Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22762 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22762 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16748/2021 R.G., proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione straordinaria, con sede in Milano, in persona dei commissari straordinari pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Milano, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (presso lo studio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 18 febbraio 2021, n. 1054/17/2021;
INVIM ACCERTAMENTO GIUDIZIO DI RINVIO
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 18 febbraio 2021, n. 1054/17/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione della maggiore INVIM al 31 dicembre 1992, a seguito di incremento del valore finale da £ 1.550.000.000 a £ 7.676.000.000, a fronte di un valore iniziale di £ 500.000.000, con riferimento alla compravendita di un complesso industriale in Pomezia (RM) alla località Monte d’Oro per il prezzo di £ 2.600.000.000, in conseguenza della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 gennaio 2009, n. 7/37/2009, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 21 ottobre 2015, n. 21735, dopo la riassunzione per iniziativa della ricorrente, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 21 giugno 2005, n. 264/53/2005, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
-che aveva rigettato il ricorso originario -sul presupposto che l’atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 384, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio il giudizio sul merito della pretesa e l’esame degli elementi probatori, contravvenendo al principio enunciato dal giudice di legittimità;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso dal giudice del rinvio l’appello della contribuente con motivazione assolutamente carente o apparente;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di pronunciarsi sulla doglianz a relativa all’illegittima determinazione del valore finale dell’immobile compravenduto, ancorché tale vizio fosse stato dedotto con il ricorso originario e riproposto con il ricorso riassuntivo;
il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza, sotto distinti profili, alla decisione dell’appello sono fondati, derivandone l’assorbimento del terzo motivo;
2.1 ora è pacifico che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito; pertanto, i limiti
del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum , prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2006, n. 15952; Cass., Sez. 1^, 4 giugno 2015, n. 11566; Cass., Sez. 1^, 25 gennaio 2022, n. 2115; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8262; Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2023, n. 345);
2.2 si è detto che, in caso di annullamento per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può e deve valutare liberamente i fatti già accertati, in funzione della statuizione da rendere, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; in tale ipotesi, infatti, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specifico capo di annullamento anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 1 dicembre 2009, n. 25267; Cass., Sez. Lav., 21 maggio 2015, n. 10465; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 38047);
2.3 a tale proposito, si è anche detto che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di
giudicato implicito interno, atteso che il riesame RAGIONE_SOCIALE suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2018, n. 20887; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2021, n. 15143; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 38047; Cass., Sez. 1^, 3 marzo 2022, n. 7091);
2.4 ciò posto, c ome è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) »;
2.5 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446);
2.6 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non
attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446);
2.7 nella specie, in fase rescindente, dopo aver premesso che: « La motivazione si presenta incentrata su due concorrenti considerazioni: la prima, afferente l’inidoneità motivazionale dell’atto in sé e per sé considerato, siccome riferito a immobili similari “non indicati”; la seconda, afferente in ogni caso l’inidoneità dei valori comparativi in rapporto alle specifiche pessime condizioni dell’immobile, che nell’avviso di liquidazione non erano state considerate. La motivazione tuttavia è inidonea da entrambi i punti di vista in rapporto alle risultanze di causa. (…) Con la trascrizione operata in seno al ricorso per cassazione l’ufficio, nel rispetto del principio di cui all’art. 366 c.p.c., ha dato conto che l’avviso di liquidazione aveva operato un rinvio all’allegata stima dell’Ute. Da quel che si apprende, la stima aveva fatto riferimento al criterio sintetico-comparativo basato sul confronto con precedenti valutazioni del medesimo ufficio relative a immobili similari. Dell’effettivo contenuto della stima la commissione tributaria non pare aver tenuto conto. E in sentenza non si rinviene una adeguata giustificazione del perché. (…) Gli immobili presi a parametro, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, risultano esser stati puntualmente indicati, essendosi trattato di due capannoni industriali corredati dalla specificazione afferente il luogo di ubicazione, la metratura, la valutazione al metro quadrato
differenziata in rapporto alle caratteristiche interne (zona di produzione, uffici e mensa) e il periodo di riferimento (secondo semestre 1992). Non solo: si apprende che la stima aveva anche rappresentato che la società acquirente, con denuncia di variazione del luglio 2000 conseguente a demolizione parziale e a ristrutturazione del bene, aveva dichiarato, con riferimento all’anno 1989, “per l’immobile in argomento e di dimensioni non dissimili dalle consistenze (..) al 31-12-92, un valore totale tra coperto e scoperto di £ 7.283.000.000”. Insomma era stato rappresentato dal compratore un valore, al 31-12-1992, sostanzialmente congruente all’accertato di lire 7.676.000.000, non al dichiarato (dal venditore) di lire 1.550.000.000. A fronte di simili emergenze, la commissione tributaria si è determinata ad annullare l’avviso di liquidazione con motivazione totalmente evasiva. In tal modo ha infranto l’obbligo di adeguata motivazione con riguardo ai fatti decisivi del giudizio, dal momento che questa corte ha sempre affermato che in materia tributaria l’esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua RAGIONE_SOCIALE regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l’atto si riferisce, attesa la natura polisistematica della normativa fiscale. Donde in tema di imposta di registro e Invim, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio generale 6 in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni deducibili dall’ufficio
nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest’ultima fase, invero, l’onere dell’ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (…) »; questa Corte aveva disposto che: « Tale principio (…) è una volta ancora da confermare. Esso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, affinché vi si uniformi rinnovando l’esame degli elementi di prova acquisiti, ai fini della corretta determinazione del valore immobiliare »;
2.8 tuttavia, senza esplicitare le ragioni giustificative della propria decisione e senza attenersi al principio enunciato dal giudice di legittimità, il giudice del rinvio si è limitato a dichiarare « la piena legittimità e fondatezza dell’avviso di rettifica e liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO a suo tempo notificato alla società contribuente » sulla scorta del « rigetto dell’atto di appello principale (tenuto conto dell’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Roma n. 264/53/2005) », con esclusivo riguardo alla sufficienza motivazionale dell’atto impositivo, astenendosi in tal modo dal rinnovare – secondo il mandato ricevuto in sede di rinvio l’esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie al fine di addivenire ad una corretta determinazione del valore finale per la liquidazione dell’INVIM;
in conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo, nonché l’assorbimento de l terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della
causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ( ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo; dichiara l’assorbimento de l terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 giugno