Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34303 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34303 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Oggetto:
motivazione
apparente della sentenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23612/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 3537/18/2015, depositata il 18 agosto 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificato riguardo al periodo d’imposta 2004 con il quale l’Ufficio accertava maggiori tributi, richiedeva il pagamento di interessi e irrogava le prescritte sanzioni.
La CTP accoglieva in parte il ricorso, confermando i rilievi n. 1, n. 2 e n. 5 dell’avviso di accertamento e annullando gli altri.
Appellava la società contribuente.
Con la sentenza ora gravata la CTR ha rigettato l’impugnazione.
Ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1325, 1327, 1362, 1363, 1406, 2558, c.c. e 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato i canoni ermeneutici in materia di interpretazione del contratto di affitto di azienda stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione con l’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di spiegare le ragioni per le quali lo ‘spostamento’ di imponibile dalla società RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE ha in concreto dato origine a un risparmio di imposta non consentito dall’ordinamento tributario ex art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973.
Il terzo motivo di ricorso -diretto a censurare la statuizione in ordine al rilievo n. 5 dell’avviso di accertamento si duole della violazione dell’art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto dimostrato l’assoggettamento a tassazione del solo margine nelle operazioni oggetto di rilievo, riferite ad RAGIONE_SOCIALE usate.
I motivi -i primi due diretti a contestare la legittimità della sentenza in relazione al rilievo n. 1 dell’avviso di accertamento, il terzo diretto ad aggredire la pronuncia di appello in relazione al rilievo n. 5 dell’avviso di accertamento -possono esaminarsi tutti congiuntamente poiché strettamente connessi sia logicamente sia giuridicamente e si rivelano fondati.
La sentenza infatti, da un lato, afferma ch e ‘ Le parti nel contratto di affitto di azienda dell’ottobre 2003 ebbero a convenire che la cedente e non la cessionaria (non essendo ancora concessionaria RAGIONE_SOCIALE) avrebbe continuato a svolgere l’attività di vendita, escludendo allo stesso tempo il subentro della cessionaria nei rapporti attivi e passivi della cedente, ma nulla ebbero a statuire per la ipotesi che detti contratti si fossero conclusi quando era già concessionaria la società RAGIONE_SOCIALE‘, con ciò dando conto di aver compiuto una propria ermeneusi contrattuale in forza della quale vi era una netta cesura tra l’attività di RAGIONE_SOCIALE (cedente) e quella di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria).
D all’ altro lato, immediatamente dopo detta affermazione, sostiene che ‘Mancando una qualsivoglia regolamentazione pattizia tra le parti in merito ai suddetti rapporti pendenti, la emissione RAGIONE_SOCIALE fatture in questione dalla società cessionaria alla società cedente, appare priva di causa ed integra, come motivato dal primo giudice, la ipotesi prevista dall’art. 37 bis, c. 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973 dando ragione del contestato recupero di imposta’.
Il riferimento a rapporti pendenti non regolamentati, peraltro solo genericamente descritti, già urta con evidenza contro la cesura di cui sopra, con la quale entra in netta e insanabile contraddizione.
Soprattutto, non è dato in alcun modo di comprendere come il giudice del merito ritenga sussistente l’elusione tributaria di cui alla lett. d) dell’elencazione contenuta nel ridetto art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che fa riferimento a ‘cessioni di eccedenze d’imposta’ unica fattispecie disciplinata dalla ridetta parte della disposizione – in una situazione in cui l’operazione posta in essere dalle parti è invece qualificabile come indicata dalla ben differente ed RAGIONE_SOCIALEnoma lett. b) che comprende i ‘conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende’ .
Riferendosi poi a fatture ‘prive di causa’ emesse dalla cessionaria alla cedente il giudice del merito afferma, altrettanto incomprensibilmente, l’esistenza di rapporti commerciali tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come oggetto del giudizio, in aperta contraddizione con l’affermazione di esordio del passaggio motivazionale di cui trattiamo, secondo il quale ‘i contratti di vendita in contestazione si erano perfezionati solo dopo che la società appellante era divenuta concessionaria RAGIONE_SOCIALE tant’è che nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e non della RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE ebbe ad emettere le relative fatture di vendita, a nulla rilevando sul piano fiscale che detti contratti possano essersi conclusi all’esito di un’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE
È qui altrettanto stridente e parimenti inspiegabile la contraddizione tra l’affermazione che identifica come ‘prive di causa’ (quindi indice dell’elusione realizzata) le fatture nei rapporti tra le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’affermazione che fa riferimento alle fatture (evidentemente diverse, in quanto relative a rapporti differenti tra soggetti differenti) emesse da RAGIONE_SOCIALE, le quali ultime -ma non certo le prime -formano oggetto del presente giudizio.
Ma non solo.
Come è noto, in tema di interpretazione del contratto, a norma dell’art. 1363 c.c., secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo RAGIONE_SOCIALE altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica RAGIONE_SOCIALE singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale RAGIONE_SOCIALE parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass n. 1877/2005; Cass. n. 2267/2018 tra le stesse parti).
In contrasto con tali norme, la CTR fa qui riferimento alla conclusione dei contratti, rilevando come dall’esame del contratto di cessione d’azienda le parti ‘ nulla ebbero a statuire per la ipotesi che detti contratti si fossero conclusi quando era già concessionaria la società RAGIONE_SOCIALE‘; tale affermazione non prende in esame l’art. 1327 c.c., secondo il quale ‘qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione ‘ ed è quindi da un lato incompleta, dall’altro erronea.
La CTR fa quindi, in concreto, discendere dal difetto di accordi tra le parti il fenomeno -inserito peraltro improvvisamente e inspiegabilmente nel contesto motivazionale, sulla scena del quale appare ex abrupto -della elusione tributaria di cui all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, senza tener conto neppure della disciplina civilistica che supplisce per i casi in cui la prestazione vada eseguita dal proponente senza accettazione della controparte, così operando una ermeneusi contrattuale non rispettosa dell’art. 1327 c.c.
Con riguardo poi alla censura diretta a colpire il rilievo n. 5, di cui al terzo motivo di ricorso, la sentenza è parimenti affetta dal vizio motivazionale: essa si limita a scrivere che ‘non si è data prova dall’appellante,
limitatasi a sostenere che tutte le fatture erano state emesse e regolarmente contabilizzate’,
Si tratta di affermazione del tutto inidonea a sostenere il ‘decisum’, che non è affatto supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica ‘ ab externo ‘ dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. n. 10998/2017; Cass. n. 4791/2016).
Di qui, allora, la sussistenza del vizio motivazionale, non avendo la CTR reso manifesto l’iter logico -giuridico che ha seguito per addivenire alla decisione assunta. Nessuna espressione della sentenza tratta il profilo relativo alla prova o alla mancata prova, gravante sul contribuente, in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione del c.d. ‘regime del margine’ Iva alle operazioni oggetto di rilievo, che non sono identificate né richiamate e in ordine alla quali il giudice del merito non dà conto neppure di avere esaminato la documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche riguardo alle spese di lite del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME