Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21306 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO -INTERESSI DI SOSPENSIONE E ONERI DI RISCOSSIONE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30124/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1588/2020, depositata il 19 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava, in data 10 aprile 2018, a Pisanti Giuseppe cartella di pagamento n. 0282018-0003860136000, dell’importo di € 662. 568,24 e relativa ad interessi di sospensione ed oneri di riscossione, relativamente ad una iscrizione provvisoria, pari ad 1/3 dell’accertato, avvenuta in pendenza di giudizio promosso dal sig. COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. TF70110003422012/2006, già oggetto di sospensione e nel quale era stata emessa ordinanza di diniego della sospensione della cartella riguardante la suddetta iscrizione a ruolo.
Avverso tale cartella di pagamento riguardante gli interessi da sospensione COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 6267/2018, depositata il 20 dicembre 2018, lo accoglieva, annullando la cartella impugnata.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , ed appello incidentale dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 1588/2020, pronunciata il 22 ottobre 2019 e depositata in segreteria il 19 febbraio 2020, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 23 novembre 2020).
COGNOME NOME resiste con controricorso.
Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 20 marzo 2025.
Il controricorrente ha depositato memoria.
All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica ed apparente; violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132, comma 2, n um. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. sarebbe priva di reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata ad affermare apoditticamente che dalla cartella impugnata e dagli altri atti di causa non fosse possibile evincere quale fosse il provvedimento dell’Ufficio prodromico alla cartella, senza esaminare gli specifici motivi di appello ed accogliendo acriticamente le eccezioni del contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, l’ente impositore che, proprio perché erano pendenti numero controversie connesse per la vicenda
inerente al c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società RAGIONE_SOCIALE e da Barletta RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2006, pendente dinanzi a questa Corte con il n. 6500/2015 R.G., e conseguentemente della definizione del giudizio promosso dal Pisanti per l’avviso di accertamento riguardante il reddito di partec ipazione alla suddetta società per l’anno d’imposta suddetto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 25 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la C.T.R., nel rigettare l’appello, non avrebbe debitamente considerato i fatti oggetto della controversia, che l’atto impugnato (e cioè la cartella di pagamento) si presentava completo di tutti i dati necessari e che, se anche si volesse parlare, nella specie, di sospensione giudiziale (e non amministrativa), dal 1° gennaio 2016 si applicherebbero comunque gli interessi allo stesso tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
E’ noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazione apparente della sentenza, allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le altre, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).
In particolare, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).
Nella fattispecie in esame, la Corte regionale si è limitata a confermare l’annullamento della cartella, affer mando, in maniera apodittica, che «sia dalla cartella di pagamento che dagli atti di causa non è dato evincere di quale provvedimento trattasi», che dalla stessa «non si evince la modalità di calcolo degli interessi ed il tasso applicato», e che «il contribuente non ha mai richiesto alcuna sospensione all’Agenzia delle Entrate, per cui al più poteva trattarsi di una sospensione giudiziale».
Il contenuto di tale motivazione, che non si confronta specificamente con i motivi di appello, ma che, per un verso sostiene l’incomprensibilità del compendio istruttorio e, per un altro verso, conclude, in via meramente probabilistica («al
più»), su basi alquanto fragili, per la natura giudiziale della sospensione, non consente di cogliere il reale iter logicogiuridico sotteso alla decisione, il che rende la motivazione violativa del dovuto ‘minimo costituzionale’.
2.2. Gli altri motivi restano quindi assorbiti, per il carattere assolutamente pregiudiziale del primo motivo accolto.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.