Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33403 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 21/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33403 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/09/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8951/2022 del ruolo generale, proposto
REGISTRO – ENUNCIAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA BENI STRUMENTALI – TERMINE FISSO – IVA – MOTIVAZIONE APPARENTE –
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore , dr. AVV_NOTAIO, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile 2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
Numero sezionale 6238/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1149/1/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 29 settembre 2021. Data pubblicazione 21/12/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava ai danni della suindicata ricorrente l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% per l’enunciazione contenuta nell’ordinanza n. 5822/2015 del 25 agosto 2015, emessa dal Tribunale di Vicenza, della scrittura privata del 6 marzo 2013, denominata «Convenzione n. 80.9.8464 al contratto di locazione finanziaria immobiliare (leasing) n. 12.6.4738 del 22.06.2006 registrato a Vicenza il 15.12.2006 al n. NUMERO_DOCUMENTO e successiva convenzione di variazione n. 80.9.8463 del 09.10.2009» ai sensi degli artt. 22 d.P.R. n. 131/1986 (d’ora in poi anche T.U. reg. o T.U.R.) e dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo d.P.R., irrogando una sanzione per omessa registrazione della predetta scrittura privata ai sensi dell’art. 69 del predetto d.P.R.
La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 336/2/2019 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (che aveva accolto il ricorso della contribuente), così statuendo:
«L’appello appare infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Questa Commissione condivide il giudizio già espresso dai Giudici di primo grado: l’operato dell’Ufficio appare corretto e
Numero sezionale 6238/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
privo di profili di invalidità invocati – peraltro genericamente dalla società contribuente. Data pubblicazione 21/12/2025
A conferma della legittimità va richiamato -sia pure indirettamente -il contenuto RAGIONE_SOCIALE circolari del MEF soprarichiamate.
Va poi sottolineato che l’Ufficio prima di emettere l’avviso di liquidazione aveva notificato alla società proposta di mediazione (non accolta).
In definitiva questa Commissione non ravvisa ragioni per invalidare il giudizio oggetto della decisione impugnata».
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 29 marzo 2022, formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 14 febbraio 2025 memoria illustrativa.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 6 maggio 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e con riguardo all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., assumendo che la stessa ha confermato l’avviso di liquidazione impugnato sulla scorta di una motivazione meramente apparente
Nello specifico, l’istante ha rappresentato che «La sentenza impugnata merita di essere cassata in quanto corredata da una motivazione meramente apparente, essendosi limitata all’espressione del giudizio da parte dei giudici di appello non
supportato, tuttavia, da alcuna effettiva motivazione che lo giustifichi ma solo da una serie di affermazioni del tutto tautologiche e assertive» (v. pagina n. 9 del ricorso). Numero sezionale 6238/2025 Numero di raccolta generale 33403/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e con riguardo all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 22, 40 e 69 d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 3 e 5 della Tariffa, Parte I, e dell’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegate al medesimo d.P.R., nonché dell’art. 10, comma 1, n. 8 ), d.P.R. n. 602/1973.
Ciò, per avere la Commissione « erroneamente ritenuto che sia assoggettabile ad imposta proporzionale di registro e in termine fisso una convenzione di integrazione modifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile strumentale, formata per scrittura privata non autenticata ed enunciata in un provvedimento giudiziario, sul presupposto che, ai sensi del comma 1 -bis dell’art. 40 e della lett. abis ) dell’art. 5 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131/1986, le locazioni finanziarie aventi ad oggetto immobili strumentali non sarebbero soggette al regime di alternatività tra IVA ed imposta di registro, anziché ritenerla assoggettabile ad imposta soltanto in caso d’uso e ad imposta fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, primo periodo, e 5, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, e della nota all’art. 1 della Tariffa, Parte II allegata al medesimo d.P.R. » (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso).
Con la terza censura la ricorrente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546/1992, la violazione degli artt. 5, 22 e 69 d.P.R. n. 131/1986, nonchè dell’art.1 della Tariffa, Parte II allegata al medesimo d.P.R.
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E tanto, per avere la Commissione «erroneamente ritenuto che una convenzione di integrazione e modifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile strumentale costituirebbe atto assoggettabile ad imposta di registro in termine fisso con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 69 del d.P.R. n. 131/1986 in caso di sua omessa registrazione, benché le locazioni finanziarie aventi ad oggetto immobili strumentali risultino invece assoggettabili ad imposta soltanto in caso d’uso, ai sensi della nota all’art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al medesimo d.P.R.» (v. pagine nn. 21 e 22 del ricorso).
4. Il ricorso va accolto nel suo primo, assorbente, motivo.
Va rammentato, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile
2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Numero sezionale 6238/2025 Numero di raccolta generale 33403/2025 Data pubblicazione 21/12/2025
È stato anche chiarito che è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare ” per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera, acritica, adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del ” thema decidendum ” e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.
La motivazione per relationem, pur consentita dall’art. 118 disp. att./trans, c.p.c., non può, infatti, limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, e ciò soprattutto quando il richiamo è ai contenuti della sentenza appellata, poiché la tecnica di mero ed assiomatico rimando alla motivazione del primo Giudice, ove non circostanziata e non chiarita nelle sue ragioni in correlazione con i motivi di appello, vale solo a rendere manifesta la violazione del compito proprio imposto al giudice del gravame, tra cui quello di motivare la propria decisione rendendo noto il ragionamento eseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla pronuncia di primo grado.
Occorre, pertanto, che vengano riprodotti i contenuti mutuati e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica da parte del giudice di seconda istanza in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto
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motivazionale operato tramite la menzionata tecnica redazionale
(Cass., Sez. T, 18 giugno 2025, n. 16440, che richiama Cass., Sez. T, 6 marzo 2018, n. 5209; v. anche, tra le tante, Cass., Sez. T., 30 gennaio 2025, n. 2227; Cass., Sez. T., 22 febbraio 2025, n. 4709; Cass., Sez. T, 11 aprile 2024., n. 9830, che richiama Cass. n. 24452/2018; Cass., Sez. VI/II, 10 gennaio 2022, n. 459; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. VI/T., 26 giugno 2017, n. 15884; Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14814).
4.1. La fattispecie in rassegna integra un’ipotesi emblematica di motivazione apparente, sol considerando che la sentenza in esame non ha dato nemmeno conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione del primo Giudice, essendosi limitato a rappresentare che «I Giudici di primo grado, dopo aver richiamato le modifiche del quadro normativo intervenute nell’ultimo periodo, ribadivano la correttezza dell’operato dell’Ufficio, ritenendo la convenzione in esame atto da sottoporre a registrazione a termine fisso» (così nella sentenza impugnata).
Del tutto generica risulta poi la ‘descrizione’ dei motivi di appello, limitata alla rappresentazione secondo cui «Avverso la predetta decisione proponeva ricorso in appello la società RAGIONE_SOCIALE dolendosi della ricostruzione operata dai giudici di primo grado e chiedendo espressamente che fosse dichiarata la nullità dell’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni».
Risulta, quindi, con ogni evidenza, come il Giudice di secondo grado, nell’omettere di riportare i contenuti della sentenza impugnata ai quali ha inteso aderire, oltre che RAGIONE_SOCIALE circolari amministrative e dei motivi di impugnazione e limitandosi ad una generica, quanto non intelleggibile adesione alla decisione di primo grado, abbia fondato la decisione su di una motivazione
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del tutto inesistente nel suo contenuto concettuale, non avendo permesso di comprendere l’ iter logico seguito per addivenire alla decisione assunta.
La nullità della sentenza assorbe l’esame dei restanti motivi ed ogni altra verifica da parte di questa Corte, non potendo la causa essere decisa nel merito, occorrendo accertamenti fattuali sui contenuti del contratto di leasing originario ed i suoi rapporti con la convenzione integrativa.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME