Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20739 -20 19 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO COGNOME sito in Roma alla INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Oggetto:
TRIBUTI –
amministratore di fatto –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/20/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/03/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014 che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per IVA, IRES ed IRAP, contestando l’illegittima utilizzazione di fatture che l’amministrazione finanziaria riteneva relative ad operazioni soggettivamente inesistenti e che aveva notificato a NOME COGNOME quale amministratore di fatto della predetta società e quale responsabile solidale delle violazioni della società amministrata, che l’amministrazione finanziaria riteneva artificiosamente costituit a dal predetto contribuente, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello del con avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo «provato che l’amministratore di fatto ha avuto il dominio totale, effettivo, gestionale e finanziario della società in questione e ne ha tratto diretta utilità e beneficio». Secondo la CTR «dalle risultanze della verifica fiscale della Guardia di Finanza, nonché dalle dichiarazioni di terzi, riportate sia nel PVC sia nelle motivazioni dell’avviso di accertamento in questione, risulta comprovato in maniera indefettibile che il contribuente è stato, assieme ad altri, uno dei principali beneficiari dell’attività fraudolenta posta in essere dalla sopra
indicata società» e che la parte al riguardo non aveva fornito alcuna prova contraria.
Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dei tre motivi proposti dal ricorrente va esaminato prioritariamente, perché astrattamente idoneo a risolvere il giudizio, il terzo motivo con cui viene dedotta, ai seni dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di impugnazione incentrato sul mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale nonché la violazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 212 del 2000 in tema di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributi armonizzati e la lesione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., per essere stato «escluso dalle verifiche fiscali in corso presso la società», per essere «rimasto completamento estraneo anche alla redazione del PVC».
1.1. La censura di omessa pronuncia è infondata in quanto la CTR ha espressamente dichiarato assorbite le questioni non esaminate, tra cui quella dedotta nella censura in esame, da ritenersi implicitamente rigettata perché incompatibile con la statuizione di rigetto dell’appello e conseguente legittimità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 2334/2020, n. 18832/2021).
1.2. Anche la censura di violazione di legge è infondata.
1.3. Precedentemente all’introduzione nello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, operata con il d.lgs. n. 219 del 2023 de ll’art. 6 -bis, che prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, non applicabile però alla fattispecie ratione temporis in quanto in vigore dal 18 gennaio 2024, nell’ordinamento tributario italiano non vi era un principio immanente che imponesse il contraddittorio procedimentale antecedente alla notifica dell’atto impositivo essendo ciò previsto solo in caso di accesso, ispezione o
verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività (art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000) o in presenza di accertamenti relativi a tributi armonizzati.
1.4. Premesso che nella specie risultano ripresi a tassazione, a seguito di accertamento condotto a tavolino, maggiori tributi armonizzati e non, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24823 del 2015, i cui principi sono stati costantemente ribaditi da questa Sezione, hanno posto una basilare distinzione, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione europea, chiarendo che « in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, a vendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente a ssolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALE strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto » (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071).
1.5. Ne consegue che, con riferimento ai tributi non armonizzati (nella specie, IRAP ed IRES), non essendo previsto normativamente l’obbligo del contraddittorio nella fase amministrativa, l’amministrazione finanziaria non aveva nessun obbligo di attivarlo.
1.6. Quanto, invece, all’IVA, recuperata nei confronti della società, osserva il Collegio che è ben vero che il diritto eurounitario da tempo conosce un generale obbligo di attivazione del contraddittorio nella fase del procedimento amministrativo, fondato sull’art. 41, §§ 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che consacra il diritto ad una buona amministrazione declinandolo, al paragrafo 2, nel «diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio» (al riguardo, numerose le sentenze della Corte di Giustizia che hanno interpretato tale disposizione, tra cui le sentenze 24 febbraio 2022, C582/20, RAGIONE_SOCIALE; 4 giugno 2020, C-430/19, RAGIONE_SOCIALE; 16 ottobre 2019, C-189/18, COGNOME; 9 novembre 2017, C-298/16, RAGIONE_SOCIALE; 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13, Kamino e Datema). In buona sostanza, ai destinatari incisi dai provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria rientranti nel perimetro d’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere assicurato di poter esporre utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell’atto medesimo (cfr. Corte di giustizia 18 dicembre 2008, C-349/07, Soprop é , § 37 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, tali principi sono stati calati nel nostro ordinamento dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sopra citata sentenza n. 24823 del 2015, successivamente sempre confermata da questa Sezione (cfr., ex multis , Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 22644 del 2019, Cass. n. 33818 del 2024, non massimata), nel senso che vi è necessità di operare, per i tributi armonizzati, una “prova di resistenza” ai fini della valutazione del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Infatti, in tal caso l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di
contraddittorio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. Onere nella specie non assolto, posto che la società contribuente non ha dedotto alcunché al riguardo e non ha neppure allegato quale sarebbe la concreta menomazione subita per la mancata attivazione del contraddittorio.
1.7. La censura di violazione del diritto di difesa prospettato dal ricorrente con riferimento alla sua mancata partecipazione alle operazioni di verifica condotte dalla Guardia di finanza è invece inammissibile per novità della questione dedotta, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e neppure ricompresa nell’elenco dei motivi di appello contenuto alle pagine 2 e 3 della motivazione. Al riguardo è appena il caso di ricordare il principio in base al quale, «Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 3473/2025).
Venendo agli altri motivi di ricorso, con il primo il ricorrente deduce la « errata interpretazione da parte della CTR dell’art. 7 d.l. 269/2003 e conseguente inapplicabilità dell’art. 9 e 11 del d.lgs. 472/1997 -violazione del principio del favor rei -violazione dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, carenza di motivazione della sentenza CTR, in relazione all’art. 360 1° com. n. 3 e 4».
2.1. Nel motivo il ricorrente sostiene che «la sentenza impugnata per cassazione si presta a censure di violazione di legge, di errata valutazione dei fatti sottesi alla controversia, nonché di violazione da parte dell’Ufficio del diritto di difesa in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4», in particolare sostenendo che nella specie «non vengono specificati gli elementi in base ai quali poter dedurre e di conseguenza considerare il contribuente amministratore di fatto e responsabile in solido delle sanzioni, poiché beneficiario effettivo o trasgressore e contribuente». Contesta, inoltre, l’asserita mancanza di elementi probatori forniti da esso ricorrente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’insufficiente e apparente motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici di appello omesso di valutare le prove addotte nel corso del giudizio, tra cui anche dichiarazioni di terzi, da cui emergevano elementi a suo favore.
Va preliminarmente premesso che il primo motivo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile, nonostante la contestuale deduzione nello stesso di diversi AVV_NOTAIOili di censura mossi alla pronuncia impugnata in relazione ai parametri di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in quanto dall’esposizione del motivo possono agevolmente enuclearsi le doglianze prospettate con riferimento a ciascuno dei AVV_NOTAIOili di censura dedotti (da ultimo, Cass. n. 11152/2025).
4.1. In particolare, assume rilievo specifico e preliminare la deduzione nel primo motivo del vizio di motivazione apparente mossa alla sentenza impugnata che va esaminata congiuntamente con il secondo.
I motivi sono fondati e vanno accolti.
5.1. Invero, i giudici di appello hanno affermato che il contribuente era amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, in cui aveva «un
ruolo attivo e decisionale» e ne aveva tratto «diretta utilità e beneficio».
5.2. Si legge nella sentenza impugnata che «dalle risultanze della verifica fiscale della Guardia di Finanza, nonché dalle dichiarazioni di terzi, riportate sia nel PVC sia nelle motivazioni dell’avviso di accertamento in questione, risulta comprovato in maniera indefettibile che il contribuente è stato, assieme ad altri, uno dei principali beneficiari dell’attività fraudolenta posta in essere dalla sopra indicata società» e che la parte al riguardo non aveva fornito alcuna prova contraria.
5.3. Tali affermazioni non sono idonee a disvelare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, mancando l’individuazione e l’indicazione degli specifici elementi probatori ricavati dalle risultanze processuali a disposizione del giudice (nella specie, il p.v.c. della G.d.F. e le dichiarazioni dei terzi) che avallassero l’affermazione, di per sé generale ed astratta, contenuta nella sentenza impugnata circa l’ attribuibilità al contribuente della qualifica di amministratore di fatto della sopra indicata società e della costituzione artificiosa della stessa, che legittima l’irrogazione direttamente a tale soggetto delle sanzioni per le violazioni tributarie accertate.
5.4. Sotto tale ultimo AVV_NOTAIOilo va osservato che neppure risulta indicato in sentenza quali elementi probatori provavano che il contribuente, quale amministratore di fatto, aveva «il dominio totale, effettivo, gestionale e finanziario della società in questione e ne ha tratto diretta utilità e beneficio».
5.5. In tema di motivazione apparente della sentenza di merito, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che essa ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del
d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi ” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016, cit.; Cass. n. 14927/2017, conf. Cass. n. 13977/2019, n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante (ma
non è questo il caso di specie), risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020, n. 8400/2021, n. 9627/2021, n. 9288/2021, n. 28829/2021, n. 4166/2024, n. 1986/2025).
6. In estrema sintesi, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo. La sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME