Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20962/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono
– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. SALERNO n. 2978/2020 depositata il 18/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 1990 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE programmarono la costruzione di un nuovo ospedale sicché l’ente locale provvide all’esproprio delle aree interessate. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) si attuò il trasferimento dei beni in questione ai servizi sanitari sicché la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si accordarono per il trasferimento della proprietà delle aree, tra cui quelle da destinare a parcheggio, provvedendo pertanto a immettere l’RAGIONE_SOCIALE nel possesso delle aree medesime.
Quest’ultima affidò il servizio di parcheggio a una Cooperativa sociale denominata RAGIONE_SOCIALE, cui succedette RAGIONE_SOCIALE, società costituita da imprese cui era stata affidata la costruzione dei parcheggi, che a sua volta sub-affidò il medesimo servizio alla società RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con due delibere del 2014, affidò la RAGIONE_SOCIALE della TOSAP alla società RAGIONE_SOCIALE che, il 15/5/2018, notificò a RAGIONE_SOCIALE tre avvisi d’RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 2015(dal 12 maggio) -20162017, per l’importo di € 8.155.487,29 di cui € 2.466.202,83 a
titolo di tributo e il rimanente a titolo di sanzioni per omessa denuncia d’inizio occupazione, calcolat e in misura massima atteso che la contribuente risultava recidiva, in quanto già raggiunta da analoghi avvisi per le stesse aree e per gli anni 2013-2014-2015 (oggetto d’analogo procedimento chiamato avanti a questo collegio per l’adunanza odierna).
RAGIONE_SOCIALE impugnò gli avvisi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE sulla base di tredici motivi di ricorso. Resistette RAGIONE_SOCIALE. Intervenne altresì l’RAGIONE_SOCIALE eccependo la propria carenza di titolarità passiva in quanto la gestione era stata conferita ad RAGIONE_SOCIALE e non ad RAGIONE_SOCIALE, avendo la prima e a sua volta ceduto la gestione alla seconda senz’alcun accordo con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Intervenne altresì la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, associandosi invece il
RAGIONE_SOCIALE alle difese di RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione Provinciale, con sentenza n. 74 del 2019, accolse il ricorso di RAGIONE_SOCIALE annullando gli avvisi d’RAGIONE_SOCIALE impugnati.
Ha proposto appello la società RAGIONE_SOCIALE avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno sulla base di otto motivi, cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE chiedendone la reiezione e, in subordine, l’accoglimento degli altri motivi non accolti dal giudice di primo grado. In grado d’appello è altresì intervenuta l’RAGIONE_SOCIALE sostenendo la propria estraneità al rapporto tra le controparti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice d’appello ha accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE affermando:
la giurisdizione del giudice tributario;
-la legittimità dell’affidamento del servizio, da parte del RAGIONE_SOCIALE, alla società concessionaria (RAGIONE_SOCIALE);
-l’infondatezza delle contestazioni di merito svolte dall’appellata ritenendo che: ‘ in ragione anche della documentazione offerta dall’odierna appellante, nonché dalle deduzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fanno ritenere le censure dell’RAGIONE_SOCIALE assolutamente fondate, con esplicito riferimento alle aree oggetto di contestazione e al dato oggettivo dell’uso, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli spazi, oggetto di RAGIONE_SOCIALE, come aree di parcheggio e per le quali dunque è dovuta l’imposta così come richiesta’.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE con sette motivi di censura integrati da successiva memoria.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima proponendo altresì ricorso incidentale adesivo, anch’essa con sette motivi sostanzialmente analoghi a quelli del ricorso principale, integrati da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha altresì depositato un controricorso al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e una successiva memoria.
In data 21/11/2025 il Procuratore Generale ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, con assorbimento dei restanti e inammissibilità del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Nella memoria depositata il 4/12/2025, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha richiamato il precedente deposito, avvenuto il 21/11/2015, di un lodo arbitrale 19/5/2025 intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con il quale si è accertato l’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di trasferire a titolo gratuito le aree e gli immobili in questione e si è statuito il conseguente trasferimento ex art. 2932 cc a favore dell’RAGIONE_SOCIALE. La stessa controricorrente dà atto che il lodo predetto non è tuttora passato in giudicato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito pronunciato sulla legittimità dell’affidamento ad RAGIONE_SOCIALE servizio dRAGIONE_SOCIALE, questione mai propo sta da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Pur essendo pacifica la svista del giudice d’appello, che ha pronunciato su una questione che non era stata sollevata dalla ricorrente nel giudizio di merito, proprio per tale ragione non vi è alcun interesse in capo ad RAGIONE_SOCIALE nel sollevare la questione. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente principale, relativa al potere di riqualificazione del giudice tributario (Sez. 5, n. 1685 del 2016, n. 5929 del 11/03/2010, Rv. 612160 -01 n. 2531 del 22/02/2002, Rv. 552421 -01), non appare pertinente atteso che la Corte di merito non ha riqualificato le censure della ricorrente ma ha semplicemente ritenuto come proposta una questione che in realtà non lo era.
Con il secondo motivo di censura, la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 507/1993 ( Revisione ed armonizzazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale ), 113 e 132 n. 4 cpc e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Lamenta in particolare l’apparenza della motivazione quanto alle censure proposte da RAGIONE_SOCIALE con i motivi dal terzo a settimo di cui al ricorso in appello, relativi all’ an debeatur, cui RAGIONE_SOCIALE aveva resistito.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 È noto che la riforma attuata con l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inteso accentuare il sindacato di legittimità e la funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Infatti, come è stato osservato in dottrina, l’eliminazione del sindacato esterno sul merito della controversia per il tramite del vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria, che non ha copertura costituzionale e che quindi il legislatore ordinario può discrezionalmente definir e, ha l’effetto di accentuare e porre ancor più in primo piano il sindacato di legittimità che è la missione propria della Corte di cassazione.
Il vizio di motivazione, che è venuto meno, concerne il merito della causa, le questioni di fatto e non già la legittimità. La violazione di legge rimane tuttavia censurabile senza limitazioni e quindi la sentenza impugnata con ricorso per cassazione può essere censurata perché si fonda su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria o insufficiente, è errata.
Esclusa pertanto la possibilità di reintrodurre un vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione al di fuori di tale ipotesi, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’a spetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (tra le tante, Cass. Sez. 1,
03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 – 01, in motivazione; Cassazione civile sez. un., 22/09/2014, n.19881, 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
2.3 Nel caso specifico appare evidente come la motivazione, trascritta supra nell’esposizione dei fatti di causa, si presenti come apparente.
È infatti tale la motivazione, con conseguente nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 -01). L’apparenza della motivazione è evincibile in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell’appellata.
2.4 Nel caso specifico, i l ripetuto riferimento a ‘ quanto prodotto agli atti ‘, alla ‘ documentazione offerta dall’odierna appellante ‘, alle ‘ deduzioni svolte dall’RAGIONE_SOCIALE ‘ quale giustificazione della fondatezza dell’appello non dà infatti contezza del ragionamento giudiziale, al di là del riferimento al ‘ dato oggettivo dell’uso ‘, da parte dell’odierna ricorrente, degli spazi oggetto d’RAGIONE_SOCIALE come aree di parcheggio, fatto in sé pacifico. Non è infatti chiarito per quale ragione si siano superate tutte le questioni inerenti all ‘identificazione del soggetto passivo dell’imposta, peraltro diffusamente trattate nella sentenza di primo grado come risulta da quanto trascritto alle pagg. 11/12 del ricorso principale.
Manca in particolare ogni riferimento alla:
-appartenenza o meno dell’area al demanio o patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE (III motivo);
costituzione di una servitù ad uso pubblico (IV motivo);
-qualificazione d’occupante in capo ad RAGIONE_SOCIALE ovvero di mero gestore (V e VI motivo);
esenzione ex art. 49 lett. a) del citato d.lgs 507/1993 trattandosi di occupazione da parte di enti pubblici.
Alcuna motivazione è inoltre fornita sulla censura di carenza motivazionale degli atti impositivi, che aveva determinato l’accoglimento del primo motivo di ricorso nel giudizio di primo grado.
I generici riferimenti alla documentazione o alle deduzioni non danno alcuna contezza dell’esame delle questioni e potrebbero di per sé giustificare qualsiasi decisione.
2.5 Può quindi affermarsi come la sentenza impugnata non si confronti se non in minima parte con le motivazioni della sentenza di primo grado e con le censure delle parti, limitandosi a riformare la pronuncia di primo grado sulla base d ‘ affermazioni indimostrate e sul mero riferimento all’uso dell’area, del tutto generico alla luce della norma impositiva di cui all’art. 38 (oggetto della tassa) del d.lgs. 507/1993. Nel caso specifico non è neppure ipotizzabile una implicita motivazione ‘ per relationem’ atte so che il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado, evidentemente non condividendone le valutazioni, benché non abbia chiarito le ragioni di tale contrasto. Del tutto generici e indeterminati, come già detto, sono poi i rinvii alla documentazione e alle censure o deduzioni delle parti, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, né indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall’oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere (Cass. Sez. 3, Ord. n. 14762 del 30/05/2019, Rv. 654095 -01 e n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692 -02).
2.6 Ciò conduce alla nullità della sentenza impugnata in quanto afflitta, come si è detto, da error in procedendo . Non è a tal fine accoglibile la tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso volta a mantenere la statuizione, peraltro indicata nel
solo dispositivo, della ‘estraneità’ dell’RAGIONE_SOCIALE medesima. Tale statuizione non è infatti meno priva di motivazione di quanto non lo siano le altre, dovendo anch’essa essere rivalutata dalla Corte di merito.
2.7 Non ha comunque rilevanza in questa sede il fatto che i giudici di merito, in altro procedimento e con riferimento a un precedente periodo d’imposta, abbiano statuito l’estraneità dell’RAGIONE_SOCIALE al rapporto tributario e che tale statuizione non sia stata oggetto di impugnazione, dovendo la Corte di merito valutare in concreto se quell’asserito giudicato abbia efficacia sul presente procedimento.
Con il terzo motivo di censura, la ricorrente principale si duole ulteriormente dell ‘ ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata statuito che il dato oggettivo dell’uso dell’area da parte della RAGIONE_SOCIALE concretizza la legittimità della tassazione nei suoi confronti. L’elemento non fu mai prospettato dalle parti che si limitarono a discutere sulla occupazione e sulla sua rilevanza ai fini TOSAP, sull’esistenza di una servitù di uso pubblico, sull’appartenenza dell’area al demanio o patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE, sull’eventuale attribuibilità alla diversa società concessionaria, sulla disponibilità in capo all’RAGIONE_SOCIALE e sulla questione, introdotta nelle controdeduzioni da RAGIONE_SOCIALE, secondo cui la proprietà era rimasta in capo al RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Pur dovendosi condividere che il vizio come denunciato sia ascrivibile alla fattispecie prevista dal n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., non vi è in realtà una pronuncia non richiesta, come nel caso di cui al primo motivo di ricorso principale, ma un riferimento a una categoria che solo genericamente può essere assimilata a quello di
occupazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, del citato d.lgs. 507/1993.
Con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la violazione degli artt. 38 d.lgs. 507/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si duole in particolare che la sentenza impugnata si sia limitata a valorizzare l’uso delle aree, peralt ro genericamente indicate, senza specificare a quale delle fattispecie previste dalla disposizione, sarebbe ascrivibile la debenza.
4.1 Il motivo , benché assorbito dall’accoglimento del secondo, è fondato.
4.2 Come anticipato la sentenza impugnata, lungi dall’esaminare le numerose questioni poste dalle parti in merito all’ascrivibilità della pretesa legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, si limita a riferirsi all’uso dell’area. Per quanto ciò concretizzi, come si è detto, la fondatezza del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza, si profila altresì la violazione di legge per avere valorizzato un elemento che in sé e per sé è equivoco non essendo definito specificamente il titolo in base al quale il bene è utilizzato e la sua ricomprensione nell’elenco di cui alla disposizione richiamata.
Con il quinto motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE si duole dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 38, 39 e 49, comma 1, lett. a) del citato d.lgs 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Si tratta in generale dei fatti già elencati con riferimento al secondo motivo di ricorso principale, oggetto dell’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE e dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, e pertanto all’occupazione, alla sua imputabilità ad RAGIONE_SOCIALE, alla natura di demanio o patrimonio indisponibile delle aree in questione, alla possibilità di costituzione di una servitù di uso pubblico e all’esenzione di cui all’art. 49, comma
1, lett. a) per occupazione da parte di istituzioni pubbliche o per finalità sanitarie.
5.1 Il motivo è inammissibile.
5.2 Per quanto anch’esso assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, deve evidenziarsi come il vizio invocato possa oggi fondarsi esclusivamente sull’omessa valutazione di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede infatti un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica. (Cass. Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961, Rv. 673975 -01).
I fatti sopra evidenziati non consistono in sé in fatti storici, atteso che i fatti di causa sono pressoché pacifici, ma valutazioni giuridiche in ordine all’interpretazione di quei fatti e della normativa applicabile, con conseguente inammissibilità del motivo di censura come configurato.
Con il sesto motivo di ricorso principale, RAGIONE_SOCIALE censura l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sui motivi di ricorso riguardanti:
il difetto di motivazione degli atti, già accolto dalla Commissione Provinciale, la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto assorbito dal giudice di primo grado e riproposto in appello da COGNOME;
-il quantum dovuto, sul quale l’appellata aveva proposto e riproposto varie questioni in merito all’importo della tassa e delle sanzioni (colpevolezza, lesività, applicazione del massimo edittale, illegittimo cumulo), affidamento incolpevole, tutti elementi già oggetto del ricorso di primo grado e riproposti in appello. 6.1 Il motivo è fondato per le ragioni già espresse in relazione al secondo motivo del ricorso principale che vengono qui richiamate, risultandone assorbito.
Con il settimo motivo la ricorrente principale si duole dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sull’eccezione di giudicato interno e conseguente violazione dell’art. 2909 c.c. formulata da RAGIONE_SOCIALE in merito alla pronuncia espressamente adottata dal giudice di primo grado in merito all’esclusione delle aree indicate dal demanio e dal patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE. Secondo RAGIONE_SOCIALE l’appello di RAGIONE_SOCIALE non attaccava tale affermazione che sarebbe pertanto passata in giudicato.
7.1 Il motivo è inammissibile.
7.2 Si è già detto come il vizio di omessa pronuncia possa concretizzare un errore procedurale con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e con gli effetti di cui al secondo motivo di ricorso principale (Sez. 5 – , Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024, Rv. 672731 – 01). Non può invece ascriversi alla violazione di legge senza trasmodare nel sindacato sulla motivazione che è oggi escluso se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come già evidenziato. La valutazione dell’appartenenza dell’area al demanio o patrimonio indisponibile dell’ente è, comunque e tra l’altro, oggetto del secondo motivo il cui accoglimento assorbe anche il presente.
Quanto al ricorso incidentale e adesivo di RAGIONE_SOCIALE non possono accogliersi le eccezioni d’inammissibilità
sollevate da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso a ricorso incidentale atteso che:
-dalla narrativa emerge chiaramente come l’affidamento della gestione dell’area sia stata primariamente affidata ad RAGIONE_SOCIALE che l’ha successivamente affidata ad RAGIONE_SOCIALE. Non può quindi escludersi un interesse a far valere l’eventuale carenza di legittimazione p assiva in capo a chi si trova in situazione analoga a quella della destinataria degli avvisi impugnati;
-l’interesse della ricorrente incidentale è altresì rilevabile sotto il profilo sostanziale, onde escludere la propria responsabilità, in sostituzione o in concorso con la predetta destinataria.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva. (Cass. Sez. U., 28/03/2024, n. 8486, Rv. 670662 -01, Sez. 3 – , Ordinanza n. 31679 del 09/12/2024 (Rv. 673174 -01).
Nel caso specifico si rileva che l’interesse all’impugnazione incidentale adesiva consegue al ricorso principale, atteso che solo ove RAGIONE_SOCIALE non avesse impugnato la sentenza d’appello RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata carente d’interesse.
8.1 Nel merito il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è sostanzialmente analogo a quello principale di RAGIONE_SOCIALE, e le valutazioni appaiono pertanto identiche.
Va pertanto accolto il secondo motivo di ricorso principale e incidentale, assorbiti gli altri e, essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Salerno che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il primo motivo di ricorso principale e incidentale, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME