Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16064 -20 15 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio legale dell’ AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec : EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
Oggetto: TRIBUTI -sponsorizzazioni -operazioni oggettivamente inesistenti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7112/67/2014 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata in data 22 dicembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con sentenza n. 47/05/13, del 31 maggio 2013, aveva accolto il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi, avverso l’avviso d’accertamento emesso ai fini I.RE.S., I.R.A.P. ed I.V.A., con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori, in relazione all’anno d’imposta 2007, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi non deducibili, in quanto carenti dei requisiti ex artt. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 per complessivi euro 45.500,00, oltre I.V.A. per euro 9.000,00.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni:
-) la società contribuente aveva dedotto costi sproporzionati e, come tali, non giustificati per sponsorizzazione, come risultava dal pvc del 7 dicembre 2011 e dall’attività di verifica condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 1° giugno 2011 nei confronti anche della società ricorrente;
-) le indagini avevano permesso l’acquisizione di elementi di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed era stata effettuata una comunicazione di notizia di reato e, a seguito di autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, era stato possibile utilizzare, ai fini fiscali, i dati e gli elementi acquisiti
nell’ambito procedimentale menzionato e i termini accertativi, ai fini fiscali, erano stati raddoppiati;
-) in particolare, risultava, e ciò non era stato contestato fondatamente dalla società ricorrente, che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture che, a fronte di medesime prestazioni di sponsorizzazione, non contenevano anche i medesimi importi;
-) i verbalizzanti, dunque, avevano ritenuto congruo ed equo l’importo pari ad euro 15.000,00, anziché quello fatturato pari ad euro 60.000,00, oltre ad I.V.A. pari ad euro 12.000,00, sia per la mancata coincidenza degli importi, che per la evidente sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni, oltre che per la genericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni e la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione e per incontestato utilizzo di materiali forniti direttamente dalle società sponsor;
-) erano stati accertati, inoltre, ingenti prelevamenti per contanti, privi di giustificazione anche per quanto concerneva il loro utilizzo, non essendo certo se ciò fosse stato fatto per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità dell’RAGIONE_SOCIALE;
-) l’Ufficio aveva accertato per l’anno 2006 che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 60.000,00, mentre per l’anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00, per cui la differenza ingiustificata tra i due ammontari pari ad euro 45.500,00 costituiva un costo fittizio, derivante da sovrafatturazione;
-) la società ricorrente, avverso dette contestazioni di merito, non aveva prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell’operato di verifica e di accertamento.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi cui replicava l’intimata con controricorso.
Fissata l’adunanza camerale del 4 ottobre 2023, questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 35433/2023 con cui disponeva l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito necessari per la decisione del primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 327 cod. proc. civ., 49, 51 e 38, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in uno con il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione formulata dalla società RAGIONE_SOCIALE per la violazione degli articoli 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. La società contribuente, in sede di controdeduzioni in appello, aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale di verificare, in via preliminare, la tempestività dell’appello, poiché esso era stato notificato in data 21 gennaio 2014 e non si evinceva la data di invio del medesimo, ma i giudici di secondo grado non avevano esaminato la detta eccezione e la tempestività dell’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
1.3. Premesso che la ricorrente ha correttamente dedotto anche il vizio di omessa pronuncia del giudice di appello , in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’eccezione di tardività dell’impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n . 5257/2021, n. 29952/2022 n. 21444/2024), dal fascicolo di merito risulta che l’atto di appello è stato consegnato per la spedizione in data 14 gennaio 2014 (e non il 16 gennaio 2014 come asserito dalla società ricorrente) e, dunque, tempestivamente, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 31 maggio 2013 e, considerata la sospensione feriale, il termine di impugnazione scadeva mercoledì 15 gennaio 2014 (come affermato anche dalla società ricorrente a pag. 11 del ricorso per cassazione).
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La società ricorrente aveva domandato alla RAGIONE_SOCIALE di fornire adeguata e soddisfacente prova della qualifica e del potere di firma in capo al Direttore Provinciale, AVV_NOTAIO COGNOME e della qualifica di «impiegato della carriera direttiva» e del potere di firma in capo al AVV_NOTAIO NOME COGNOME, oltre che della delega rilasciata dal Direttore Provinciale. In mancanza, chiedeva la cassazione della sentenza impugnata, con la dichiarazione di nullità e/o inesistenza dell’accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
2.2. È in primo luogo inammissibile per difetto di specificità non essendo stata riportata nel ricorso la parte dell’avviso di accertamento sui quali la censura si fonda (cfr. Cass., 28 giugno 2023, n. 18418, in motivazione).
2.3. È in secondo luogo inammissibile perché nuovo. Invero la censura è formulata in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui «Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata», come nel caso in esame, «il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 3473/2025)
2.4. È in terzo luogo inammissibile perché la società ha proposto la censura sotto lo specifico profilo di violazione di legge e specificamente dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e non, di quello di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
2.5. Sul punto deve precisarsi che il ricorso per cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036).
2.6. D’altro canto è noto che , da un lato, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., 16 ottobre 2018, n. 25863, in motivazione; Cass., 26 marzo 2012, n. 4787) e dall’altro, la regola della rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici RAGIONE_SOCIALE fasi successive possono conoscere RAGIONE_SOCIALE questioni stesse solo se e
in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (Cass., 10 ottobre 2019, n. 25493, in motivazione; Cass., 22 settembre 2017, n. 22207; Cass., 18 marzo 2014, n. 6246).
2.7. Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha pronunciato sull’eccezione che la società appellante ha dedotto di aver sollevato nel giudizio di merito, di nullità degli avvisi di accertamento impugnati, perché sottoscritti da soggetto non legittimato; si tratta di un’eccezione non rilevabile d’ufficio, in quanto non attinente alla sussistenza della legittimazione processuale e riguardante l’avviso di accertamento che ha natura sostanziale e non processuale (Cass., 10 luglio 2013, n. 17044; Cass., 21 giugno 2016, n. 12781), con la conseguenza che, per i principi sopra richiamati, la società ricorrente doveva proporre una censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non già una censura di violazione di legge, nella specie peraltro formulata, attesa l’assenza di qualsiasi statuizione sul punto, senza la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con la norma avocata in rubrica, come la ricorrente avrebbe dovuto fare avendo prospettato la violazione di legge.
2.8. Ma, a tutto voler concedere, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto questa Corte ha più volte chiarito che, «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002 – 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv ertito dalla l. n. 44 del 2012′
(Cass. 26/02/2020, n. 5177; conformi, ex plurimis, Cass. 10/12/2019, n. 32172; Cass. 09/11/2015, n. 22800)».
2.9. Premesso, dunque, che l’impiegato della carriera direttiva delegato non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale, occorre ribadire che, per il mero effetto della richiamata pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi sulla legittimità della qualifica dirigenziale del soggetto che ha sottoscritto l’atto, non si produce la nullità degli accertamenti.
Con il terzo mezzo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La prova della inesistenza e/o della sovrafatturazione in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni doveva essere fornita dall’RAGIONE_SOCIALE, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, mentre gli elementi addotti dall’Ufficio non soddisfacevano i detti r equisiti.
3.1. La decisione impugnata era censurabile laddove aveva affermato che «la ricorrente non ha prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell’operato di verifica e di accertamento». A differenza di quanto sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condiviso dalla Commissione tributaria regionale, non era vero che le attività di sponsorizzazione avrebbero avuto, nel periodo corrente fra il 2006 e il 2010, le medesime caratteristiche, come dimostrato dal contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2006, dove le parti avevano concordato che il compenso corrisposto da RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso a sostenere l’acquisto di una nuova barca a vela e che la pubblicizzazione del nome della società sarebbe avvenuto proprio attraverso l’uso della imbarcazione. Il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, illustrati dalla società RAGIONE_SOCIALE sia in sede di ricorso, sia in sede di controdeduzioni in appello, avevano dimostrato che: a) il diverso ammontare fatturato dalla
RAGIONE_SOCIALE rifletteva i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da RAGIONE_SOCIALE nei diversi anni considerati; b) il differente ammontare della contribuzione da parte dei diversi sponsor della RAGIONE_SOCIALE era giustificato dalla differente natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni e come risultava dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il marchio «DimmidiSi» di RAGIONE_SOCIALE era esposto sia sullo scafo della barca a vela della RAGIONE_SOCIALE, sia sulle vele. Di conseguenza, gli elementi principali addotti dalla RAGIONE_SOCIALE a supporto dell’accertamento (asserita identità RAGIONE_SOCIALE prestazioni e/o RAGIONE_SOCIALE manifestazioni oggetto di sponsorizzazione nel corso dei diversi anni considerati ed asserita ingiustificata diversità di contribuzione degli sponsor) erano infondati e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Con il quarto mezzo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
4.1. Nel corso del giudizio di primo e secondo grado, la società RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’illegittimità dell’operato della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sollevando, fra le altre, le seguenti eccezioni: a) gli ammontari fatturati dalla RAGIONE_SOCIALE riflettevano i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da RAGIONE_SOCIALE in ciascun anno. Non corrispondeva a verità l’affermazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo la quale il contratto di sponsorizzazione non avrebbe giustificato la corresponsione nel 2007 di un ammontare di molto superiore all’ammontare della sponsorizzazione riconosciuto negli anni successivi (in particolare nel 2010); b) il diverso ammontare dei contributi degli sponsor della RAGIONE_SOCIALE era giustificato dalla differente natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni. Come risulta dal processo verbale del 25 ottobre 2011, il
marchio «DimmidiSi» di RAGIONE_SOCIALE era esposto sia sullo scafo della barca a vela della RAGIONE_SOCIALE, sia sulle vele. La Commissione tributaria regionale non aveva svolto alcuna considerazione in merito alle specifiche eccezioni sollevate dalla società contribuente. I giudici di secondo grado si erano limitati a descrivere gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato fondato l’accertamento, ma non avevano pronunciato neppure una parola in merito alle specifiche eccezioni formulate dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’esame RAGIONE_SOCIALE esposte censure, che può essere condotto congiuntamente ponendo questioni tra esse strettamente connesse, porta al loro accoglimento.
5.1. Muovendo dal dedotto difetto di motivazione, che è logicamente prioritario, deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell’ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).
5.2. Questa Corte ha, inoltre, affermato che « Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata » (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).
5.3. In particolare, soccorre il vizio di apparente motivazione se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di primo grado (Cass., 18 giugno 2018, n. 16057) oppure se ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li ha indicati senza una approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass., 7 aprile 2017, n. 9105).
5.4. Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondata la tesi dell’Ufficio perché supportata da dati ed elementi certi derivanti dalla verifica fiscale di cui al pvc del 7 dicembre 2011 e da quella condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato prestazioni di sponsorizzazione nel periodo dall’1 gennaio 2006 all’1 giugno 2011 e ha precisato che l’Ufficio aveva accertato per l’anno 2006 ( rectius : 2007) che il costo della sponsorizzazione era stato pari ad euro 60.000,00, mentre per l’anno 2010 era stato pari ad euro 15.000,00,
con una differenza ingiustificata pari ad euro 45.000,00; che era certo e non contestato che l’ASD aveva emesso fatture nei confronti della società contribuente e che le fatture, a fronte RAGIONE_SOCIALE medesime prestazioni di sponsorizzazione, come indicate nelle stesse fatture, non riportavano anche i medesimi importi. I giudici di secondo grado, ancora, con specifico riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, hanno evidenziato: la sproporzione dei contributi forniti dai vari sponsor per le medesime manifestazioni; la genericità dei contratti di supporto alle sponsorizzazioni; la mancata organizzazione e partecipazione degli associati della ASD ai corsi di vela indicati nelle fatture in menzione; il mancato utilizzo dei materiali forniti direttamente dalle società sponsor; gli ingenti prelevamenti per contanti. Dunque, la Commissione tributaria regionale ha affermato che « Avverso dette contestazioni di merito dell’Ufficio la ricorrente non ha prodotto prove sufficientemente certe, volte a confutare le risultanze dell’operato di verifica e di accertamento » e che « Ciò premesso e considerato, tenuto conto anche dei riferimenti normativi e dei fatti esposti in narrativa, le tesi della ricorrente sono infondate, mentre quelle dell’Ufficio sono supportate da dati ed elementi certi, derivanti dall’analitica verifica fiscale, fatta propria dall’organo accertatore, non contestate fondatamente dalla contribuente » (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
5.5. Si tratta di una motivazione che, all’evidenza, prescinde del tutto dalle argomentazioni e dalle deduzioni fornite dalla società contribuente sulla logicità, congruità ed economicità dei costi di sponsorizzazione sostenuti, con il supporto di tutta una serie elementi, anche documentali: il contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2016; le dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente, NOME COGNOME; le dichiarazioni del responsabile della associazione RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME; i riscontri compiuti dai militari verbalizzanti presso il porto di Moniga del Garda, dove era ormeggiato il natante a vela di proprietà della
associazione RAGIONE_SOCIALE; i rilevamenti fotografici dei loghi della società contribuente.
5.6. Nella sentenza, dunque, manca qualsivoglia valutazione, sia pure sintetica, RAGIONE_SOCIALE ragioni formulate dalla società ricorrente, ovvero che non era vero che le attività di sponsorizzazione avessero avuto, nel periodo corrente fra il 2006 e il 2010, le medesime caratteristiche, come dimostrato dal contratto di sponsorizzazione del 1° agosto 2006, dove le parti avevano concordato che il compenso corrisposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe concorso a sostenere l’acquisto di una nuova barca a vela e che la pubblicizzazione del nome della società era avvenuto proprio attraverso l’uso della imbarcazione; che il diverso ammontare fatturato dalla RAGIONE_SOCIALE rifletteva i contributi di sponsorizzazione effettivamente corrisposti (a mezzo bonifico bancario) da RAGIONE_SOCIALE nei diversi anni considerati; che il differente ammontare della contribuzione da parte dei diversi sponsor della RAGIONE_SOCIALE era giustificato dalla differente natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni; che il marchio «DimmidiSi» di RAGIONE_SOCIALE era esposto sia sullo scafo della barca a vela dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con una dimensione maggiore e un posizionamento maggiormente visibile rispetto ai marchi degli altri sponsor) sia sulle vele (sulle quali erano assenti i marchi degli altri sponsor).
5.7. I giudici di secondo grado, dunque, hanno omesso qualsiasi motivazione sulle ragioni per cui le deduzioni specificamente formulate in grado di appello, sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei riscontri verbalizzati dalla Guardia di Finanza, non soddisfaceva l’onere probatorio posto (correttamente) a capo della società contribuente. La Commissione tributaria regionale si è, dunque, limitata ad esprimere un giudizio, meramente apodittico in ordine alle deduzioni della società contribuente e ha fornito una motivazione del tutto apparente, limitandosi a negare efficacia probatoria a tutti gli elementi indicati e non attribuendo alcuna rilevanza agli elementi
documentali sopra richiamati, senza svolgere alcuna considerazione intesa ad evidenziare le ragioni per cui detti elementi non avevano una valenza probatoria certa e non erano idonei a contestare fondatamente i dati e gli elementi dell’Ufficio, così omette ndo di spiegare il percorso logico giuridico posto a fondamento del proprio convincimento e di esprimere una compiuta valutazione circa le deduzioni formulate dalla società contribuente ed evidenziando una totale obliterazione RAGIONE_SOCIALE stesse che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.
6. In conclusione, vanno accolti il terzo e quarto motivo di ricorso, va rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME