professionali.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 3/1/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì.
Il Giudice d’appello premetteva che.
«La RAGIONE_SOCIALE venne fondata prima dall’odierna appellante RAGIONE_SOCIALE anche se le compagini sociali risultavano in parte le medesime»;
«La prima nel 2011 venne dichiarata fallita, mentre la seconda RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2003, svolgeva la propria attività nell’intermediazione immobiliare operando nella sede di Civitella di Romagna, ed anche nel settore del commercio all’ingrosso di attrezzature per il riciclaggio di materie consumate»;
«RAGIONE_SOCIALE prima dei dissesti sfociati nel fallimento, sebbene operante nella stessa sede di RAGIONE_SOCIALE, svolgeva la propria attività occupandosi della realizzazione di attrezzature e macchinari
automatici per la selezione ed il confezionamento di prodotti ortofrutticoli, e nel tempo venne travolta da sfortunate vicende societarie che imposero la cessazione dell’attività» (così nella pronuncia impugnata).
Quindi, la Commissione regionale affermava che:
«Dalla ricostruzione degli eventi e dalle attività svolte dalle due società non si comprende come la RAGIONE_SOCIALE potesse essere la prosecuzione della fallita RAGIONE_SOCIALE tramite una cessione d’azienda»;
«Effettivamente, se pure l’attività RAGIONE_SOCIALE due società sia stata per un periodo di tempo parziale, sovrapponibile, nella fattispecie pare che manchino gli elementi propri di tale ultima figura, tant’è che gli oggetti sociali di esse risultano, almeno parzialmente, essere le compagini sociali che operavano in concreto»;
«Peraltro sia le strutture dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE società risultavano fra loro diverse in ordine alla loro attività, nel senso che i debiti ed i crediti ascritti alla RAGIONE_SOCIALE non sono succeduti in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e uguale sorte è avvenuta per l’avviamento, la clientela ed il magazzino»;
«Inoltre non è dimostrato che il personale dipendente della RAGIONE_SOCIALE sia passato alla RAGIONE_SOCIALE, la circostanza, assunta nella tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, viene smentita dalle vicende che hanno riguardato la società dopo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, ed in ogni caso non si nota una sua oggettiva dimostrazione, mentre “a contrariis” sono intervenute cospicue argomentazioni che supportavano la tesi della totale diversità RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalle due società»;
«In definitiva, per quanto elaborata, la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi fondata su elementi oggettivi sufficienti» (così nella pronuncia impugnata).
Con ricorso notificato in data 17 giugno 2022, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando tre motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che l’RAGIONE_SOCIALE ha premesso nel ricorso che la presente controversia è analoga a quella pendente tra le stesse parti, recante il n. 29833/2017 di ruolo generale.
Detto giudizio si è concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 11282/2023, dai cui contenuti emerge il riferimento allo stesso fatto della « contestata cessione di azienda dissimulata intercorsa con la soc. RAGIONE_SOCIALE, tramite una serie di operazioni contrattuali infedeli, adottate dall’amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE due società, donde la società RAGIONE_SOCIALE era chiamata a pagare in solidarietà i debiti fiscali della predetta RAGIONE_SOCIALE, nelle more estintasi» (così nella menzionata ordinanza).
Tuttavia, non è dato comprendere quale sia stato l’oggetto specifico di quella causa, vale a dire la pretesa fiscale controversa, non essendo a tal proposito sufficiente il riferimento al fatto che l’odierna controricorrente era chiamata a pagare in solidarietà i debiti fiscali della predetta BMC nelle more estintasi.
Sta di fatto che, con detta ordinanza, il suddetto giudizio è stato dichiarato estinto in base all’art. 6, comma 4, d.l. 193/2016, ma, in assenza di elementi che consentano di ricomprendere nella citata definizione agevolata anche la pretesa in oggetto ed in mancanza di
ogni ulteriore indicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (unica parte in giudizio), la Corte provvede a decidere la causa.
Il ricorso va accolto in relazione al suo primo, assorbente, motivo, concernente la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, primo comma, num. 4, c.p.c.
2.1. Come sopra esposto, la motivazione della pronuncia impugnata si snoda attraverso questi passaggi argomentativi, i quali presentano tali criticità:
«gli oggetti sociali di esse risultano, almeno parzialmente, essere le compagini sociali che operavano in concreto», ma -si osserva – non sussiste (nè lo si è spiegato) alcuna correlazione concettuale tra ‘oggetti’ e ‘compagini’;
b. «sia le strutture dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE società risultavano fra loro diverse in ordine alla loro attività, nel senso che i debiti ed i crediti ascritti alla RAGIONE_SOCIALE non sono succeduti in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e uguale sorte è avvenuta per l’avviamento, la clientela ed il magazzino», dovendo sul punto rilevarsi, da un lato, che le strutture non possono essere assimilati ai debiti ed ai crediti, mentre, dall’altro canto, la contestazione concerneva proprio il fatto che i debiti erano restati in capo alla cedente poi fallita;
«non è dimostrato che il personale dipendente della RAGIONE_SOCIALE sia passato alla RAGIONE_SOCIALE» in quanto «la circostanza viene smentita dalle vicende che hanno riguardato la società dopo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE», dovendo a tale proposito rilevarsi che non sono state indicate le vicende alle quali ha inteso riferirsi;
d « ” a contrariis ” sono intervenute cospicue argomentazioni che supportavano la tesi della totale diversità RAGIONE_SOCIALE attività svolte
dalle due società», non potendo a tal riguardo non osservarsi che non è stato riportato il contenuto di detto apparato argomentativo, tale da renderlo intelleggibile.
Alla luce di quanto precede, deve, in definitiva, riconoscersi come la predetta motivazione, per i suoi tratti generici, il carattere meramente assertivo e la scarsa chiarezza di taluni passaggi, finisca con il rendere un apparato argomentativo insufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, restando assorbite le restanti censure e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME